Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15475 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15475 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Modena il 6 giugno 1966;
avverso la sentenza n. 1280/24 della Corte di appello di Bologna del 20 lebbraio 2024;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore genen le Dott. NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inamm ssibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20 febbraio 2024 la Corte di appello di Bologna hii , sostanzialmente, confermato, quanto all’accertamento astratto della sua pena e responsabilità in relazione ai due reati a lui contestati, la sentenza con la qua il precedente 5 ottobre 2022 il Tribunale di Modena aveva dichiarato a colpevolezza di NOME NOME in ordine alla duplice violazione dell’art. 1( -quater del dlgs n. 74 del 2000 per avere lo stesso, quanto agli anni di imposi: a 2014 e 2015, omesso di versare i tributi da lui dovuti avendo provveduto a compensare gli importi dei medesimi utilizzando crediti inesistenti o nen spettanti; detta Corte, tuttavia, avendo rilevato l’intervenuta prescrizione del a violazione riferita all’anno di imposta 2014, ha dichiarato l’estinzione del reat D in questione, prosciogliendo il prevenuto limitatamente ad esso ti, conseguentemente, riducendo la pena a suo tempo inflitta dagli originari ani li 1 e mesi 9 di reclusione, calcolati stante la ritenuta continuazione fra i rea contestati, alla pena, risultante dall’avvenuto scioglimento della continuaziont di anni 1 e mesi 6 di reclusione; considerato, peraltro, il disposto di cui all’ar 578-bis cod. proc. pen. la Corte felsinea ha confermato, quanto alla confisc a diretta, l’importo della somma oggetto di ablazione, mentre, quanto al a confisca per equivalente, la ha ridotta alla sola somma rappresentativa di tl profitto conseguito dal Franchini limitatamente alla annualità di imposta 201.
Avverso la citata sentenza della Corte territoriale ha interposto ricorso iy; r cassazione, tramite la propria difesa fiduciaria, il COGNOME affidando le propri e ragioni a 3 motivi di impugnazione.
Un primo motivo concerne la violazione di legge in cui sarebbe incorsa a Corte di merito la quale, avendo previsto la rinnovazione istruttoria in sede li gravame disponendo l’esame del teste COGNOME NOME – si tratta d , !l commercialista che assisteva, unitamente ad altro professionista, l’imputai NOME nello svolgimento delle pratiche tributarie – ha accolto la sua dichiarazione i l volersi avvalere della facoltà di non rispondere in quanto imputato per un rea’. D connesso ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen.; di tal che, dovendosi applicar e alla fattispecie il combinato disposto degli artt. 201, comma 1, e 197-bis co. proc. pen., ha ritenuto legittima la sua decisione di sottrarsi all’esam testimoniale, laddove, ed in ciò si anniderebbe per il ricorrente l’errore di diritt D commesso dalla Corte distrettuale, la posizione del COGNOME sarebbe quella i li imputato in procedimento connesso ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera c , cod. proc pen. cui conseguirebbe l’applicazione degli artt.197-bis, comma 2, e 210, comma 6, cod. proc. pen., e, pertanto, la impossibilità del soggett3
interessato di sottrarsi all’ufficio di testimone nel caso in cui egli, co verificatosi per il COGNOME, abbia rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagi o, comunque, in fasi precedenti del giudizio.
Con un secondo motivo di censura la difesa dell’imputato ha lamentato a circostanza che, sebbene la Corte di appello avesse ritenuto, con ordinarli , a dibattimentale del 7 luglio 2023, la testimonianza del COGNOME – già ammes a in primo grado e in quella sede revocata essendone stata allora ritenuta a superfluità – necessaria ai fini del decidere, essa aveva, poi, confermato a decisione assunta in primo grado sebbene non fosse stato possibile assume e la predetta testimonianza a causa dell’esercizio, ritenuto peraltro dal ricorrenll illegittimo, da parte del citato testimone della facoltà di non rispondere; ta decisione è stata ritenuta dalla ricorrente difesa logicamente contraddittori, oltre che violativa dell’art. 603 cod. proc. pen.
Il terzo motivo di doglianza concerne il ritenuto travisamento della provi ; lamenta il ricorrente che, essendo state acquisite al fascicolo del dibattimenll D le dichiarazioni rese dal COGNOME nelle due occasioni in cui lo stesso è stall D esaminato dal Pm nel corso delle indagini preliminari, la Corte avrebt e considerato solo il contenuto delle dichiarazioni rilasciate in data 4 dicembi e 2018 e non anche quello delle dichiarazioni, il cui contenuto sarebbe in paril e difforme dalle precedenti, del 21 dicembre 2018.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La fondatezza del ricorso impone la dichiarazione di estinzione del reat D residuo stante la sua maturata prescrizione e l’annullamento della senten2a impugnata quanto alla disposta confisca, da pronunziarsi senza rinvio quanil D alla confisca per equivalente, da eliminarsi radicalmente, e con rinvio ad alti a Sezione della Corte di appello di Modena per nuovo esame quanto alla confisc a diretta.
L’esame del primo e . del secondo motivo di impugnazione impone una loi D puntuale ricostruzione; il ricorrente lamenta, con il primo motivo, l’erron€ a applicazione di un articolato complesso normativo, si tratta degli artt. 6 , , comma 3, 178, lettera c), 197-bis e 210 cod. pen., in cui sarebbe incorsa a Corte territoriale emiliana nel ritenere legittimo l’avvalimento da parte di COGNOME NOME della facoltà di non prestare l’ufficio di testimone in quant D imputato in procedimento connesso e con il secondo motivo la illogicità del a motivazione della sentenza di gravame nella quale, pur avendo la Corte distrettuale ritenuto di dovere riaprire la istruttoria dibattimentale di fronte a
se stessa, non è stata tratta alcuna conseguenza dalla circostanza che non e a stato possibile, nella sostanza, dare seguito a tale incombente istruttorio.
Giova premettere che il primo dei motivi di gravame che la difesa d COGNOME aveva articolato avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Mode t a era attinente alla avvenuta revoca disposta in quella sede, della ammissior e della testimonianza di tale COGNOME NOME, cioè del commercialista cl e avrebbe suggerito all’odierno ricorrente lo strumento per ridurre il proprio cari( o tributario; tale motivo di impugnazione è stato, però, espressamen e considerato assorbito dalla Corte felsinea, avendo questa accolto la richiesta li rinnovazione istruttoria introdotta dalla difesa dell’imputato, disponend appunto, l’esame testimoniale del teste COGNOME, mezzo istruttorio g à ammesso in primo grado e successivamente ritenuto superfluo dallo stesi o Tribunale della Ghirlandina.
Deve, peraltro, aggiungersi che neppure in sede di gravame era stato possibile procedere alla materiale escussione del ricordato teste, in quanto o stesso – dichiaratamente imputato in un procedimento connesso (è la stes! a sentenza della Corte di appello che dà per sicura siffatta informazione) – n A corso della udienza tenutasi di fronte alla Corte territoriale in data 20 febbra 2024, nella quale il COGNOME era personalmente apparso assistito dal propr o difensore, avvisato del fatto che avrebbe potuto avvalersi della facoltà di nc n rispondere, aveva, appunto, dichiarato che di tale facoltà intendeva avvalersi
Osserva sul punto il Collegio che, effettivamente, sulla base del combinai o disposto degli artt. 210, commi 1 e 4 (il quale regola l’esame dibattimenta e delle persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’art. 1, :, comma 1, lettera a, cod. proc. pen., qualifica che, la Corte territoriale t a riconosciuto in capo al ‘COGNOME), e 197-bis, comma 4, cod. proc. pen. il testimone imputato in procedimento connesso non può essere obbligato a rendere testimonianza su fatti in relazione ai quali egli deve rispondere di froni e alla legge o ad essi connessi, tanto che, secondo appunto la previsione di c ii all’art. 210, comma 4, cod. proc. pen., è fatto obbligo al giudice di avvertire i testimone in questione che egli ha la facoltà di non rispondere.
Coglie, tuttavia, nel segno la doglíanza del ricorrente laddove egli a osservato che, non potendo ritenersi che la connessione processuale de caratterizza la posizione del COGNOME sia propriamente quella di cui alla lette a) dell’art. 12 cod. proc. pen. – non risultando che lo stesso sia stato considerali D concorrente nel reato con il COGNOME, al quale la imputazione è stata contestali a uti singulus e non quale socius crimínis -ma quella di cui alla lettera c) del a
medesima disposizione (il COGNOME sarebbe, infatti, l’ideatore del meccanisn o frodatorio, poi realizzato dal COGNOME, ma non il suo concreto esecutore), a facoltà di astenersi dall’obbligo di rendere testimonianza è esclusa nei confror ti di soggetti che abbiano reso in precedenza dichiarazioni concernenti a responsabilità dell’imputato (in tale senso si veda, di recente: Corte li cassazione, Sezione II penale, 30 giugno 2023, n. 28265, rv 284867).
Infatti, la circostanza che costoro, in precedenza, abbiano inte: o rinunziare a tale loro facoltà, rendendo, pertanto, dichiarazioni a carico di ali soggetti, fa sì che la medesima facoltà non possa essere ulteriormen e esercitata, una volta rinunziata, in altre successive fasi del procedimento.
Che il COGNOME abbia reso dichiarazioni concernenti la posizione d COGNOME è cosa plasticamente emergente dallo stesso testo della sentenza n quale è richiamato un verbale di interrogatorio reso nell’ambito d procedimento a carico dell’odierno ricorrente dal COGNOME in data 4 dicembi e 2018 (cui si devono aggiungere anche le ulteriori dichiarazioni da quello rese il successivo 21 dicembre 2018).
Né, ritiene il Collegio, che possa valere quale fattore tale da cauterizzai e il vizio in cui è incorsa la Corte bolognese, il fatto che, sull’accordo delle par siano comunque stati acquisiti agli atti del giudizio i verbali di tali dichiarazior i, atteso che la evidente preferenza che il legislatore codicistico del rito penale l -a attribuito in sede dibattimentale all’immediata acquisizione della prova orale a parte del giudicante rispetto a quella documentale deve far ritenere che a eventuale scelta di optare per una prova “non immediata” quale è la pro a documentale rispetto a quella orale, non può essere idonea – ove non ricorrer o nella peculiare fattispecie dei sicuri indici atti a far ritenere che si è in tale m inteso rinunziare alla deduzione del relativo vizio – a sanare un vizio affererrl e alla mancata assunzione della prova ritenuta, in linea generale, fisiologicameni e preferibile dal legislatore.
Ma vi è anche un’altra ragione che induce a ritenere fondato il ricors D formulato dalla difesa del COGNOME.
La motivazione della Corte di appello appare essere, infatil i, manifestamente illogica stante la intima contraddittorietà che a contraddistingue.
Deve, al riguardo, ricordarsi che, dopo che il Tribunale di Modena aveN, a ritenuto di potere revocare la ordinanza con la quale era stata ammessa a
prova testimoniale di COGNOME NOMECOGNOME stante la ritenuta superfluità di ess ] la Corte di appello di Bologna, disponendo la riapertura della fase del a istruttoria dibattimentale in sede di gravame, aveva riammesso a testimonianza del predetto teste.
Ora, come è noto, la riapertura della fase istruttoria nel corso del giudiz o di appello costituisce – laddove non ci si trovi di fronte alla particolare ‘ipot€ di cui all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. – una fattispecie ecceziona e per la cui ricorrenza deve ritenersi la sua assoluta necessarietà ai fini d decidere dello svolgimento dell’incombente; è, infatti, ius receptum che a rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione li completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, sia un istituto di carattei eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice riteng nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato atti (co! testualmente, Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 25 marzo 2016, i. 12602, rv 266820; sulla scia di tale decisione, fra le altre: Corte di cassazion , Sezione III penale, 22 marzo 2017, n. 13888, rv 269334), situazione quesi a ultima che si realizza allorché i dati probatori già acquisiti e posti a disposizior del giudice siano incerti o quando l’incombente richiesto sia decisivo, nel sem o che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze, ovvero sia di per 5é oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Corte di cassazionl!, Sezione V penale, 5 gennaio 2022, n. 112, rv 282728).
Rileva a questo punto il Collegio che, pur dovendo ritenersi che il giudice del gravame si sia trovato di fronte ad una situazione del tipo ora descriti o (posto che diversamente egli non avrebbe disposto la rinnovazione del a istruttoria dibattimentale previa revoca della ordinanza emessa dal giudice li primo grado sulla scorta della allora ritenuta superfluità dell’esame del tesi COGNOME), la Corte di appello, sebbene – quali ne siano state le ragioni- nc sia statq,in grado di procedere alla rinnovazione istruttoria essendosi il predetl testi avvalso della facoltà di non svolgere l’ufficio testimoniale (ora non imporli a se ciò sia avvenuto legittimamente o meno), ha provveduto, quanto al reali o riferito all’anno di imposta 2015, commesso in data 7 novembre 2016 (pi r l’altro reato in contestazione, riferito all’anno di imposta 2014, commesso n data 17 novembre 2015, è stata, invece, dichiarata la estinzione pr r prescrizione essendo questa maturata nella more fra la celebrazione del giudiz D di primo grado e di quello di appello, sebbene sia stata confermata la confisca diretta anche in relazione al profitto che sarebbe stato conseguito tramite il reato estinto), ad integralmente confermare la sentenza emessa dal giudice i li primo grado senza in alcun modo giustificare l’avvenuto superamento delta
tematica connessa alla precedentemente ritenuta indispensabilità della, non attuata, audizione del teste COGNOME.
Anche sotto il profila dianzi esaminato, poco rilievo ha la circostanza ci e siano state comunque acquisite le dichiarazioni precedentemente rese CI 31 predetto teste, posto che una tale evenienza, ove decisivamente rilevant avrebbe dovuto indurre in radice la Corte di appello a non disporre la riapertu dibattimentale in sede di gravame per esaminare il teste.
Per la ragioni che precedono la sentenza impugnata dovrebbe esse e annullata con rinvio in relazione alla avvenuta conferma della responsabili à dell’imputato in ordine al secondo dei reati a lui originariamente contestati.
Ma, si rileva ancora, una tale evenienza si rivela utile esclusivamente p ciò che attiene alla ventura ulteriore disamina della suscettibilità ad esse nuovamente disposta della sola confisca diretta del profitto del rea o eventualmente conseguito dall’imputato.
Invero, quanto alla affermazione della penale responsabilità in relazior e al reato oggetto di contestazione nell’ambito del procedimento recante il L 3760/18 RGNR, deve rilevarsi che, trattandosi di un delitto punito con la per a detentiva massima pari ad anni 6 di reclusione, lo stesso, commesso in data 7 novembre 2016, pur in presenza di fattori atti ad interrompere il corso del a prescrizione, si è estinto in data 7 maggio 2024, sicché, in assenza di elemer ti che possano rendere evidente la prospettiva di una definizione del giudizio p ù vantaggiosa per il ricorrente, anche in relazione alla predetta imputazion come peraltro già verificatosi di fronte al giudice del gravame in relazione al a imputazione oggetto di contestazione nell’ambito del procedimento n. 8731/27 RGNR, il prevenuto deve essere prosciolto per effetto della intervenuta prescrizione del reato a lui contestato.
A tale decisione fa seguito la revoca – per le medesime ragioni che, n ossequio all’indicazione giurisprudenziale riveniente dalla sentenza n. 4145 d 2023 delle Sezioni unite penali di questa Corte di legittimità, avevano indoti o la Corte di appello di Bologna ad eliminare con la sentenza impugnata a confisca per equivalente disposta in relazione al reato già dichiarato estinto p .r prescrizione con la sentenza ora censurata – anche della disposizione afferent e alla confisca per equivalente del profitto eventualmente conseguito per effetl o del reato ora dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.
Va, invece, disposto l’annullamento con rinvio ad altra Sezione della Cor e di appello felsinea della sentenza quanto alla previsione della confisca diretta –
potendo questa essere confermata, una volta che sia stata disposta in esito
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giudizio di primo grado, pur in presenza del mero accertamento della forma e originaria sussistenza dell’illecito estinto per prescrizione.
In relazione a tale profilo, essendo rimasto assorbito dall’accoglimento d primi due motivi di impugnazione il terzo motivo di ricorso, la stessa si dovr
pertanto, nuovamente esprimere previa convalescenza dal vizio motivaziona e e di violazione di legge che, come dianzi illustrato, colpisce la sentenza a a
annullata.
PQM
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Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il residuo reato è estinto pi !r prescrizione, revocando la confisca per equivalente e con rinvio ad altra Sezior e
della Corte di appello di Bologna quanto alla confisca diretta.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Pres ente