Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3468 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3468 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SIRACUSA nei confronti di:
COGNOME NOME nato a SAVONA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/06/2023 del TRIB. LIBERTA’ di SIRACUSA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG COGNOME
udito il difensore
Ritenuto in fatto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa ha proposto ricorso pe cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Siracusa, che ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale nei confronti di COGNOME NOME per la somma di euro 48.000 (eseguito su titoli, disponibilità di conto corrente e carta di credito), in quanto da quest’ultimo ritenuto “terzo non estraneo al reato cui agli artt. 81 cpv.,110 c.p.,223 co. 2 n. 2 r.cl. n. 267/42 – di cui al capo 3, dell’incolpazione provvisoria – attribuito, per quanto di interesse per il presente scruti COGNOME NOME e COGNOME NOME in qualità di liquidatori de RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (poi anche solo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE o “la fallita”), dichiarata fallita il 21 ottobre 2020, COGNOME NOME in qualità di amministratore della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (poi anche RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE, in concorso tra loro e COGNOME COGNOME, ideatore dell’operazione criminosa, socio di maggioranza de LA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, titolare di fatto della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE: essi avrebbero contribuito a cagionare il dissesto della società poi fallita, realizzando le segu condotte, finalizzate a dare in godimento sostanzialmente gratuito alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE un immobile costituente una “foresteria” collegata ad un centro sportivo, di proprietà della socie fallita (e in liquidazione dal 2010), consentendo a tale RAGIONE_SOCIALE di sublocarlo a ti oneroso, senza mai direttamente incassarne i frutti civili, in evidente pregiudizio per i credi In particolare:
in un primo tempo, il 31 ottobre 2014, COGNOME, COGNOME e COGNOME – in tali vesti – hann stipulato, per conto della affittuaria RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, un (fittizio) contratto di locazione, con la propr LA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dell’immobile di foresteria, per un canone irrisorio (7500 euro annui), poi sostanzialmente mai corrisposto, ed hanno tuttavia contestualmente permesso alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di sublocare il bene a terzi – la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – per un canone annuo di euro 84.000 (CONTESTAZIONE DEL PUNTO “A” DEL CAPO 3);
in un secondo tempo, una volta divenuto inefficace, per talune vicissitudini giudiziarie, il c contratto del 31 ottobre 2014, il nuovo liquidatore della fallita, COGNOMECOGNOME sempre su deci input di COGNOMECOGNOME ha consentito alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di riappropriarsi dell’immobile sulla scorta dell reviviscenza “di fatto” dell’ormai risolto contratto di locazione del 31 ottobre 2014, cos permettere a quest’ultima, in quel momento rappresentata da COGNOME NOMENOME in quanto amministratore unico dal 11 luglio 2019 al 10 settembre 2020 – di nuovamente sublocarlo a titolo oneroso a terzi – la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – per un canone annuo di euro 48.000 (CONTESTAZIONE DEL PUNTO “B” DEL CAPO 3), sottraendo ancora risorse destinabili al soddisfacimento dei creditori della fallita.
L’ordinanza del Tribunale del riesame, dopo aver ripercorso nel dettaglio la successione degli accadimenti ed aver ravvisato il fumus boni iuris del reato ipotizzato ed il periculum in mora, necessari presupposti del sequestro preventivo ordinato dal g.i.p., ha affrontato i motivi
gravame della difesa ed affrontato la posizione di COGNOME NOME nell’ambito della vicend rilevando che:
COGNOME NOME, in qualità di amministratore della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, sottoscriveva il contratt sublocazione dell’immobile della RAGIONE_SOCIALE in data 9 settembre 2019 – quando, peraltro, la conduttrice precedente, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, non aveva ancora firmato la dichiarazione di recesso dal contratto di locazione in essere, riferito al medesimo immobile, stipulato con proprietaria LA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – a favore della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, così da incassare i canoni della pigione “in luogo” della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con ulteriore danno per quest’ultima;
la preordinata illiceità dell’operazione poteva desumersi dalla delibera dell’assemblea dei s della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in data 13 novembre 2019, che dava conto, singolarmente, della maturata scelta della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di rilasciare l’immobile perché in condizioni asseritamente “disastrose”, quando il medesimo, rientrato nella disponibilità “di fattc” della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (riconduc a COGNOME, ritenuto il suo indiscusso amministratore di fatto), era già stato da quest’ult precedentemente subaffittato ad altra società, per un significativo canone d locazione(incompatibile, di conseguenza, con le sue evidenziate condizioni di estrema fatiscenza);
il profitto del delitto di bancarotta fraudolenta impropria – in definitiva realizzato at l’indebita interposizione della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei rapporti negoziali che avrebbero dovuto essere gestit dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con il corretto incameramento dei proventi da parte di quest’ultima, a salvaguardia dei diritti dei creditori – è stato quantificato in euro 48.000, rispondente all del credito dei canoni di affitto – dal 9 settembre 2019 al fallimento che la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avrebbe ottenuto se avesse direttamente stipulato il contratto con la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
non sussiste ostacolo a che il provvedimento ablativo colpisca il profitto del reato “inteso in termini di credito”, quando esso sia certo, liquido ed esigibile e tale deve ritenersi quell oggetto della pattuita sublocazione;
il provvedimento di sequestro può interessare il patrimonio delle “persone fisiche che hanno agito in nome e per conto dell’RAGIONE_SOCIALE, assumendo l’obbligazione dalla quale è derivata la percezione del profitto” del reato, ai sensi dell’art. 38 c.c.;
COGNOME NOME – però – deve essere considerata “persona estranea al reato”, in quanto i rapporto di parentela (cognata) con il dominus della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’indisponibilità di documentazione utile al momento dell’attività ispettiva non sarebbero sufficienti a dimostrarn la “conoscenza dell’intero progetto fraudolento architettato alle sue spalle” dagli indagati; in nome e per conto della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – e “magari suggerita o pilotata da COGNOME” ha stipulato il contratto di sublocazione con la PIU’ RAGIONE_SOCIALE, vantaggioso per l’RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE e non sussisterebbero elementi per disegnarne un profilo di “mala fede”, che avrebbe potuto essere tratto dalla prova della “conoscenza delle vicende pregresse che avevano interessato la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE“, e con ciò “appropriandosi della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a seguito di riesumazione del contratto del 31.10.2014″.
Il pubblico ministero ha articolato i seguenti motivi di ricorso, enunciati nei limiti stret indispensabili di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
1.Un primo motivo ha dedotto violazione di legge per la mera apparenza ed intrinseca contraddittorietà della motivazione, perché il Tribunale del riesame avrebbe escluso la “mala fede” dell’agire della COGNOME pur sostenendo che ella si sarebbe fatta “pilotare” dal cogn COGNOME nella stipulazione del nefando contratto di sublocazione c:on la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
2.11 secondo motivo, nel riprendere gli argomenti del primo, ha denunciato erronea applicazione dell’art. 240 terzo comma cod. pen., in riferimento all’art. 321 comma 2 cod proc. pen., in quanto “terzo estraneo al reato” può essere considerato soltanto il soggetto ch non abbia tratto vantaggi od utilità dal reato, e sia in buona fede, non potendo conoscere, co la diligenza richiesta dalla situazione concreta, l’utilizzo del bene per fini illeciti; Tribunale – nel sottolineare l’assenza della prova della consapevolezza della COGNOME riguardo della condotta delittuosa ad altri contestata – ha confuso il “terzo non estraneo reato” con il concorrente nel reato, svuotando la portata applicativa del comma 3 dell’art. 24 cod. pen.; anzi, la circostanza, rimarcata nell’ordinanza impugnata, che la donna si sia lasciat strumentalizzare dal COGNOME nella stipulazione del contratto costituisce un elemento di colpa perché dimostrativo della noncuranza dell’amministratrice nel compimento degli atti di interesse per l’ente rappresentato.
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
In data 6 novembre 2023 il difensore di COGNOME NOME ha fatto pervenire memoria difensiva, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso del pubblico ministero.
Considerato in diritto
Il ricorso del pubblico ministero è fondato.
1 GLYPH sequestro preventivo richiesto dal pubblico ministero e disposto dal giudice per le indagin preliminari nei confronti di COGNOME NOME si è fondato sulla previsione di cui all’a comma 2 cod. proc. pen., secondo il quale “il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca”, in quanto avente per oggetto, in tesi d’accusa, il “profitto” – di cui consentita la confisca, a norma dell’art. 240 comma 1 cod. pen. (“IVel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il
reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto’) del delitto di bancarotta fraudolenta impropria, contestata al capo 3), punto b), dell’incolpazione provvisoria.
Si tratta, dunque, di una ipotesi di sequestro preventivo funzionale alla confisca, facoltat del profitto del reato.
Il terzo comma dell’art. 240 cod. pen. stabilisce che la disposizione di cui al primo comma ovvero quella che sancisce che il giudice può ordinare la confisca del “profitto” del reato si applica se il bene – in quanto costituente il profitto del reato, per quanto di intere questa sede – appartiene a persona estranea al reato.
Il “profitto del reato” confiscabile, secondo l’insegnamento di questa Corte, è costituito vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito (Cass. sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264436; Cass. sez.2, n. 53650 del 05/10/2016, P.M. in proc. Maiorano, Rv. 268854; e, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sez. 5, n. 11981 07/12/2017, P.M. in proc. Scuto, Rv.272855); la confisca a cui è finalizzato il sequestro n caso in esame rientra tra le misure di sicurezza patrimoniali, e la sua ratio non è pertanto quella di infliggere un’ulteriore sanzione, di natura patrimoniale, ma quella di evitare che abbia consumato un illecito di rilievo penale possa lucrare il profitto, strettamente inteso, ne è derivato; essa non possiede natura recuperatoria o risarcitoria, se non nei limiti che sono appena tracciati, che rimangono strumentali alla sottrazione, in una tendenziale prospettiva di prevenzione speciale, con l’espropriazione ad opera dello Stato, dell’accrescimento economico derivato dalla commissione del reato.
Qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da dena equipollente valore numerano, la confisca delle disponibilità bancarie o delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto sia titolare, deve essere qualificata come confis diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso d derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato.
Pertanto, condizione necessaria della legittimità del sequestro che ne occupa è che il denaro sequestrato, di pertinenza del terzo (come tale non indagato) – nel caso in esame, COGNOME NOME – possa corrispondere, secondo il suo valore numerano, al “profitto del reato” dell bancarotta fraudolenta oggetto della suddetta incolpazione provvisoria e sempre che sia stato tale soggetto – in quanto terzo “non estraneo” – ad incamerare il “profitto”, vedendo in p misura incrementare il proprio patrimonio monetario perché – come detto – la “confisca diretta” (che non insegue le singole banconote, ma il corrispondente valore numerano) deve comunque avere per oggetto una entità fungibile che abbia incrementato il patrimonio del reo. Il “profitto del reato” così delineato può anche pacificamente consistere in un risparmio spesa, come quello derivante dal mancato adempimento di una controprestazione (cfr. ad es. Cass. sez.4, n. 29397 del 08/06/2022, Torregrossa, Rv. 283388).
2.Ebbene – fatta tale premessa – è stato dapprima ordinato dal g.i.p. e poi eseguito d pubblico ministero, nei confronti della COGNOME, non indagata e amministratri dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, il sequestro preventivo della somma di euro 48.000, che, nei suoi connotati oggettivi, rappresenterebbe il profitto del reato di bancarotta improp per effetto di operazioni dolose ascritto, a vario titolo, a COGNOME ed altri, perché rel all’ammontare (del credito) dei canoni di locazione dell’immobile della foresteria che avrebber dovuto essere veicolati sulla fallita, a tutela delle aspettative dei creditori fraudolentemente dirottati a vantaggio dell’RAGIONE_SOCIALE sportiva amministrata dalla medesima, di fatto di titolarità del cognato.
La COGNOME, nella citata qualità, ha sottoscritto il contratto di sublocazione dell’immobile RAGIONE_SOCIALE, di proprietà della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in data 9 settembre 2019 – quando, peraltro, la conduttrice precedente, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, non aveva ancora firmato la dichiarazione di recesso dal contratto di locazione in essere, riferito al medesimo immobile, stipulato con la proprietaria – a favore della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nella prospettiva di incassarne i canoni del pigione “in luogo” della effettiva titolare LA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, alla quale essi non sono sta corrisposti, con evidente risparmio di spesa a beneficio della ASD, di fatto di titol dell’indagato COGNOME, e con ulteriore danno per la di poi fallita e i suoi c:reditori.
Alla luce di tali elementi di fatto, dati per ammessi nel corpo della motivazione provvedimento impugnato, sussiste il fumus commi.ssi delicti nell’accezione pretesa dalla fase delibativa incidentale che riguarda la verifica della legittimità della misura cautelare limitata ad una complessiva loro compatibilità con la consumazione della fattispecie di reat oggetto dell’incolpazione (sez. U n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840).
L’art. 38 cod. civ., che regolamenta i rapporti obbligatori, di diritto privato, assunt persone che rappresentano l’RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE, sancisce la loro responsabilità personale e solidale nei confronti dei creditori qualora abbiano, in suo nome e per suo conto assunto l’obbligazione da cui è derivato il profitto illecito e il Tribunale del riesame, in di ciò, ha ritenuto oggettivamente riconducibili le risorse in denaro appartenenti a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME al perimetro del profitto dell’ipotizzato reato di bancarotta.
Ha, tuttavia, reputato che la destinataria del vincolo sia qualificabile come “persona estranea reato” a norma dell’art. 240 comma 3 cod. pen., perché non sarebbe stata dimostrata la di lei consapevolezza delle vicende negoziali che avrebbero dato causa al perfezionamento degli illeciti, ma sulla scorta di laconiche deduzioni, che il collegio non ritiene persuasive.
Più precisamente, il tribunale di Siracusa ha rimarcato – svalutandone sbrigativamente la rilevanza, in assenza di un confronto critico con le emergenze di fatto precedentemente illustrate GLYPH che la COGNOME potrebbe, al più, essere stata “pilotata” o potrebbe aver seguito “suggerimenti” dell’influente cognato COGNOME e che in ogni caso il contratto d sublocazione da lei firmato sarebbe stato economicamente vantaggioso per l’RAGIONE_SOCIALE rappresentata.
Orbene, come perspicuamente osservato dal Procuratore Generale presso questa Corte, in accordo con le doglianze dei motivi di ricorso, la qualità di persona estranea al reato comport che, accanto al dato dell’assenza di un vantaggio derivante dall’altrui attività criminosa, apprezzabile il profilo soggettivo della buona fede, intesa come “non conoscibilità, con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, del predetto rapporto di derivazione de propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato”, che deve essere non dimostrata, ma quantomeno allegata dall’interessato. Il concetto di buona fede nel diritt penale è diverso da quello inquadrato nella sede civile dall’art. 1147 c.c., dal momento ch anche la colposa inosservanza delle doverose regole di cautela esclude che il soggetto che vanti un titolo sui beni sequestrati e da confiscare, o già confiscati, sia meritevole di (cfr., tra le tante, Cass. Sez. Un., n. 11170, del 25.9.2014, rv. 263679, citata nel ricorso).
L’amministratore di un ente, quand’anche di un’RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE, risponde verso quest’ultima secondo le regole del mandato (perché a lui sono di norma applicabili, analogicamente, le disposizioni in materia di associazioni riconosciute e società: Cass. civ. se 1, ord. n. 664 del 12/01/2023, Rv. 666653), è tenuto ad eseguire i propri compiti con l diligenza del buon padre di famiglia e deve sorvegliare sugli atti di gestione eventualment realizzati da altri, quand’anche titolari di fatto, tanto più se illeciti, dolosi e pregiudi confronti dei terzi (artt. 2392,2395 cod. civ.).
Nel caso in esame, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha sottoscritto nel 2019 il contratto di sublocazione di un be immobile di cui l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto disporre, attestando falsamente di averne invece mantenuto la disponibilità fin dal 2014 (pagg. 6 e 7 ordinanza impugnata); e che tale condotta rappresenti l’esito di una passiva sequela delle direttive del cognato non vale, di sé, ad escluderne il rimprovero, quantomeno sotto il profilo del difetto di vigilanza s trasparenza delle strategie altrui, né vale ad esigere, per tali ragioni, l’assicurazione prova che ella fosse “perfettamente a conoscenza delle vicende pregresse che avevano interessato la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE“.
L’ordito argomentativo del provvedimento impugnato assume pertanto i connotati della motivazione meramente apparente, da cui traspare la mancanza di un esame puntuale ed analitico degli elementi di fatto e di diritto su cui pare fondarsi la decisione, così da rivel complesso inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico concretamente seguito (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME).
L’ordinanza deve essere dunque annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Siracusa.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Siracusa.
Così deciso in Roma, il 24/11/2023
Il consigli GLYPH estensore
Il Presidente