Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34469 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34469 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Cagliari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20/11/2023 la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Cagliari aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 367 cod. pen. per avere falsamente affermato, con denuncia
del 01/12/2016, di aver subito il furto della pistola da lui regolarmente detenuta in una cassaforte.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. p roc. pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione all’art. 195 cod. proc. pen.
Nel corso del dibattimento di primo grado sono stati sentiti soltanto un ufficiale ed un agente di polizia giudiziaria che hanno riportato le dichiarazioni rese dal padre del ricorrente nel corso del sopralluogo eseguito presso la sua abitazione. In particolare, i testi di polizia giudiziaria hanno riferito di aver appreso da costui ch la cassaforte ove, secondo la denuncia di furto, era custodita la pistola era stata forzata da un fabbro, su sua richiesta, circa un mese prima dei fatti, perché la serratura si era bloccata.
Tali dichiarazioni, decisive ai fini della prova del delitto di simulazione di reat contestato al ricorrente, sono inutilizzabili perché violano il disposto dell’art. 195 comma 4, cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di difetto di motivazione in relazione alla natura della denuncia, che, al di là della definizione data dai carabinieri, deve essere qualificata come denuncia di smarrimento dell’arma e non di furto.
2.3. Si censura, infine, la sentenza impugnata per difetto di motivazione in riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, non essendo stato considerato positivamente a tale fine il comportamento collaborativo dell’imputato durante le fasi del controllo.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore dell’imputato hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e assume carattere assorbente.
Dalla sentenza impugnata emerge che il 30/11/2016 i carabinieri hanno effettuato un controllo sulle armi detenute dal ricorrente, non rinvenendo una pistola, che questi dichiarava di aver trasferito in un’altra abitazione. Il gior seguente il ricorrente ha presentato denuncia di furto, dichiarando che, subito dopo il controllo, si era accorto che la pistola non si trovava più nella cassaforte ove era custodita, che presentava segni di scasso. I carabinieri hanno, quindi,
effettuato un secondo sopralluogo, apprendendo dal padre del ricorrente che la cassaforte era stata forzata circa un mese prima da un fabbro, su sua richiesta, perché la serratura era bloccata.
Il padre del ricorrente non è stato sentito in dibattimento e le sue dichiarazioni sono state riportate de relato dalla polizia giudiziaria.
La sentenza impugnata ha superato l’eccezione di inutilizzabilità sollevata dalla difesa ritenendo che la allegazione al ricorso in appello delle sommarie informazioni del padre fosse stata effettuata al fine di consentirne la piena utilizzazione a fini probatori (pag. 5).
Tale conclusione, però, è errata in quanto dall’atto di appello risulta che il difensore ha prodotto il verbale di sommarie informazioni unicamente a sostegno della richiesta di «una parziale rinnovazione dell’istruttoria» e non certo per dare il consenso alla sua utilizzazione.
Ciò posto, va rilevato che l’art. l’art. 195, comma 4, cod. proc. pen. fa divieto alla polizia giudiziaria di deporre, tra l’altro, sul contenuto delle dichiarazio acquisite da persone sentite a sommarie informazioni. La violazione di tale divieto comporta l’inutilizzabilità della dichiarazione de relato.
Sussiste, quindi, il denunciato vizio di inosservanza norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, avendo la Corte territoriale posto a fondamento della pronuncia di conferma della sentenza di condanna di primo grado una prova radicalmente inutilizzabile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 195, comma 4, e 191 cod. proc. pen.
L’illegale assunzione di tale prova impone di procedere alla cd. “prova di resistenza”, e cioè di valutare se la prova inutilizzabile abbia avuto un peso decisivo sulla sentenza di merito, verificando se il giudice, senza di essa, sarebbe pervenuto alla stessa soluzione perché le residue risultanze sono sufficienti a giustificare l’identico convincimento (così, ex multis, Sez. 5, n. 569 del 18/11/2003, dep. 12/01/2004, COGNOME e altro, Rv. 226972-01).
Tale verifica va attribuita necessariamente al giudice del rinvio.
I residui motivi sono, allo stato, assorbiti.
Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari. Così deciso il 02/07/2024