Testimonianza della persona offesa: quando basta per la condanna
La valutazione della prova nel processo penale rappresenta uno dei pilastri della giustizia. Un tema centrale riguarda il valore della testimonianza della persona offesa, specialmente in reati come l’estorsione, dove spesso mancano testimoni oculari terzi. La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini di questa prova fondamentale.
Il caso e la contestazione del ricorrente
Un cittadino, condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di estorsione, ha presentato ricorso in Cassazione contestando la solidità della prova. Secondo la difesa, la condanna sarebbe stata pronunciata ingiustamente poiché basata quasi esclusivamente sulle dichiarazioni della vittima. Il ricorrente sosteneva che tali dichiarazioni fossero inattendibili e non supportate da elementi esterni sufficienti a confermare il reato.
Il valore probatorio della vittima
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo stabilito che la testimonianza della persona offesa ha un peso specifico rilevante. A differenza di quanto avviene per i coimputati, per i quali il codice richiede riscontri esterni oggettivi, la parola della vittima può essere sufficiente a fondare una condanna. Questo principio è essenziale per garantire tutela in tutti quei contesti criminali che avvengono in assenza di altri testimoni.
Il vaglio di attendibilità della testimonianza della persona offesa
Nonostante la sua forza, la testimonianza della persona offesa non viene accettata acriticamente. Il giudice deve compiere un esame molto più penetrante e rigoroso rispetto a quello riservato a un testimone disinteressato. Nel caso in esame, i giudici di merito avevano già ampiamente motivato la credibilità della vittima, definendo il suo racconto preciso, coerente e privo di qualsiasi intento calunnioso.
La distinzione con l’articolo 192 comma 3 c.p.p.
La Cassazione ha precisato che alle dichiarazioni della vittima non si applicano le rigide regole di valutazione previste dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Questo significa che non è obbligatorio trovare conferme esterne se il racconto è intrinsecamente solido. Tuttavia, se sono presenti riscontri esterni, come avvenuto nel caso di specie, la tesi difensiva perde ogni fondamento logico.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché non si confrontava realmente con le motivazioni della sentenza d’appello. I giudici di merito avevano fornito una spiegazione logica e dettagliata del perché la vittima fosse credibile. La Cassazione ha sottolineato che il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo processo sui fatti, ma deve limitarsi a verificare la tenuta logica della motivazione fornita dai giudici precedenti.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la parola della vittima è una prova piena se supera il test di coerenza e attendibilità. Il tentativo di screditare la persona offesa senza argomenti solidi porta inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza delle doglianze presentate.
La sola parola della vittima può portare a una condanna penale?
Sì, la testimonianza della persona offesa può essere l’unica prova di colpevolezza se il giudice la ritiene credibile e coerente dopo un esame molto rigoroso.
Qual è la differenza tra la testimonianza della vittima e quella di un coimputato?
Per il coimputato la legge impone la presenza di riscontri esterni, mentre per la vittima il giudice può basarsi sulla sola attendibilità intrinseca del racconto.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1515 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1515 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MAZZARINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 3 febbraio 2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pavia il 22 novembre 2019 nei confronti di NOME COGNOME, con la quale l’imputato è stato condanNOME alla pena di giustizia in ordine al delitto di estorsione consumata.
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale con riguardo alla ritenuta responsabilità del prevenuto (asseritamente fondata sulle sole dichiarazioni della parte offesa), non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argoment giuridici, con i quali il ricorrente omette di confrontarsi: si veda, in particola pag. 7 e seguenti della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale, nel solco della diffusa e approfondita motivazione del Tribunale, ha argomentatamente ritenuto provata la penale responsabilità dell’odierno ricorrente, sulla base delle dichiarazioni della p.o. (ritenute soggettivamente credibili e fornite di attendibilità intrinseca, poiché precise, prive di contraddizioni e scevre da intenti calunniosi nei confronti dell’imputato), confermate – peraltro – da molteplici riscontri esterni, oltre che da altri elementi dichiarativi. In tal senso, la doglianza difensiva circa l supposta inattendibilità della p.o. deve ritenersi del tutto infondata, posto che il percorso argomentativo relativo alla credibilità intrinseca ed estrinseca della p.o. seguito dai giudici di merito, appare conforme ai criteri dettati da questa Suprema Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa – cui non si applicano le regole di valutazione probatoria dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, come puntualmente avvenuto nel caso di specie (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104); Corte di Cassazione – copia non ufficiale rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto della colpa nell’aver determiNOME la causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.