Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7414 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7414 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a BRESCIA il 19/02/1966
avverso l’ordinanza del 04/07/2024 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato l’istanza formulata nell’interesse di NOME COGNOME (coniuge del proposto), di ammissione alla procedura di prevenzione, quale terzo interessato alla restituzione dei frutti degli immobil oggetto di misura di prevenzione patrimoniale, ” cui era stata demandata la restituzione con espressa richiesta di quantificazione al giudice delegato”.
2. Il ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME è affidato a un unico motivo, enunciato nei limiti richiesti per la motivazione, ai se dell’art. 173 disp. att. cod.proc.pen., con cui denuncia erronea applicazione dell’art. 23 del D Igs. n. 159/2011, e correlati vizi della motivazione, per avere il Tribunale compresso il diri della ricorrente a partecipare autonomamente al procedimento prevenzionale, in quanto portatrice dell’interesse a far valere la propria buona fede e l’incolpevole affidamento, essendo “pienamente dimostrata la propria effettiva titolarità/disponibilità del bene dal moment dell’acquisto a quello della applicazione della misura patrimoniale.”
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile.
1.11 ricorso censura il provvedimento assunto all’udienza del 4.7.24 dal Tribunale di S. Maria C.V., con il quale la ricorrente non è stata ammessa a partecipare alla procedura prevenzionale a carico del coniuge, non essendo stata ritenuta terzo interessato e, nel denunciare la violazione dell’art. 23 del DIgs 159/2011, pone a sostegno del ricorso la semplice circostanza del rapporto di coniugio con il proposto, asseritamente, in regime di comunione legale.
Nondimeno, la prospettazione difensiva non risulta in alcun modo documentata con riguardo all’affermato regime di comunione legale, in relazione al quale non è dato conoscere se e da quando esso sia stato instaurato dai coniugi COGNOME – COGNOME informazione rilevante al f di valutare la fondatezza della posizione autonomamente legittimante a partecipare alla procedura in virtù di eventuali titoli reali eventualmente esistenti sui beni oggetto della procedu prevenzionale.
3.In realtà, il ricorso non rispetta il requisito dell’autosufficienza (Sez. 2, n. 206 11/04/2017, Rv. 27007101; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 Rv. 265053) anche sotto tale ultimo profilo, giacchè manca finanche la sola prospettazione dell’esistenza in capo alla COGNOME di uno specifico diritto di proprietà o di comproprietà o di altro diritto reale o persona godimento o di diritto reale di garanzia sui beni sequestrati. Sicchè, il mero legame coniugale con il COGNOME non consente di ritenere integrata in capo alla ricorrente una posizio autonomamente legittimante a partecipare alla procedura, in difetto della allegazione di titol reali vantati sui beni in sequestro.
4.Deve anche darsi atto che il ricorso non fornisce alcun chiarimento in ordine al rilevante pregresso giudiziario al quale fa riferimento il provvedimento impugnato, dal quale emerge che, già in relazione al procedimento principale, il ricorso della COGNOME era stato dichiar
inammissibile, e che il suo interesse a intervenire, asseritamente legato alla posizione di socio della società RAGIONE_SOCIALE, era stato escluso dalla Corte di cassazione, la quale avrebbe trattato i canoni maturati in corso di esecuzione alla stregua di frutti civili e non anche di prove societari.
Il ricorso, invero, non espone con chiarezza ed in modo adeguato le ragioni legittimanti la partecipazione al procedimento, non allega pregressi provvedimenti analoghi, né spiega quale è il titolo legittimante in virtù del quale chiede di partecipare alla procedura di prevenzione (di reale o di godimento etc.), neppure fornendo un principio di prova in merito all’effettività d regime di comunione coniugale dei beni. Cosicchè, non si consente alla Corte di cassazione di valutare, cognita causa, il motivo di ricorso, neppure sotto il profilo della sussistenza di un diritt reale sui beni oggetto di prevenzione.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2024
Il Consigliere estensore