Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17778 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17778 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
La difesa dell’imputato COGNOME NOME NOME proposto ricorso per cassazione avver la sentenza della Corte d’appello di Palermo del 14/9/2022, indicata in epigrafe, co è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui a c. 2, lett. b) e 2-sexies, codice strada (in Palermo, il 24/9/2017);
considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell’art. 606, c. 3, c. proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazion base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazi 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ri cassazione) e, in ogni caso, prospettanti doglianze che attengono al merito, giustif argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie, insindacabili in questa sede quei giudici dato conto del riscontro positivo di una prova con l’etilometro e degl sintomatici accertati dai verbalizzanti, a conferma dell’unica misurazione effettuat rifiuto dell’imputato di sottoporsi alla seconda, decisione del tutto coerente con precisato da questa Corte di legittimità [sez. 4, n. 4633 del 4/12/2019, dep. 2020 Carrara, Rv- 278291-01, in cui si è affermato che, ai fini della prova della sussistenza di fattispecie di cui alle lett. b) e c) dell’art. 186, comma secondo, cod. strada, anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti ne rispettivamente previste, se corroborata da elementi sintomatici desumibili da esattamente come nella specie; quanto al valore della misurazione con etilometro, se 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280937-01; n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280958-01; n. 46146 del 13/10/2021, COGNOME, Rv. 282550-01; n. 46841 del 17/12/2021, COGNOME, Rv. 282659-01; quanto alla rilevanza dei dati sintomatici sez. 4, n. 25835 del 5/3/2019, COGNOME, Rv. 276368-01); Corte di Cassazione – copia non ufficiale ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagament spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024