Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17983 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17983 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il 08/09/1997
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 24 settembre 2024, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Genova in data 28 febbraio 2024, con la quale è stato condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390, per avere ceduto 2 dosi di cocaina al prezzo di euro 40,00;
rilevato che il motivo di ricorso, con cui si contesta l’affermazione di responsabilità, è inammissibile, in quanto costituisce mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati: la Corte, infatti, ha osservato ch ricorrente fu notato dalla polizia giudiziaria mentre cedeva degli ovuli, per come confermato poi dall’acquirente, oltre che dal sequestro dello stupefacente (pp. 1 e 2 sentenza ricorsa);
ritenuto, in ogni caso, che le doglianze sono relative alla valutazione della prova ed alla ricostruzione del fatto, ovvero a profili riservati alla cognizione del giudice merito, e quindi non deducibili in sede di legittimità, in presenza di una motivazione congrua, che da conto dell’iter logico giuridico e delle ragioni sottese della decisione;
rilevato che il generico riferimento del ricorrente all’insufficienza delle dichiarazion dell’acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente (nella specie confortate dal rinvenimento del denaro e del narcotico), si scontra con il consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo il quale ove nei suoi confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti e come testimone in dibattimento, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l’uso personale (Sez. U, n. 21832 del 22/02/2007, Morea Rv. 236370 – 01; principio ribadito anche da Sez. 2, n. 47081 del 04/10/2022, Di Pisa, Rv. 284191 – 01, con la precisazione che – come affermato dalla sentenza della Corte cost. n. 148 del 2022 – le sanzioni previste dall’art. 75, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non hanno natura punitiva, ma preventiva, sicché non è applicabile il principio espresso, in tema di diritto al silenzio nell’ambito di procedimenti amministrativi funzionali all’irrogazione di sanzioni di natura punitiva, dalla Corte di giustizia con sentenza 2 febbraio 2021 – causa C-481/19 D.B. contro Consob; Sez. 3, Sentenza n. 2441 del 09/10/2014, COGNOME, Rv. 261953 – 01; Sez. 6, n. 39278 del 12/7/2013, Forte, Rv. 257037 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025
Il Cons GLYPH
re estensore
Il Presidente