Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38035 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38035 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle
parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ha presentato ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 13 gennaio 2025, che ha confermato la sentenza del 12 gennaio 2024, con la quale il Tribunale di Milano ha dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 2, del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, in qualità di firmatario della dichiarazione della RAGIONE_SOCIALE, al fine di evadere l imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di documenti e fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, indicato nelle dichiarazioni fiscali ed elementi passivi fittizi;
che, con un primo motivo di impugnazione, si lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza del reato, per avere i giudice del merito ritenuto presente l’elemento soggettivo in capo all’imputato, senza avere considerato che questi non gestiva realmente l’impresa, essendo solamente una “testa di legno”;
che la difesa lamenta come la Corte distrettuale si sia limitata a ritenere generica la deduzione difensiva, senza considerare che l’onere probatorio incombeva sul pubblico ministero, e scorrettamente svalutando risultanze probatorie, quali: 1) i documenti processuali che indicano i legali rappresentanti della RAGIONE_SOCIALE quali “testa di legno”; 2) il fatto che il teste COGNOME avesse dichiarato, relativamente ai propri rapporti con l’impresa, di non avere mai avuto a che fare con l’imputato, con ciò rendendo evidente la successione dell’imputato all’amministrazione della società con un altro prestanome;
che, con un secondo motivo, si denuncia la violazione di legge in relazione alla commisurazione della pena, sul rilievo che questa sarebbe eccessiva, tenuto conto dell’ammontare dell’imposta evasa, lamentando anche la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
Considerato che il primo motivo non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché formulato in modo specifico, costituito da mera doglianza in punto di fatto, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vaglia disattesi con corretti argomenti giuridici di merito, nonché volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità;
che i giudici di primo e secondo grado, con conforme valutazione, hanno motivato correttamente in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo, basandosi sui seguenti elementi: l’imputato rivestiva la qualità di amministratore dell’impresa; non era stato fornito alcun elemento per individuare altro soggetto eterodiretto; la qualifica della società quale cartiera avvalorava, invece di escludere, la tesi che l’imputato sapesse cosa stava facendo dichiarando il falso; la società operava in un vuoto di operativo e documentale, ricostruito a seguito
della dichiarazione di fallimento, che rendeva evidente come l’imputato non potesse non trovarsi nelle condizioni di sapere che la dichiarazione che andava a firmare recava al suo interno elementi oggettivamente fittizi; la prospettazione difensiva si basava su mere inverosimili asserzioni;
che analoghe considerazioni valgono circa l’inammissibilità del secondo motivo di doglianza, formulato senza il minimo critico riferimento alla motivazione del provvedimento impugnato o ad elementi che sarebbero stati premessi o scorrettamente valutati in sentenza;
che i giudici di primo e secondo grado, con conforme valutazione, hanno esaustivamente motivato in ordine rigetto dell’istanza di concessione delle circostanze attenuanti generiche e di applicazione della sospensione condizionale della pena, prendendo in considerazione le modalità della condotta, l’intensità del dolo, l’entità del danno cagionato all’erario, la condotta processuale dell’imputato che non ha manifestato alcuna resipiscenza o rimeditazione critica, nonché l’assenza di riparazione o risarcimento e nonché la personalità negativa dell’imputato ricavabile dalle risultanze del certificato del casellario, caratterizzato da numerosi precedenti penali di varia indole, anche specifici, tra cui riveste valenza particolarmente negativa il reato di associazione per delinquere finalizzato alla commissione di plurime violazioni tributarie; e tutto ciò, a fronte di un trattamento sanzionatorio complessivamente modesto, in relazione alla gravità dei fatti e alla personalità del soggetto.
Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2025.