Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25764 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25764 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME NOME a BISENTI il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a CARPI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2022 del TRIBUNALE di PESCARA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 17.6.2021 il Giudice di Pace di Pescara ha ritenuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 590 cod.pen. in danno di COGNOME NOME perché, per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, omettendo di adottare le necessarie cautele dirette a prevenire azioni aggressive del proprio cane, non impediva che lo stesso potesse mordere e tirare i capelli della predetta la quale riportava lesioni personali consistite in “stato di ansia reattivo successivo ad aggressione da parte di un cane giudicato guaribile in giorni 5”, condannandolo alla pena di Euro 500,00 di multa oltre che al risarcimento della parte civile da liquidarsi in separata sede.
Il compendio probatorio era costituito dalla testimonianza della persona offesa la quale aveva riferito di essere stata aggredita in Montesilvano il 30 agosto 2016, mentre si trovava con i suoi cagnolini, da un cane lupo privo di muserola e guinzaglio, condotto da uno sconosciuto che, anziché prestarle soccorso, si era allontaNOME entrando nello stabile condominiale al INDIRIZZO di INDIRIZZO.
Interpellato il portiere dello stabile, (“tale NOME“), in ordine all’identificaz del proprietario del cane, la COGNOME apprendeva che questi abitava nell’appartamento n. 67 del palazzo di proprietà di tale NOME COGNOME COGNOME Tocco da Causaria.
Quest’ultima, escussa quale teste, confermava di essere proprietaria dell’immobile de quo, aggiungendo che nei periodi estivi lo concedeva in uso gratuito ad una sua amica, tale NOME COGNOME, il cui figlio si chiama NOME COGNOME ed a lui, secondo quanto appreso da NOME COGNOME (sorella di NOME) apparteneva il cane.
Interposto appello avverso la pronuncia di primo grado, il Tribunale di Pescara, in data 26.10.2022, in riforma della sentenza impugnata, ha assolto l’imputato dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.
Avverso detta pronuncia la parte civile NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, articolato in un motivo con cui deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 590 cod.pen., 192, 195 e 546 cod.proc.pen. in relazione all’art. 606, lett. c) ed e) cod.proc.pen.
Si assume che il giudice d’appello, nel ribaltare la sentenza di primo grado, é incorso in una serie di errori di valutazione del quadro probatorio acquisito. In particolare si censura la ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall persona offesa e dal teste COGNOME.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegNOME conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio al giudice civile.
La parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese.
La difesa di COGNOME NOME ha depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va rilevato in primis che ai sensi dell’art. 606, comma 2 bis cod.proc.pen. contro le sentenze pronunciate dal giudice d’appello per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lett. a), b) e c), di talché é inammissibile la censura proposta ai sensi della lett. e).
Al fine di valutare la restante parte del motivo, occorre premettere che la sentenza assolutoria di secondo grado si fonda su due distinte rationes decidendi.
In primo luogo il giudicante ha rilevato che, al di là delle dichiarazioni dell persona offesa la quale ha soltanto riferito dell’aggressione e di aver visto il proprietario del cane rientrare in uno stabile, il restante compendio probatorio è costituito dalle dichiarazioni rese dai testi de relato che non sono stati chiamati a deporre dalla parte che li ha indotti, facendo da ciò conseguire l’inutilizzabilità della prova stabilita dall’art. 195, comma 2, cod.proc.pen.
La sentenza impugnata ha aggiunto che, anche a volere ritenere dette prove inutilizzabili, le stesse comunque “avrebbero fornito soltanto un indizio della colpevolezza dell’imputato, ossia il fatto che questi possedesse un cane e che abitasse temporaneamente presso il condominio di INDIRIZZO…”.
Ebbene fatte queste premesse, la censura proposta con l’odierno ricorso involge la prima ratio decidendi ed è fondata.
Ed invero, in tema di prova testimoniale, l’inutilizzabilità della dichiarazione “de relato” resa dal testimone deriva esclusivamente dall’inosservanza della disposizione del comma 1 dell’articolo 195 cod. proc. pen., allorché il giudice, su richiesta della parte, non abbia disposto l’esame della fonte diretta, ma non anche, in assenza di tale richiesta, dal mancato esercizio, da parte del giudice, del potere d’ufficio conferitogli dall’articolo 507 cod. proc. pen. e richiamato dall’art.195, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 6212 del 18/10/2017, dep. 2018, Rv. 272008 ).
Le dichiarazioni “de relato” sono quindi utilizzabili ove nessuna delle parti si sia avvalsa del diritto di chiedere che sia chiamato a deporre il teste di riferi essendo l’ipotesi di inutilizzabilità circoscritta, per legge, solo al caso giudice abbia omesso la citazione dei testimoni diretti, nonostante l’espr richiesta di parte (Sez. 6, n. 28029 del 03/06/2009, Rv. 244415).
Benché la censura sia fondata nei termini anzidetti, il ricorso, tuttavia, non attinge la seconda ratio decidendi, di talché lo stesso, non traducendosi in una critica compiuta e specifica del provvedimento impugNOME, va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Salvato GLYPH