Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10316 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10316 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il 07/02/1980
avverso l’ordinanza del 24/10/2024 del TRIB. LIBERTA di MESSINA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta COGNOME la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale del riesame di Messina ha rigettato l’appello proposto nell’inte TROVATO NOME avverso l’ordinanza con la quale il GIP aveva, a sua volta, rigetta l’istanza di revoca del sequestro preventivo della autovettura TARGA_VEICOLO, acquistata dal precedente intestatario COGNOME NOME, quest’ultimo indagato nell’ambito di un procedimento penale a carico, tra gli altri, di NOME NOME. Costui è accusato di essere, oltre che organizzatore, unitamente al fr NOME, di un’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (la c operativa sarebbe la società RAGIONE_SOCIALE sita in Barcellona Pozzo di Gotto, s che, dopo il 13 marzo 2023, risultava amministrata dal citato COGNOME, quale mer prestanome), anche promotore di una collaterale attività illecita di acqu autovetture di ingente valore e provenienza criminosa, fittiziamente intes direttamente riconducibili al gruppo criminoso capeggiato da COGNOME, finalizzata “ripulitura”, attraverso plurimi passaggi di proprietà a soggetti compiacenti, d di provenienza estera e furtiva. Nell’ambito del sequestro operato nei confronti suddetta società, era stata appresa anche l’autovettura della quale il COGNOME rivendicato la proprietà, quale terzo in buona fede, condizione che, tutt Tribunale ha ritenuto meramente asserita e non supportata da elementi idonei, a fro della circostanza, invece valorizzata dal GIP e avallata dal Tribunale del riesame, COGNOME era divenuto proprietario del mezzo a seguito di un’operazione commerciale sospetta, i cui passaggi sono stati indicati nel provvedimento censurato.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto non convincenti gli articolati pa proprietà del veicolo (acquistato presso una società in Germania da tale COGNOME NOMECOGNOME titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE che aveva curato le operazioni di acquisto per di tale COGNOME NOME che aveva versato la somma di euro 41.000,00 e che aveva però deciso di rivendere il bene a causa di riscontrate criticità, individuando nel TRO l’acquirente, titolare di una ditta di autoricambi; l’auto, affidata al BION immatricolazione, era stata da questi a sé intestata e quindi rivenduta al TROVATO il prezzo di euro 11.000,00, costui accollandosi il costo delle riparazioni), conc per la non credibilità della spiegazione fornita. Il bene era entrato nel patrim COGNOME il 13/09/2023 con un valore pari a euro 41.000,00, ritenuto sproporziona rispetto al suo patrimonio, a riprova del fatto che l’acquisto fosse in realtà ric a COGNOME NOME. Lo stesso COGNOME, aveva rivenduto con scrittura privata il bene al TROVATO per la somma di euro 11.000,00.
A fondamento delle rassegnate conclusioni, ha evidenziato l’anomalia dell’int operazione, per la quale il TROVATO, soggetto professionale del settore deg autoricambi, aveva deciso di comprare un’auto per euro 11.000,00, sebbene non marciante e interessata da criticità al motore, le cui riparazioni erano valutabil
26.000,00 (quantificate in base al preventivo prodotto, ma neppure protocoll l’unica spesa dimostrata essendo quella di euro 7.000,19 per interventi effettu novembre 2023), concludendo per la complessiva incongruità dell’intera operazione per la inidoneità degli elementi allegati a dimostrare la buona fede del TROVA considerato che la vicenda si inseriva perfettamente nel contesto criminoso avviat COGNOME NOME, proprio nel settore della “ripulitura” di auto di proven furtiva, come confermato anche dal collaboratore di giustizia COGNOME
La difesa del COGNOME ha proposto ricorso, affidando le censure a un unic motivo, con il quale ha dedotto erronea applicazione della legge penale, in rela alla sussistenza dei presupposti della confisca c.d. allargata e vizio della motiva Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la presunzione di ill accumulazione non opera per il terzo in buona fede e non avrebbe correttament valutato le allegazioni difensive dimostrative della buona fede del COGNOME e n soltanto, come sostenuto nel provvedimento impugnato, della mera titolarità form del bene, difettando una esposizione dell’iter logico-giuridico seguito dal gi sostegno di tale erroneo convincimento.
Il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME ha rassegnat conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
È principio consolidato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in mate cautelare reale è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprende sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da render l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo d requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a ren comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Ma Rv. 285608 – 01; n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01; Sez. U, n. 25932 d 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01); con la conseguenza che non possono essere dedotti con tale mezzo di impugnazione vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di violazio legge, come indicato negli artt. 111 Cost. e 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., anche la m o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso d 606, lett. e), stesso codice (Sez. 1, n. 40827 del 27/10/2010, COGNOME, Rv. 248468 – 01).
Alla luce di tali coordinate in diritto, vanno esaminate le censure veicolate con il ricorrente ha dedotto erronea applicazione di legge e apparenza della motivazione, in re veicolando censure che attaccano il ragionamento giustificativo dei giudici territoriali, t approccio al mezzo di impugnazione emergendo dallo stesso tenore del ricorso, con il quale
stato espressamente dedotto anche il vizio di cui all’art. 606 lett. e), cod. proc. pen., il disposto di cui all’art. 325, stesso codice.
Peraltro, contrariamente agli assunti difensivi, non può affermarsi l’inesistenza e/o app della motivazione del provvedimento impugnato che si tradurrebbe in una violazione di le deducibile nel senso ritenuto dalla giurisprudenza, con orientamento da tempo consolid proprio in riferimento ai vizi deducibili in materia di misure cautelari. Infatti, solo l’as della motivazione o di requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza di essa, ta rendere incomprensibile l’iter logico seguito dal giudice, si traduce in violazione di legg n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893 – 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 20 COGNOME, Rv. 269296 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01; n. 4 del 10/10/2023, COGNOME, Rv. 285608 – 01). Ciò che, nella specie, deve escludersi, alla str delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato, sulle quali, peraltro, è la stessa di articolare anche il vizio di cui all’art. 606 lett. e), cod. proc. pen., tuttavia, non de ricorso ai sensi dell’art. 325, cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, no ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 11 marzo 2025