Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1195 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1195 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALGHERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Visto il ricorso proposto da NOME COGNOME, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna per il reato di cui agli artt. 48 e 491 cod. pen..
Vista, altresì, la memoria difensiva del ricorrente del 21.10.2022, con cui chiede l’ammissibilità del ricorso e la trattazione in pubblica udienza in Quinta Sezione specificandone le ragioni, ribadendo, in sintesi, quelle del ricorso.
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia l’inutilizzabilità, p violazione dell’art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese dall’ispettore del lavoro COGNOME nel primo grado di giudizio, è inammissibile poiché, anzitutto, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, l’eccezione attiene all’aver riferito di dichiarazioni ascoltate nel corso di un’indagine amministrativa, quale non si applicano le regole di inutilizzabilità del procedimento penale. Invero, si ribadisce che non sussiste il divieto di testimonianza indiretta degli ufficial agenti di polizia giudiziaria di cui all’art. 195, comma 4, cod. proc. pen., con riguardo a dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale durante l’inchiesta amministrativa dallo stess effettuata anteriormente al procedimento penale, difettando in tal caso il necessario presupposto soggettivo della qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria (cfr. S 3, n. 52583 del 17/7/2018, Rv. 274418); inoltre, l’eccezione è anche manifestamente infondata e priva di interesse, poiché le persone che hanno reso le dichiarazioni de relato sono state a loro volta ascoltate in dibattimento (i testimoni COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME indicati dall’ispettore COGNOME durante l’esame testimoniale, sono stati esaminati,
rispettivamente, alle udienze del 28.09.2018 e del 04.03.2020).
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in ordine all’affermazione di responsabilità, è versato in fatto e tende ad ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di meri quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del s convincimento.
Invero, come noto sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente co maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quell adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/20 Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez.
6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 novembre 2022.