Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28994 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28994 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della Corte d’appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’inosservanza di norme processuali con riferimento agli artt. 195, comma 3, e 441, comma 5, cod. proc. pen., nonché con riferimento agli artt. 192 e 357 cod. proc. pen., è: a) quanto al primo profilo (quello prospettato con riferimento agli artt. 195, comma 3, e 441, comma 5, cod. proc. pen.), manifestamente infondato, atteso che la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di prova testimoniale, l’inutilizzabilità della dichiarazione de relato resa dal testimone deriva esclusivamente dall’inosservanza della disposizione del comma 1 dell’art. 195 cod. proc. pen., allorché il giudice, su richiesta della parte, non abbia disposto l’esame della fonte diretta, ma non anche, in assenza di tale richiesta, dal mancato esercizio, da parte del giudice, del potere d’ufficio conferitogli dall’art. 507 cod proc. pen. e richiamato dall’art.195, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 6212 del 18/10/2017, dep. 2018, C., Rv. 272008-01); b) quanto al secondo profilo (quello prospettato con riferimento agli artt. 192 e 357 cod. proc. pen.), non
NOME
consentito, atteso che l’indicata utilizzabilità della dichiarazione de relato della testimone NOME COGNOME rende sostanzialmente ininfluente, ai fini della motivazi il contestato riferimento operato dalla Corte d’appello all’annotazione della p giudiziaria;
ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, in punto di prova de penale responsabilità per i reati ascritti, non sono consentiti in questa sed che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazion delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante cr valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sin del presente giudizio e avulse da pertinente individuazione di specifici e de travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in particolare, si censurano anche supposti travisamenti del fatto o d prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all’interpretazione dei dati processuali, non sindacabile in sede di legittimità;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rile degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione via esclusiva, riservata al giudice di merito (cfr.: Sez. U, n. 6402 del 30/4 Dessimone, Rv. 207944-01);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, co argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convinci (si vedano, in particolare, le pagg. 5 – 13);
considerato che il quarto motivo, con il quale si contesta il mancat riconoscimento dell’attenuante comune di cui all’art. 62, primo comma, n. 4), c pen., è manifestamente infondato, alla luce della consolidata giurisprudenza de Corte di cassazione secondo cui la configurabilità di tale circostanza attenu del danno di speciale tenuità in relazione al delitto di rapina non postula modestissimo valore del bene mobile sottratto, essendo necessario valutare anch gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violen minaccia sono state esercitate, attesa la natura plurioffensiva del delitto, non solo del patrimonio, ma anche della libertà e dell’integrità fisica e morale persona aggredita per la realizzazione del profitto (Sez. 2, n. 2826 31/05/2023, Conte, Rv. 284868-01, con la quale la Corte ha ritenuto corretta decisione con cui era stata esclusa l’attenuante sul duplice rilievo che il cagionato alla persona offesa, cui erano stati sottratti beni del valore di euro, non fosse di lieve entità indipendentemente dalla capacità della predett sopportarlo e che l’azione predatoria era stata realizzata mediante minacc mano armata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 2 luglio 2024.