Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6631 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6631 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME BAPTISTA NOME nato in PORTOGALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE D’APPELLO DI TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato quella del Tribunale di Cuneo, che condannava il ricorrente alla pena di anni due di reclusione ed euro 618,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 6 625 n. 2 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che contesta la correttezza della motivazio posta a base della dichiarazione di responsabilità – è manifestamente infondato in quanto possono formare oggetto della testimonianza “de relato” del personale di polizia giudiziari risultati dell’individuazione fotografica poiché essa consiste in una dichiarazione ric da un teste della propria percezione visiva (Sez. 5, n. 5701 del 05/11/2021, deo. 2022, Chimenti Rv. 282779 – 01; conf. N. 5265 del 1998 Rv. 210472 – 01): cosicché, nel patrimonio probatorio ha fatto ingresso l’esito positivo delle individuazioni della persona dell’imputato – a mezzo al fotografico e visione del filmato, operate dal teste COGNOME – delle quali ha riferito il polizia giudiziaria. Inoltre, tale esito è stato anche riscontrato dalla dichiarazione della p offesa, che narrò di aver visto l’imputato aggirarsi nei pressi della propria camera. Pertanto, si coglie alcun vizio di motivazione, tanto più che il motivo insiste nel ritenere inutiliz
dichiarazione acquisita del teste COGNOME, ritenuto in primo grado irreperibile, senza valu che la Corte di appello abbia già escluso l’utilizzabilità della dichiarazione COGNOME, cosicc motivo è del tutto aspecifico, sul punto, non confrontandosi con la sentenza impugnata e non risultando decisiva la doglianza. Il ricorrente, infatti, ha mancato di adeguarsi all’attuale d di cui all’art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omette tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversat A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtel Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo c motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecament indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo non pu ignorare le ragioni del provvedimento censurato. Infine, nella sua seconda parte il motivo ricorso è versato in fatto, chiedendosi a questa Corte una rivalutazione del materiale probator non consentita, in assenza della deduzione puntuale di travisamento;
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 gennaio 2026
Il consiglieri estensore