Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13952 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13952 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata in COGNOMEia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE di APPELLO di CATANIA
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio, con restituzione degli atti al Corte d’Appello di Catania;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO del foro di Catania, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, con conseguenti statuizioni.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 29/06/2023 la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza emessa in data 25/02/2016 dal Tribunale di Catania con la quale l’imputata appellante NOME COGNOME era stata condannata alla pena di giustizia perché ritenuta responsabile del reato contestato di rapina aggravata in concorso, in danno di NOME COGNOME.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore della COGNOME, tramite il difensore di fiducia, sulla base di tre motivi.
Con il primo motivo eccepisce l’inosservanza di norma processuale (artt.178, lett. c, 179 e segg. cod. proc. pen.) per la notifica del decreto di citazione per giudizio di appello presso il difensore di fiducia anziché il domicilio eletto in INDIRIZZO al INDIRIZZO INDIRIZZO, con conseguente nullità assoluta della notifica stessa.
Con il secondo motivo lamenta l’erronea applicazione di norma processuale (art. 512 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione circa l’utilizzabilità d dichiarazioni della persona offesa, rese al di fuori del contraddittorio, in sede d indagini preliminari. Rileva che la corte territoriale aveva effettuato a tal fi ricerche della denunziante, non espletate in primo grado, pervenendo alla decisione di acquisire in dibattimento i verbali delle dichiarazioni per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, senza considerare tuttavia che tale requisito non era imprevedibile durante la fase delle indagini preliminari, sulla base del criterio della prognosi postuma (trattavasi di soggetto che non solo era senza fissa dimora ma che all’epoca risultava già affetto da problemi di deambulazione e di eloquio); situazione che imponeva l’escussione con incidente probatorio. Inoltre, nell’economia del percorso motivazionale, le dichiarazioni della COGNOME assumevano valenza decisiva, posto che gli altri elementi probatori non erano descrittivi dell’azione delittuosa ma riguardavano ante e post factum.
Ulteriore deficit motivazionale è ravvisato nella mancanza di riscontri circa una lesione all’occhio della vittima, nonostante l’evidente alterazione del volto, nonché circa l’effettiva esistenza del monile che la vittima assumeva esserle stato sottratto, come evincibile dai fotogrammi estratti dal sistema di videosorveglianza; in generale, il narrato della COGNOME mancava di qualsiasi supporto esterno, posto che la borsa sequestrata all’imputata non conteneva la refurtiva e gli altri testi avevano riferito circostanze apprese dalla stessa persona offesa.
Con il terzo motivo si eccepisce la mancanza di motivazione circa il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e la richiesta di valutazione della condotta ai sensi dell’art. 114 cod. pen.
2.1. Con motivi nuovi pervenuti il 16 febbraio 2024 la ricorrente ha insistito sull’inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pe con particolare riferimento al difetto di motivazione sull’assoluta impossibilità d ripetizione della testimonianza della vittima, nonché sulla mancata acquisizione di prova decisiva (esame più approfondito dei fotogrammi, attraverso opportuno ingrandimento tecnico).
3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La maggioritaria e più recente giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la nullità conseguente alla notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizi
presso lo studio del difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato è di ordine generale a regime intermedio in quanto detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore (Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016, COGNOME, Rv. 268431; in tal senso, anche, Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, COGNOME, Rv. 284810, Sez. 2, n. 50389 del 27/09/2019, COGNOME, Rv. 277808), precisando in seguito che è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l’impugnazione (nella specie, il ricorso pe cassazione) con cui si deduce la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall’imputato, ove il ricorrente non abbia indicato il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell’atto stesso e all’esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, COGNOME, Rv. 273101; Sez. 6, Sentenza n. 42755 del 24/09/2014, Zemzami, Rv. 260434).
Tale impostazione ha avuto l’avallo delle sezioni unite che hanno stabilito che la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. – norma di recente abrogata – (anziché presso il domicilio dichiarato o eletto), dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. U., n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771).
Nel caso di specie, non solo le notifiche precedenti (dell’avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione per il giudizio di primo grado) erano avvenute ritualmente all’imputata, presso il domicilio eletto, e al difensore di fiducia, presente al dibattimento, sì da non potersi dubitare dell’esistenza del rapporto fiduciario, ma la ricorrente non indica alcun pregiudizio del diritto di difesa, posto che sono state rappresentate in quella sede tutte le argomentazioni riproposte nei successivi gradi di giudizio; infine, il difensore, pur avendo ricevuto la notifica del decreto di citazione in appello anche per conto della propria assistita, nulla ha eccepito a riguardo nel corso di quel procedimento, celebrato con il rito ordinario (la questione, infatti, di natura preliminare, doveva essere sollevata prima dell’apertura del dibattimento, ai sensi dell’art. 491 cod. proc. pen.).
2. Il secondo motivo è infondato.
È noto il principio secondo cui in tema di letture dibattimentali, la prevedibilit o meno della successiva irreperibilità del teste in fase dibattimentale deve essere valutata dal giudice “ex ante” e, quindi, con riferimento alle conoscenze che la parte processuale interessata alla testimonianza aveva al momento in cui avrebbe potuto chiedere l’incidente probatorio (Sez. 1, n. 3135 del 14/12/2021, dep. 2022, Shishlov, Rv. 282492).
Nel caso di specie il giudice di primo grado aveva acquisito la denuncia orale presentata dalla vittima, rilevando che all’epoca dei fatti, nel 2013, la stessa, ancorché senza fissa dimora, era reperibile presso l’aeroporto, dove si era accampata, vivendo stabilmente (ordinanza del 25/02/2016), sì da non essere prevedibile il suo allontanamento; la Corte di appello, a seguito dei rilievi della difesa, ha proceduto alla rinnovazione dibattimentale per verificare la persistenza della situazione di irreperibilità, riscontrando che, a causa di un peggioramento delle condizioni di salute, la donna era stata ricoverata nel febbraio del 2023 presso una RAGIONE_SOCIALE, affetta da esiti di ictus cerebrale e da afasia, con accentuata difficoltà del linguaggio, con conseguente impossibilità di testimoniare.
Anche tale aggravamento (a distanza di dieci anni dal delitto) non era prevedibile, sì che quando la COGNOME è divenuta reperibile presso la struttura protetta (a seguito di un’ordinanza sindacale che, su segnalazione dei RAGIONE_SOCIALE Sociali RAGIONE_SOCIALE, ne ha disposto il ricovero) la sua escussione si è rivelata comunque impossibile.
2.1. I rilievi di merito sono invece estranei al giudizio di legittimità, avendo l corte territoriale, richiamando la pronuncia di primo grado, riscontrato la coerenza del narrato della vittima che nell’immediatezza riferì l’accaduto ai testimoni sentiti in dibattimento, consentendo l’acquisizione delle immagini del sistema di videosorveglianza, attestanti la presenza dell’imputata nel luogo dove si svolse la rapina.
3. Il terzo motivo deve considerarsi generico.
È vero che la corte non ha riscontrato la richiesta delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 114 cod. pen. ma la censura è disallineata rispetto al testo della sentenza impugnata, nel senso che il vizio motivazionale denunciato si basa su elementi di fatto che sono smentiti dall’accertamento effettuato in sede di merito: il valore del bene sottratto non può rapportarsi, infatti, ad un oggetto d bigiotteria, perché alla vittima furono sottratti anche monili in oro; il contribu della COGNOME non fu marginale, in quanto l’aggressione è stata attribuita ad entrambe le donne che, insieme, “la bloccavano e le sottraevano, con violenza, la catenina d’oro e l’anello che portava all’anulare destro” (pag. 6 della sentenza di secondo grado).
In definitiva, la motivazione della pronuncia impugnata non è inficiata da evidente illogicità o carenze argomentative, avendo comunque la corte evidenziato le caratteristiche dell’azione delittuosa, per escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti in oggetto, non limitandosi – come sostenuto dal ricorrente – ad una mera conferma della decisione di primo grado sui profili della dosimetria della pena.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il giorno 7 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presid