Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 706 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 706 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
URGU NOME NOME a ORISTANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 10.7.2025, la Corte d’Appello di Cagliari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Oristano in data 22.1.2024 aveva ritenuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui agli artt. 186, comma 2 lett. c), e comma 2 bis, C.d.S. condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., formulando due motivi di ricorso.
Con il primo deduce il vizio di motivazione in punto di omologazione e revisione dell’apparecchio utilizzato per l’accertamento del tasso alcolemico.
Con il secondo deduce il vizio di motivazione con riguardo al mancato rispetto dell’intervallo di tempo tra le due misurazioni.
Il ricorso é manifestamente infondato.
Entrambe le censure sono reiterative di analoghe doglianze proposte con l’atto di appello senza un puntuale confronto con la sentenza impugnata.
Quanto al primo profilo, la sentenza impugnata ha chiarito che dal libretto metrologico emerge che l’apparecchio utilizzato per eseguire l’alcoltest nei confronti dell’odierno imputato fu verificato dall’apposito laboratorio del RAGIONE_SOCIALE il 22.2.2018 con relativa dichiarazione di conformità e che un ‘ulteriore verifica fu effettuata il 30.8.2018 cosicché il test etilometrico fu eseguito entro l’anno di validità della verifica.
Quanto al secondo aspetto, relativo alla distanza temporale tra le due prove, la sentenza ha stabilito che le stesse sono avvenute a distanza di cinque minuti sottolineando altresì che in ogni caso anche la sola prima prova, se accreditata da ulteriori elementi sintomatici, é sufficiente a dimostrare lo stato di ebbrezza.
Si é invero affermato che nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l’esame strumentale non costituisce una prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 Cod. strada e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione.
(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, valutando legittimo l’accertamento dello stato di ebbrezza sulla scorta di un’unica misurazione alcolimetrica, attesa l’impossibilità di procedere alla seconda prova per la condotta ostruzionistica dell’imputato, in presenza di elementi sintomatici dello stato di alterazione). (Sez. 4, n. 35933 del 24/04/2019, Rv. 276674).
In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
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