Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7533 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7533 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MODENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 9 aprile 2025 la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa il 6 marzo 2019 dal Tribunale di Modena, con la quale l’imputato NOME NOME era stato dichiarato colpevole del reato di ricettazione di una bicicletta, riduceva la pena inflitta.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva errone a applicazione dell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
Si doleva, in particolare, del fatto che il giudice di primo grado non aveva dichiarato l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste di p.g. COGNOME
NOME, che aveva riferito in ordine alle dichiarazioni ricevute da una persona informata sui fatti, tale NOME COGNOME, mai escusso, il quale aveva affermato di aver ricevuto dall’imputato la bicicletta provento di furto, con ciò contravvenendo al divieto di cui all’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. , disposizione che la Corte d’Appello aveva interpretato erroneamente .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
In relazione a ll’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’ufficiale di p.g. COGNOME NOME la Corte territoriale ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, contenuto nell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen., non riguarda i casi in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio di quella del teste primario, ancorché non ancora acquisita nel processo, ma è solo illustrativa dello sviluppo dell’indagine e della complessiva coerenza degli elementi di prova raccolti, anche con riferimento all’evidenziazione di eventuali contrasti tra la dichiarazione resa dal teste alla polizia giudiziaria e quella dallo stesso resa in sede dibattimentale (Sez. 1, n. 13734 del 25/02/2020, Kamodiallo, Rv. 278974 -01).
Ha quindi evidenziato che ‘ la COGNOME aveva spiegato di aver accertato che la bici messa in vendita nel negozio dell’NOME era quella che era stata rubata alla persona offesa … e che, richieste informazioni, il negoziante le aveva consegnato spontaneamente la fotocopia della carta d’identità dell’uomo che gliel’aveva venduta qualche giorno prima, corrispondente proprio alla persona dell’NOME ‘ (v. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), fotocopia che recava la sottoscrizione dell’imputato.
La Corte di merito ha evidenziato che non tanto le dichiarazioni dell’NOME quanto ‘la fotocopia del documento dell’COGNOME doveva ritenersi valida e diretta prova documentale dell’identità del soggetto che aveva avuto la disponibilità della bicicletta rubata e rivenduta ‘ (v. pag. 5 del provvedimento impugnato ).
Nel caso di specie, pertanto, la testimonianza del teste di p.g. non ha surrogato quella dell’NOME, bensì è valsa ad illustrare le circostanze relative al l’acquisizione al processo della prova documentale costituita dalla fotocopia del documento d’identità dell’imputato, sottoscritta dal medesimo, che la Corte
d’Appello ha posto a base dell’individuazione nell’imputato del soggetto che aveva avuto la disponibilità della bicicletta provento di furto.
La denunciata violazione di legge deve, pertanto, essere esclusa.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME