Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1715 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1715 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Lodi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte di Appello di Milano
Esaminati gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 10/07/2025 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Lodi il 18/06/2024 con la quale l’imputato appellante NOME COGNOME era stato condanNOME alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 250,00 di multa, perché ritenuto responsabile dei reati di truffa di cui al capi F e G (con artifici e raggiri prometteva in locazione immobili, stipulava i relativi contratti con un cognome errato, incassava somme in contanti a titoli di cauzione, si rendeva, infine, irreperibile senza consegnare gli appartamenti).
Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato , sulla base di cinque motivi, con i quali eccepisce:
la violazione di norme processuali (art. 512 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione in ordine all’acquisizione della querela della persona offesa NOME ovvero l’inutilizzabilità dell’atto, con riferimento al capo G (la dichiarazione di irreperibilità del testimone non era stata preceduta da congrui accertamenti, senza valutare altresì se la decisione di sottrarsi al l’esame nel contraddittorio dibattimentale fosse riconducibile ad una libera scelta);
il vizio di motivazione circa l’affermazione di responsabilità sulla base RAGIONE_SOCIALE dichiarazion i acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. e il significato da attribuirsi alla s celta dell’NOME di sottrarsi alla testimonianza, da ricondursi alla volontà di remissione della querela;
il vizio di motivazione circa l’esclusione dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4, cod. pen. attesa la esiguità del danno procurato al NOME ( € 500,00) e d il rifiuto dell’offerta di re stituzione;
il vizio di motivazione circa l’omessa disapplicazione della recidiva e il giudizio di equivalenza -anziché di prevalenza –RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche con la recidiva stessa, senza adeguatamente valutare le circostanze del caso concreto;
il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena ed all’entità dell’aumento per la continuazione .
Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e, comunque, manifestamente infondati.
3.1. Circa l’idoneità RAGIONE_SOCIALE ricerche dell’NOME, il cui vano esito ha costituito il presupposto per la lettura ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni predibattimentali dallo stesso rese alla polizia giudiziaria, la Corte di appello, con motivazione esaustiva, immune da rilievi di legittimità, ha dato atto non solo della loro completezza (dichiarazioni rese da un connazionale, secondo cui NOME COGNOME era torNOME in Pakistan; accessi della polizia locale al luogo di residenza indicato in atti; accertamento anagrafico presso il Comune di Lodi; verbale dei Carabinieri attestante che del soggetto non vi era traccia nel territorio italiano) ma anche della ragione per cui non erano state compiute più approfondite indagini nel paese di origine dell’NOME (mancanza di elementi in ordine alla sua residenza o al suo domicilio in Pakistan).
La conclusione è coerente con il principio di diritto in base al quale, ai fini dell’utilizzabilità, mediante lettura, RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal testimone divenuto irreperibile, non è sufficiente l’infruttuoso espletamento RAGIONE_SOCIALE ricerche previste dall’art. 159 cod. proc. pen., ma è altresì necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti congrui alla peculiare situazione personale dello stesso, quale risultante dagli atti, dalle
deduzioni specifiche eventualmente effettuate dalle parti, nonché dall’esito dell’istruttoria svolta nel corso del giudizio ovvero dia conto, con motivazione non apparente e non manifestamente illogica o contraddittoria, dell’apprezzamento compiuto sulla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori ed efficaci ricerche del dichiarante (Sez. 6, n. 16445 del 06/02/2014, C., Rv. 260155).
Nel caso in esame, inoltre, il ricorrente non indica quali elementi avrebbero consentito di orientare la ricerca in Pakistan, non esigibile secondo canoni di ragionevolezza, come evidenziato dalla corte di merito.
3.2. In relazione al secondo motivo di ricorso, va rilevato che la responsabilità del ricorrente è stata affermata sulla base non soltanto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni della vittima , acquisite ai sensi dell’a rt. 512 cod. proc. pen., ma anche di plurimi elementi di riscontro, costituiti dalle dichiarazioni rese dalla teste COGNOME, la quale ha riferito di aver locato al COGNOME l’appartamento oggetto della truffa , e dalla pubblicazione dell’annuncio truffaldino su un sito internet .
La valutazione di responsabilità è conforme al principio di diritto secondo cui le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. possono costituire la base determinante dell’accertamento di responsabilità, purché l’assenza di contraddittorio sia controbilanciata, come nel caso in esame, da solide garanzie procedurali, individuabili nella esistenza di elementi di riscontro, che corroborino quei contenuti dichiarativi (Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195; Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148).
Anche l’altro profilo oggetto di censura è reiterativo e, comunque, manifestamente infondato, essendosi la Corte di appello uniformata alla consolidata giurisprudenza di legittimità che afferma che, in tema di remissione tacita di querela, non trova applicazione il disposto di cui all’art. 152, comma terzo, n. 1), cod. pen. nel caso in cui il querelante, non citato in qualità di testimone, non compaia in dibattimento (Sez. 5, n.11743 del 28 febbraio 2025, L., Rv. 287746 -02).
3.3 Gli ulteriori motivi, sono del pari reiterativi e, pertanto, generici.
Con motivazione immune da vizi logici e coerenti con le acquisizioni processuali, la corte di merito ha ricostruito la condotta delittuosa in ordine al reato di cui al capo F (il falso nome di battesimo fornito alla persona offesa, la titolarità RAGIONE_SOCIALE utenze telefoniche utilizzate sull’annuncio e per comunicare con la vittima della truffa , l’incasso della somma e la successiva irreperibilità senza consegnare l’appartamento ).
Il diniego dell ‘attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c od. pen. è stato congruamente motivato sulla base di una valutazione d ell’entità del danno procurato al la persona offesa, ritenuto non di speciale tenuità.
La censura sulla disapplicazione della recidiva e sul bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche non considera che la sentenza impugnata valuta a ragione i precedenti penali riportati dall’imputato (tutti per reati specifici), ritenendo che la condotta in oggetto denoti la propensione dell’imputato alla commissione di illeciti penali e, dunque, la sua accentuata capacità a delinquere.
Trattandosi di recidiva reiterata e specifica non poteva effettuarsi un giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche diverso da quello di equivalenza.
Rispetto al trattamento sanzioNOMErio, la pena, prossima alla media edittale, non necessitava di specifica e dettagliata motivazione, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).
L ‘aumento per la continuazione , peraltro contenuto, è stato a ragione ritenuto congruo, mentre i rilievi sul punto del ricorrente sono generici.
Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il 23 dicembre 2025 Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME