Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49948 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49948 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 20/01/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha illustrato diffusamente tutti i motivi di ricorso, insistendo per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. L’imputato, a mezzo del-difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenz-a indicata in epigrafe -che ha confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado per due distinti reati (12 e 21 febbraio 2014) di rapina aggravata, consumata in concorso con ignoto e ricettazione del ciclomotore utilizzato per commettere le due rapine – muovendo a motivi della impugnazione i seguenti argomenti, sinteticamente in appresso riportati, secondo quanto prescrive l’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
1.1. inosservanza della legge processuale prevista a pena di inutilizzabilità dell’elemento di prova (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento all’art. 195, comma 4, cod. proc. pen.), per aver dichiarato utilizzabile ai fini del decidere, in ordine ai tre distinti delitti rubricati, la testimonianza indiretta dell’uff.le di p giudiziaria che aveva, sul luogo e nella immediatezza del fatto, frettolosamente raccolto l’indicazione di una persona, che aveva assistito alla fuga dei rapinatori a bordo di uno scooter del quale ricordava e riferiva il numero di targa. La Corte di merito ha rigettato lo specifico motivo di appello articolato sul punto, richiamando la giurisprudenza della Corte di legittimità. In particolare, la difesa ritiene che nella fattispecie ricorra il divieto di testimonianza indiretta (che identifica nel test dell’articolo 195, comma 4, cod. proc. pen.) delle informazioni, annotate dalla p.g., ma non verbalizzate, raccolte nel corso di un procedimento penale definito ed incardinato; tali informazioni consentivano di risalire con certezza allo scooter a bordo del quale due persone (una delle quali poi identificata nell’imputato) si allontanavano dal RAGIONE_SOCIALE Todi’s il 21 febbraio 2014, subito dopo aver consumato una rapina con arma. L’utilizzabilità di tale informazione, non riferita nel contraddittorio dalla persona che aveva raccolto il dato di realtà, non sarebbe infatti consentita dalla disposizione normativa che disciplina e seleziona le informazioni destinate ad entrare nel patrimonio spendibile della giurisdizione (Sez. U., n. 36747 del 28/5/2003, Torcasio, Rv. 225469; Corte cost. n. 305/2008); 1.2. Ancora, in riferimento all’accertamento della responsabilità per il delitto di rapina consumata il 21 febbraio 2014 (capo 1), mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) sono dedotte nella parte in cui la Corte, come il primo giudice, ritiene di poter collegare con certezza lo scooter al fatto (sulla base di prova inutilizzabile) ed alla persona dell’imputato, sol perché il mezzo era stato rinvenuto -il giorno seguente la rapina- parcheggiato poco distante dall’abitazione della madre dell’imputato (dimora dello stesso). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.3. Violazione di legge penale e vizi esiziali di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), in ordine all’accertamento di responsabilità per i reati di rapina contestati, per aver malinteso le evidenze emerse nel corso del dibattimento ed aver ritenuto gravemente indizianti gli elementi di prova
iconografica, filtrati attraverso la lente di osservazione della polizia scientific (relazione tecnica) e dell’ufficiale di polizia giudiziaria (testimonianza)-delegato al compimento delle indagini, che avevano stimato corrispondenza elevata tra le scarpe ed il giubbotto rinvenuti nella dimora occupata dall’imputato e quelli ritratti nelle immagini video delle due diverse rapine, immagini peraltro in banco e nero, inidonee dunque a far apprezzare la coincidenza dei colori degli oggetti ritratti; 1.4. ancora, travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione sono dedotti, in riferimento al reato di ricettazione descritto al capo 3, difettando l’indicazione precisa della provenienza da delitto dello scooter, atteso che nessuna denunzia di furto risulta acquisita in atti.
1.5. Ultima censura è mossa, per mancanza di adeguata motivazione in ordine ai riconosciuti presupposti della recidiva qualificata, risolvendosi l’argomentazione della Corte nella mera indicazione di alcuni precedenti penali che gravano la biografia criminale dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso si palesano infondati (ed in parte meramente reiterativi delle censure rigettate dal giudice di appello con congrua e logica motivazione), ma in modo non manifesto, in quanto si confrontano comunque con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata, insorgendo (con argomentazioni non condivise dal Collegio) avverso la ratio decidendi che ne sorregge la decisione.
1.1. Il primo motivo è infondato in diritto. I giudici del gravame, confermando la decisione impugnata ed integrando sul punto la motivazione della sentenza di primo grado, hanno dato seguito al condiviso orientamento di questa Corte, assolutamente consolidato sul punto, che ha provveduto a definire e delimitare il divieto probatorio della deposizione indiretta resa dall’uff.le di polizia giudiziaria (solo tra le più recenti, Sez. 4, n. 16830 del 10/02/2021, Rv. 281073; Sez. 2, n. 29172 del 08/09/2020, Rv. 278811) attenendosi strettamente al dato testuale (conformato dalla Corte costituzionale, sent. 305/2003 e già interpretato dalle Sez. U. di questa Corte, n. 36747 del 28/5/2003, Torcasio, Rv. 225469), concludendo che il divieto imposto dall’art. 195, comma 4, del codice di rito opera solo in relazione alle “dichiarazioni” (verbalizzate o meno esse siano) rese nel corso del procedimento, non ostracizzando invece le libere espressioni verbali rese al di fuori di esso (tra le tante: Sez. 1, n. 33821, del 20/6/2014, Rv. 263219; Sez. 2, n. 150 del 18/10/2012, dep. 2013, Rv. 254678), intendendo con l’espressione “dichiarazioni”, non le libere espressioni verbali rese nel corso di colloqui estemporanei intervenuti nell’immediatezza del fatto ed essenziali nelle fasi
concitate del postfatto, ma solo quelle inserite in un momento dialogico investigativo (un dialogo sincronico) che muove nell’alveo di un procedimento già incardinato. Gli “altri casi” per i quali l’art. 195, comma 4, legittima l testimonianza de auditu dell’uff.le di polizia giudiziaria si riducono, infatti, alle sole ipotesi in cui dichiarazioni di contenuto narrativo siano state rese da terzi e percepite dal teste dibattimentale “al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione delle medesime”, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un “dialogo tra teste e ufficiale o agente di p.g., ciascuno nella propria qualità”. Esemplificativamente, si pensi alle frasi pronunciate dalla persona offesa o da altri soggetti presenti al fatto, nell’immediatezza dell’episodio criminoso; alle dichiarazioni percepite nel corso di attività investigative tipiche – quali perquisizioni, accertamenti su luoghi o atipiche – quali appostamenti, pedinamenti e osservazioni (così, in motivazione, le Sezioni unite del 2003, n. 36747).
L’eccepita inutilizzabilità non vince peraltro (almeno limitatamente ai fatti descritti ai capi 1 e 3), neppure la prova di resistenza costituita da altro e differente corredo indiziario convergente, autonomamente utilizzabile. Consegue la inammissibilità del motivo per difetto di specificità (Sez. 2, n. 7986, del 18/11/2016, Rv. 269218), almeno limitatamente ai fatti descritti ai capi 1 (rapina consumata del 21 febbraio 2014) e 3 (ricettazione dello scooter rinvenuto nei pressi dell’abitazione ed utilizzato per commettere la rapina descritta al capo 1).
1.2. Il secondo motivo segue la sorte segnata dal primo, giacché una volta dimostrata (attraverso la utilizzabilità della testimonianza ‘de auditu) la relazione funzionale tra lo scooter e la condotta di rapina (quella del 21/2/2014), resta a valle logicamente dimostrata, al di là del dubbio ragionevole, anche la relazione di possesso che lega l’imputato allo scooter rinvenuto nei pressi dell’abitazione materna, usata dal ricorrente quale sua dimora.
1.3. Quanto alla valutazione degli indizi costituiti dai capi di abbigliamento utilizzati dall’agente nel corso della rapina (ancora del 21/2/2014) deve rilevarsi che la Corte precisa che le immagini usate dalla polizia scientifica per il confronto, oggetto di relazione acquisita agli atti ed utilizzabile ai fini del decidere, recavano corredo policromo (almeno per la rapina del 21/2), consentendo pertanto di apprezzare una concludente identità tra il giubbotto ritratto in immagini e quello sequestrato presso il domicilio dell’imputato (entrambi presentano infatti tratti peculiari e policromi non comuni). La Corte ha altresì apprezzato somiglianza identitaria tra le scarpe ritratte dalle immagini della seconda rapina e quelle rinvenute nell’abitazione dell’imputato. Orbene, la convergenza del molteplice indiziario (giubbotto, scarpe e scooter) consente di ritenere corretta e logicamente argomentata la decisione di appello, peraltro conforme a quella di primo grado.
1.4. Del pari quanto ad attribuibilità del possesso dello scooter oggetto di furto all’imputato (parcheggio nei pi -essi dell’abitazione ed oggetto di uso criminale il giorno precedente il rinvenimento). La prova della provenienza della cosa da delitto è stata offerta dal teste di p.g. nel dibattimento attraverso la indicazione della verifica effettuata in banca dati, ove restano annotate anche le denunce di furto dei veicoli. Il dato riferito in dibattimento dal teste professionale rassicura i ordine alla genuinità del narrato secondo canoni di logicità e verosimiglianza (sulla manifestazione solo ontologica del delitto presupposto della ricettazione si veda Sez. 2, n. 3211 del 12/3/1998, Rv. 213597). Anche sotto tale profilo la motivazione posta dalla Corte territoriale a sostegno della decisione non offre il destro a censure di sorta.
1.5. La Corte di merito ha altresì confermato la sussistenza dei presupposti della recidiva applicata, in considerazione della storia criminale recente dell’imputato; i reati per i quali si procede manifestano dunque, condivisibilmente, accresciuta pericolosità e dolo rafforzato nell’agente. Anche detto argomento non presta il fianco alle censure sollevate con l’ultimo motivo di ricorso.
Diversamente opina il Collegio quanto alla motivazione posta a sostegno dell’affermazione di responsabilità confermata anche con riguardo alla rapina del 12 febbraio 2014 (capo 2). Rispetto alla rapina che segue di 9 giorni, difettano, per quanto indicato in motivazione, le immagini riprese a colori del giubbotto indossato dall’agente, la identità o somiglianza delle calzature, ma soprattutto l’uso di quello specifico ed individuato scooter (la rapina descritta al capo 2 non ha conosciuto osservatori in grado di riferire il numero di targa dello scooter usato dagli agenti); talché residua, quale elemento logico identitario, solo la similare modalità di consumazione e l’uso di un tipo di scooter (diffuso quanto mai) simile a collegare il soggetto al fatto. Rileva sul punto il Collegio che, tuttavia, l medesime modalità di consumazione caratterizzano una molteplicità di episodi di rapina consumati presso centri della grande distribuzione commerciale, negozi al dettaglio, banche, tabaccherie, farmacie ed altri consimili obiettivi di predazione. Il dato non appare dunque idoneo, in assenza di altri elementi indiziari, a collegare
un soggetto ad un fatto.
2.1. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio, limitatamente all’accertamento della responsabilità per il fatto “sub 2”. Il Collegio onerato del rinvio dovrà argomentare specificamente in ordine alla eventuale consistenza di altri elementi, di natura logica o storica, diversi dalla mera osservazione della omogeneità delle condotte, dimostrativi della responsabilità individuale.
Annulla la sentenza impugnata limitatamene alla rapina descritta al capo 2 e commessa in Roma il 12/02/2014, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio in ordine al suddetto capo; rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità per i capi 1 e 3 dell’imputazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023.