Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7019 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7019 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il 01/11/1994
avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, riducendo la pena e concedendo all’imputato i doppi benefici di legge, la sentenza con la quale il 20 gennaio 2023 il Tribunale di Torino aveva dichiarato NOME responsabile del reato di cui all’art. 589 bis, commi 1, 2 e 5 n.2, cod. pen. in relazione agli artt. 186, comma 2 1 1ett. c), d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 perché, alla guida dell’autovettura Alfa Romeo Mito, r in stato di ebrezza alcolica, percorrendeLungo Dora Napoli in direzione INDIRIZZO giunto in corrispondenza dell’intersezione regolata da impianto semaforico con INDIRIZZO per colpa derivante da negligenza, imprudenza, imperizia ovvero inosservanza di disposizioni di legge e di regolamento, in violazione degli artt. 141, commi 1 e 3, 142, comma 1, e 146, comma 1, cod. strada, omettendo di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, nonché omettendo di regolare la velocità in prossimità di un’intersezione procedendo alla velocità di almeno 60 km/h, superiore al vigente limite di velocità di 50 km/h, e omettendo di arrestare la marcia del veicolo nonostante l’impianto semaforico proiettasse luce rossa, collideva con il veicolo Fiat Panda, procedente da INDIRIZZO in direzione centro città, condotto da NOME COGNOME che impegnava la intersezione con luce verde per il suo senso di marcia, cagionando la morte del predetto NOME. Fatto avvenuto in Torino il 22 luglio 2018.
2. Il fatto è stato così ricostruito: alle ore 6:00 del 22 luglio 2018, il veicolo condotto da NOME COGNOME, Alfa Romeo Mito, proveniva da INDIRIZZO in direzione COrso INDIRIZZO Oddone percorrendo il INDIRIZZO Napoli; giunto in corrispondenza dell’intersezione con INDIRIZZO l collideva con la Fiat Panda condotta da NOME COGNOME che proveniva dal lato destro rispetto alla posizione del veicolo condotto dall’imputato e, precisamente, da INDIRIZZO in direzione INDIRIZZO conseguentemente all’urto, la vettura Fiat Panda deviava la sua traiettoria di marcia verso destra abbattendo la transenna protettiva delimitante il Marciapiede mentre il veicolo Alfa Romeo Mito andava a impattare con la parte anteriore contro il palo semaforico infisso all’intersezione su / abbattendolo parzialmente; a seguito dell’impatto NOME COGNOME decedeva; l’imputato, sottoposto ad esami alcolemici e tossicologici, risultava con tasso alcolemico pari a 1,73 g/litro e dall’esame delle urine emergeva una pregressa assunzione di cannabinoidi; allo scontro aveva assistito NOME COGNOME che procedeva alla guida della sua autovettura al seguito della Fiat Panda e che
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era stata escussa a sommarie informazioni dall’agente di polizia giudiziaria COGNOME NOME nell’immediatezza del fatto.
NOME COGNOME ricorre per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192 e 546, e comma 1 I tt. c), cod. proc. pen. per mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ha ritenuto non attendibili le prove contrarie con riguardo all’accertamento dei fatti. La sentenza ha enunciato solo le ragioni a sostegno della prova fornita dalle dichiarazioni della teste oculare NOME COGNOME nella seconda occasione in cui ha reso sommarie informazioni testimoniali il 19 gennaio 2019, confermandole all’udienza del 20 gennaio 2023, senza enunciare le ragioni per le quali non ha ritenuto attendibile la prova contraria, cioè la prima genuina dichiarazione rilasciata nell’immediatezza del fatto dalla stessa teste, nonché le dichiarazioni del pubblico ufficiale che ha raccolto le prime sommarie informazioni. La Corte territoriale ha trascurato del tutto l’eccezione di manifesta illogicità della sentenza di primo grado sollevata dalla difesa nei motivi di appello, in cui si è evidenziato come le versioni della teste NOME siano assolutamente contrapposte tra loro, non potendosene desumere un convincimento a sostegno della condanna, né potendosi trarre dalle dichiarazioni rese dall’agente di polizia giudiziaria COGNOME NOME argomenti a sostegno della condanna. La deposizione testimoniale di quest’ultima ha, invece, sgomberato il campo da ogni dubbio circa possibili fraintendimenti tra la verbalizzante e la teste oculare. Non vi è agli atti alcun elemento che sostenga che la teste al momento del fatto fosse in stato di shock, nè risulta verosimile che la testimone abbia dichiarato ai verbalizzanti che la Panda aveva attraversato l’incrocio con il semaforo verde, come dalla stessa dichiarato in Procura del 19 gennaio 2019. Di tali argomentazioni il provvedimento impugnato non ha tenuto conto, valutando in maniera non corretta le dichiarazioni e il comportamento della teste COGNOME e non considerando che la prova testimoniale è quantomeno contraddittoria. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.1. Con il secondo motivo deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La sentenza impugnata risulta in netto contrasto con le emergenze processuali e reitera l’errore del giudice di primo grado, che ha illogicamente considerato la testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria COGNOME NOME elemento a carico dell’imputato. Da ciò consegue la manifesta illogicità del provvedimento impugnato.
3.2. Con il terzo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. per mancata assoluzione dell’imputato in presenza di prova contraddittoria. La difesa lamenta la non corretta valutazione
delle dichiarazioni e del comportamento testimoniale della teste COGNOME ribadendo che la prova testimoniale posta a base del giudizio di colpevolezza è quantomeno contraddittoria.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La vicenda processuale è connotata dal fatto che la teste oculare, escussa a sommarie informazioni nell’immediatezza del fatto, ha riferito che l’automobilista alla guida della Fiat Panda l’aveva sorpassata e che, giunta all’incrocio con il INDIRIZZO – §i era fermata al semaforo rosso mentre la Fiat Panda era entrata in collisione con l’auto dell’imputato, proveniente da sinistra a una velocità molto elevata. Tuttavia, date le incertezze espresse dal consulente tecnico sulla ricostruzione cinematica del fatto, è stata svolta ulteriore attività di indagine, acquisendo nuovamente sommarie informazioni dalla teste COGNOME; quest’ultima, in data 19 gennaio 2019, ha affermato che il conducente della Fiat Panda, che viaggiava dietro di lei, giunto in prossimità dell’incrocio con il INDIRIZZO, l’aveva sollecitata ad aumentare la velocità a causa dell’andatura lenta della sua auto e che, giunta all’incrocio con il INDIRIZZO, la Fiat Panda l’aveva superata rientrando in corsia e proseguendo la marcia con il semaforo acceso sulla luce verde. E’ stato accertato che, al momento del fatto, gli impianti semaforici funzionavano regolarmente, ma non è stato possibile risalire all’ora esatta dell’urto per accertare quale fosse in quel momento l’impianto con luce verde, dovendosi dunque fare affidamento sulla prova dichiarativa. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
I giudici di merito hanno ritenuto che le dichiarazioni rese dalla testimone oculare al momento del fatto fossero state rese in stato di shock e che, pertanto, la teste fosse attendibile allorché aveva dichiarato che il conducente della Fiat Panda aveva impegnato l’incrocio con il semaforo verde; tale valutazione è stata corroborata dal fatto che l’imputato era in stato di grave alterazione alcolica, così da potersi ritenere compromessa la sua capacità di percezione dei pericoli e dei segnali stradali, a differenza della vittima che era sobria. Il giudice di appello ha condiviso le valutazioni del giudice di primo grado.
Il Collegio ritiene che la sentenza impugnata sia affetta da vizio motivazionale.
3.1. La testimone NOME ha giustificato la differente versione dei fatti resa nell’immediatezza del fatto asserendo che «probabilmente in quel frangente era spaventata» (pag.10). Nel corso dell’esame dibattimentale, a seguito di contestazione della difesa, la testimoné ha affermato che l’imputato le si era avvicinato chiedendole se avesse visto tutto e affermando di essere passato con il verde ma che lei gli aveva fatto notare, invece, che era passato con il rosso e alla richiesta del difensore del perché non avesse fatto presente tale circostanza ai verbalizzanti, la testimone ha sostenuto di averlo affermato e spiegato. Dalle sentenze di merito non risulta che tale circostanza sia stata verbalizzata.
3.2. La Corte territoriale ha ritenuto che la verbalizzazione avvenuta nell’immediatezza del fatto fosse soggetta a possibili fraintendimenti e che le condizioni in cui furono rese le prime dichiarazioni spiegassero la non corrispondenza tra quanto verbalizzato e quanto la teste avesse inteso dichiarare. In dettaglio, la teste è stata ritenuta intrinsecamente credibile in quanto ha descritto il suo stato di shock riferendo che non riusciva a prendere in mano il cellulare per provare a chiamare un’ambulanza, tanto che era stata avvertita la necessità di farla accomodare all’interno dell’ambulanza per farla respirare e offrirle dell’acqua. La Corte ha, dunque, ritenuto che vi sia stato un fraintendimento, corroborato dal fatto che nel ricordo della donna vi era la presenza di un semaforo rosso che si riferiva, tuttavia, all’incrocio precedente a quello con INDIRIZZO nel quale è avvenuto il sinistro, potendosi dunque ritenere probabile che su questo punto vi sia stato un fraintendimento. Anche le condizioni dell’agente di polizia giudiziaria, che ha ricordato che quella sera «aveva fatto la notte», potrebbero, secondo la Corte, aver favorito un fraintendimento.
Secondo quanto si legge a pag.7 della sentenza di primo grado, tuttavia, nel corso dell’esame testimoniale la teste NOME «ha dichiarato che la luce del semaforo ubicato subito dopo la farmacia di INDIRIZZO era verde, come pure quella del semaforo successivo, sempre su INDIRIZZO, posto all’angolo con INDIRIZZO». Tale affermazione avrebbe richiesto un approfondimento allorchè si è fondato il possibile fraintendimento tra la testimone e gli agenti di p.g. sulla dichiarazione, valorizzata dal giudice di appello, secondo la quale la teste COGNOME potrebbe aver riferito che era rosso il primo semaforo e non il secondo.
Inoltre, la doglianza difensiva, laddove censura il provvedimento impugnato per non avere adeguatamente esposto le ragioni per le quali la prova contraria è stata ritenuta recessiva, coglie nel segno allorchè si è fornita spiegazione a sostegno della mancata verbalizzazione del passaggio della Panda con luce semaforica verde ma si è del. tutto trascurato il perché della mancata
verbalizzazione del dialogo intercorso tra la Kart e l’imputato, sebbene la testimone abbia riferito di aver menzionato tale dialogo ai verbalizzanti nell’immediatezza del fatto.
L’argomento del fraintendimento tra la testimone e la verbalizzante risulta, in altre parole, insufficiente a giustificare il giudizio di attendibilità d testimone in quanto incentrato sull’unico dato del colore della luce semaforica all’incrocio con INDIRIZZO, ma privo di confronto con l’intero compendio istruttorio a disposizione del giudice.
Per tale ragione la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio in merito all’attendibilità della testimonianza di NOME COGNOME che tenga conto delle argomentazioni difensive circa la necessità di un adeguato confronto tra la prova dichiarativa resa da questa testimone e la prova dichiarativa resa dalla teste NOME COGNOME
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.
Così deciso il 16 gennaio 2025
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