Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48282 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48282 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato in Svizzera il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2022 della Corte d’assise d’appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18/11/2022, la Corte d’assise d’appello di L’Aquila confermava la sentenza del 23/02/2022 della Corte d’assise di Chieti di condanna di NOME COGNOME alla pena di cinque anni di reclusione per il reato di partecipazione a un’associazione con finalità di terrorismo (art. 270-bis cod. pen.).
Secondo l’imputazione (capo A), tale reato era stato contestato al COGNOME «perché partecipava ad associazione terroristica di matrice islamica quale NOME COGNOME, successivamente denominata NOME e con altre sigle quali NOME COGNOME NOME (recentemente NOME COGNOME comunque vicina alle posizioni strategiche di RAGIONE_SOCIALE Qaeda, anzi ritenuta articolazione di RAGIONE_SOCIALE Qaeda in Siria) e qualificata come organizzazione terroristica equiparata al c.d. Stato Islamico con la risoluzione 2170/14 del RAGIONE_SOCIALE, appoggiando
le finalità belliche in territorio siriano (in primis contro lo stesso Stato sovrano della Siria e successivamente contro le milizie curde) di Islamic RAGIONE_SOCIALE, trasferendosi con la convivente ed i figli stabilmente in territorio siriano, nelle prossimità del confin turco, nella provincia di Idlib, fornendo organicamente il proprio costante contributo in attività e di supporto logistico essenziali alla stessa sopravvivenza dell’organizzazione terroristica di cui faceva parte integrante. Comunque, nel contesto sopra indicato, si arruolava per il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo, consistenti anche nell’apportare il proprio contributo militar logistico necessario per il funzionamento RAGIONE_SOCIALE strutture dell’organizzazione terroristica Fatti commessi da cittadino italiano all’estero in epoca anteriore prossima al maggio 2015 fino alla data odierna».
Avverso tale sentenza del 18/11/2022 della Corte d’assise d’appello di L’Aquila, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 238 e 729-bis dello stesso codice, dell’art. 78 disp. att. cod. proc. pen. e dell’art. 111 Cost.
Il ricorrente lamenta anzitutto che la Corte d’assise d’appello di L’Aquila avrebbe illegittimamente ritenuto l’utilizzabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni che erano state rese da NOME COGNOME alla polizia giudiziaria della Svizzera (su richiesta di assistenza giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila; pag. 11 della sentenza di primo grado), lette per le contestazioni nel corso dell’esame testimoniale della stessa sig.ra COGNOME, in violazione del diritto al contraddittorio.
In secondo luogo, il ricorrente lamenta che la Corte d’assise d’appello di L’Aquila avrebbe illegittimamente ritenuto l’utilizzabilità degli atti che erano stat acquisiti mediante la rogatoria alla Svizzera attivata il 9 settembre 2016, la rogatoria alla Turchia attivata il 23 ottobre 2018 e l’ordine europeo d’indagine alla Germania attivato il 5 febbraio 2021, nonostante che, ai sensi dell’art. 729-bis cod. proc. pen. – asseritamente applicabile ai suddetti atti – gli stessi avrebbero potuto essere acquisiti al fascicolo del dibattimento soltanto con il consenso RAGIONE_SOCIALE parti. Sarebbero state, in particolare, inutilizzabili «le presunte trascrizioni intercettazioni ivi contenute ma RAGIONE_SOCIALE quali non vi è alcuna registrazione audio né fonografica: manca del tutto in atti la fonte di tali “trascrizioni” effettuate non sa da chi e su cosa». Inoltre, con specifico riguardo al menzionato ordine europeo d’indagine penale, non corrisponderebbe al vero quanto asserito dalla Corte d’assise d’appello di L’Aquila in ordine al fatto che il COGNOME sarebbe stato
indagato anche in Germania per il reato di cui all’art. 260-ter del codice penale tedesco, articolo che, per di più, non esisterebbe.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilità per il reato di partecipazione a un’associazione con finalità di terrorismo e alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
Con riguardo alla motivazione dell’affermazione di responsabilità, il ricorrente lamenta che la Corte d’assise d’appello di L’Aquila: a) non avrebbe considerato che tutte le fonti di prova sarebbero relative a un periodo, quello che andrebbe dal settembre 2014 alla fine di tale anno, che non era oggetto di contestazione, atteso che il capo d’imputazione faceva riferimento alla «data anteriore e prossima al maggio 2015»; b) avrebbe ritenuto la partecipazione dell’imputato a combattimenti o, quantomeno, all’addestramento finalizzato a tale partecipazione, senza spiegare da quali fonti di prova e in base a quale ragionamento abbia ritenuto ciò; c) sempre con riguardo a tale partecipazione, non avrebbe tenuto conto del fatto che la testimone COGNOME – sulla base RAGIONE_SOCIALE cui dichiarazioni era stata pure fondata la condanna – aveva affermato di non sapere se il COGNOME fosse un combattente («quello che riguarda NOME non lo so»); d) avrebbe affermato che COGNOME COGNOME, che l’imputato aveva frequentato nei prima mesi della sua permanenza in Siria, sarebbe stato condannato per terrorismo in Turchia, nonostante «non vi alcuna prova in atti di tale condanna»; e) avrebbe contraddittoriamente affermato che l’imputato, tramite i propri profili Facebook, avrebbe sostenuto l’ISIS, in contrasto con quanto aveva rilevato, in un’altra parte della sentenza impugnata, in ordine al fatto che il COGNOME, in una chat con la madre, aveva espresso la volontà di non aderire all’ISIS; f) non avrebbe tenuto conto RAGIONE_SOCIALE fotografie e dei video (uno dei quali prodotto dal pubblico ministero) che mostravano e dimostravano come l’imputato svolgesse in Siria attività di volontariato per la distribuzione alla popolazione di cibo e altri generi di prima necessità, fotografie e video nei quali erano visibili loghi RAGIONE_SOCIALE ONG con le quali l’imputato collaborava, RAGIONE_SOCIALE quali, peraltro, il COGNOME, nelle proprie dichiarazioni spontanee, aveva fatto i nomi. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con riguardo alla motivazione del diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, il ricorrente lamenta che la Corte d’assise d’appello di L’Aquila le avrebbe negate solo «poiché l’imputato non avrebbe ammesso le proprie colpe», senza motivare in ordine all’insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio «anche solo riferendosi genericamente in particolare alle circostanze di cui all’art. 133 c.p.».
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen., sempre con riguardo al diniego della concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, per non avere la Corte d’assise d’appello di L’Aquila adeguatamente considerato, in senso favorevole alla concessione del beneficio, l’assenza di precedenti penali dell’imputato, la sua giovane età, la sua collaborazione con le forze di polizia, la sua presa di distanza dalla guerra e da ogni forma terrorismo e di violenza che sarebbe stata manifestata sin dall’udienza preliminare e ribadita nel dibattimento, la sua menzionata collaborazione con RAGIONE_SOCIALE in attività di tipo umanitario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo è motivo manifestamente infondato.
1.1. In primo luogo, è manifestamente infondata la doglianza con la quale il ricorrente ha lamentato che la Corte d’assise d’appello di L’Aquila avrebbe posto a fondamento dell’affermazione di responsabilità dichiarazioni di NOME COGNOME, che erano state da questa rese alla polizia giudiziaria della Svizzera, che erano state utilizzate per le contestazioni nel corso dell’esame dibattimentale della stessa signora COGNOME.
Come è stato chiarito dalla Corte di cassazione (tra le tante, limpidamente: Sez. 2, n. 10483 del 21/02/2012, COGNOME, Rv. 252707-01), il problema che pone l’art. 500 cod. proc. pen., in tema di contestazioni nell’esame testimoniale, e la stessa censura del ricorrente, consiste nello stabilire se e quale valore si debba dare alle precedenti dichiarazioni del testimone che sono state utilizzate per le contestazioni.
Tale problema deriva dalla varietà dei possibili atteggiamenti del testimone. In particolare, in linea di principio, si possono dare i seguenti tre casi, in cui testimone: a) si limiti a confermare quanto ha dichiarato in precedenza, magari rettificando le iniziali dichiarazioni dibattimentali, nel quale caso non si può dubitare che il giudice – salva sempre, ovviamente, la valutazione di attendibilità – possa tenere conto RAGIONE_SOCIALE precedenti dichiarazioni, in quanto si tratta di dichiarazioni conformi, in ordine alle quali non vi è contrasto alcuno con quelle dibattimentali; b) renda dichiarazioni contrastanti con quelle precedentemente rese, nel quale caso il comma 2 dell’art. 500 cod. proc. pen. dispone a chiare lettere che le dichiarazioni che sono state lette per la contestazione possono essere valutate solo ai fini della credibilità del testimone; c) come spesso accade specialmente a causa del lungo tempo che sovente intercorre tra i fatti e la deposizione dibattimentale, dichiari di non ricordare il fatto sul quale è esaminato ma, una volta effettuata la contestazione, affermi che, se quel fatto che non
ricorda l’ha dichiarato in sede di indagini, allora esso è vero, nel quale caso non si applica il comma 2 dell’art. 500 cod. proc. pen. ma solo le regole generali in ordine all’attendibilità del teste sulla dichiarazione precedente resa e dallo stesso testimone veicolata nel dibattimento grazie al fatto che ha affermato che quello che dichiarò è vero.
Nel caso in esame, la Corte d’assise d’appello di L’Aquila ha chiaramente distinto (pagine 23-24 della sentenza impugnata), nell’ambito RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni che la testimone COGNOME aveva precedentemente fatto alla polizia giudiziaria elvetica, rispetto a quelle da essa poi rese nel dibattimento: a) quelle che erano state meramente confermate; b) quelle in ordine alle quali la COGNOME aveva dato «atto di avere detto la verità durante il suo esame in Svizzera»; c) quelle contrastanti, con la conseguente correttamente ritenuta inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE stesse, come è dimostrato, in modo evidente, dall’affermazione della Corte d’assise d’appello di L’Aquila secondo cui «on può pertanto ritenersi provato che l’imputato nella zona di Idlib abbia partecipato ai check-points per controllare l’arrivo di autovetture», ancorché ciò fosse stato dichiarato dalla COGNOME alla polizia giudiziaria svizzera.
Pertanto, contrariamente a quanto è stato lamentato dal ricorrente, la Corte d’assise d’appello di L’Aquila non si deve ritenere avere fondato l’affermazione di responsabilità dell’imputato su una prova assunta al di fuori del contraddittorio.
1.2. In secondo luogo, è manifestamente infondata e, comunque, inammissibile, la doglianza con la quale il ricorrente ha lamentato che la Corte d’assise d’appello di L’Aquila abbia ritenuto l’utilizzabilità degli atti che erano sta acquisiti mediante la rogatoria alla Svizzera attivata il 9 settembre 2016, la rogatoria alla Turchia attivata il 23 ottobre 2018 e l’ordine europeo d’indagine alla Germania attivato il 5 febbraio 2021.
Come è stato correttamente ritenuto dalla Corte d’assise d’appello di L’Aquila, l’utilizzabilità di tali atti si deve infatti ritenere discendere: a) prevalenza, in tema di rapporti giurisdizionali con le autorità straniere, ai sensi dell’art. 696 cod. proc. pen., del diritto dell’Unione europea (nei rapporti con gli Stati membri) e RAGIONE_SOCIALE norme RAGIONE_SOCIALE convenzioni internazionali in vigore per lo Stato (segnatamente, nel caso di specie, RAGIONE_SOCIALE norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale fatta a Strasburgo il 20 aprile 1959 e, quanto ai rapporti con la Svizzera, anche RAGIONE_SOCIALE norme dell’accordo bilaterale, che completa la predetta Convenzione, fatto a Roma il 10 settembre 1998) rispetto alle norme del Libro XI cod. proc. pen.; b) dal principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, in tema di rogatorie verso l’estero, l’autorità rogante, che nella domanda di assistenza giudiziaria non abbia indicato specifiche formalità per il compimento dell’atto istruttorio richiesto, non può compiere alcun vaglio circa la
legittimità RAGIONE_SOCIALE modalità di acquisizione esperite dall’autorità straniera, tanto più ove l’atto di indagine sia stato compiuto in precedenza, nel corso di investigazioni da quest’ultima autonomamente avviate, in quanto vige la presunzione di legittimità dell’attività svolta in forza del principio di reciproca fiducia, fe restando che l’atto, una volta introdotto nel procedimento penale italiano, soggiace a tutte le regole sostanziali e processuali quanto alla sua valutazione e alla possibilità, da parte dell’imputato, di esercitare le prerogative difensive (Sez. 3, n. 1396 del 12/10/2021, dep. 2022, Torzi, Rv. 282886-01); c) del combinato disposto dell’art. 78, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., e dell’art. 238 cod. proc. pne., in base al quale la documentazione di atti di un procedimento penale compiuti da autorità giudiziaria straniera può essere acquisita a norma, appunto, del secondo degli articoli appena menzionati; d) dell’inapplicabilità alla fattispecie dell’invocato art. 729-bis cod. proc. pen., atteso che tale disposizione ha riguardo alla documentazione che venga «spontaneamente» trasmessa dall’autorità di un altro Stato, laddove, nel caso in esame, la trasmissione è avvenuta non spontaneamente ma su richiesta dell’autorità giudiziaria italiana, segnatamente, mediante rogatoria alle autorità svizzera e turca e ordine europeo di indagine all’autorità tedesca.
In ogni caso, il motivo si appalesa, sul punto, anche come aspecifico, atteso che, nel lamentare l’inutilizzabilità degli elementi a proprio carico che risultavano dai menzionati atti acquisiti mediante rogatoria o ordine europeo d’indagine, il ricorrente ha del tutto omesso di illustrare – come era tenuto a fare a pena di inammissibilità del motivo – l’incidenza dell’eventuale eliminazione degli stessi elementi ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, atteso che gli elementi di prova eventualmente acquisiti in modo illegittimo divengono irrilevanti e ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze, che qui non difettano, si rivelano sufficienti a giustificare un identico convincimento del giudice (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218-01).
Quanto, poi, al fatto che, secondo il ricorrente, non corrisponderebbe al vero quanto affermato dalla Corte d’assise d’appello di L’Aquila (a pagina 20 della sentenza impugnata) secondo cui, dalla documentazione che era stata acquisita in Germania mediante il menzionato ordine d’indagine, sarebbe risultato che il COGNOME era stato indagato anche in tale Paese (segnatamente, secondo la Corte d’assise d’appello di L’Aquila, sarebbe «stato emesso un ordine di cattura» nei suoi confronti), è sufficiente osservare come la Corte d’assise di appello di L’Aquila si sia limitata a dare atto di tale circostanza senza tuttavia attribuire alla stessa alcun effettivo ruolo nella motivazione della responsabilità del COGNOME per il reato che gli è stato contestato nel nostro Paese.
2. Il secondo motivo, anzitutto, nella parte in cui, con esso, viene dedotto il vizio della motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilità dell’imputato, è manifestamente infondato.
La Corte d’assise d’appello di L’Aquila ha ritenuto la responsabilità del COGNOME per il reato di partecipazione all’associazione con finalità di terrorismo NOME COGNOME, successivamente denominata NOME e con altre sigle quali NOME – considerata un’organizzazione terroristica alla stregua della risoluzione 2170 (2014) del RAGIONE_SOCIALE di sicurezza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE unite – sulla base dei seguenti elementi di prova e argomentazioni: a) i contenuti dei profili Facebook “NOME” e “NOME“, riferibili all’imputato e alla moglie di lui NOME COGNOME, dai quali risultava l’indottrinamento dell’imputato, la sua adesione all’ideologia del terrorismo islamista («se il terrorismo significa uccidere quelli che uccidono i nostri figli, allora facciamo sapere alla storia che noi siamo terroristi NOME COGNOME»), la sua volontà di combattere (tanto da essere appellato dalla madre, anch’essa convertita all’Islam, «il mio combattente»), le modalità dell’attraversamento del confine siriano, insieme con NOME COGNOME e con l’aiuto dei combattenti di RAGIONE_SOCIALE COGNOME, la necessità di disfarsi del proprio telefono cellulare per ragioni di sicurezza, l’effettuazione di una «formazione» (avendo risposto «sì» alla domanda del fratello se l’avesse effettuata), il periodico allontanamento dal domicilio domestico in Siria (dove il COGNOME si era trasferito con la moglie e i figli) – ciò che rendeva plausibile, insieme con gli altri elementi di cui si dirà più oltre, che egli fosse impegnato nell’addestramento o in combattimenti -, la pubblicazione di testi e la condivisione di notizie inneggianti al martirio, implicanti l’appartenenza ad RAGIONE_SOCIALE Qaeda ed esaltanti le operazioni militari compiute da Al COGNOME; b) la fotografia, acquisita mediante la rogatoria con la Svizzera, che ritraeva l’imputato che indossava una tuta mimetica, imbracciava un kalashnikov e mostrava il dito indice della mano destra alzato (gesto che, nella tradizione musulmana, attesta la fede del credente nell’unicità di Dio), foto che, tenuto anche conto degli altri elementi di prova, tra i quali le ricordate modalità di ingresso in Siria, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’imputato, si doveva escludere potesse immortalare un mero gesto goliardic:o adolescenziale; c) le dichiarazioni di NOME COGNOME (già moglie di NOME COGNOME), tra le quali l’affermazione di tale testimone secondo cui il marito e il COGNOME le raccontavano dei combattimenti ai quali avevano partecipato (pur non avendoli, lei, visti combattere); d) la considerazione che il comprovato stanziamento dell’imputato, per circa cinque anni, nella zona siriana di Idlib, dove il gruppo RAGIONE_SOCIALE aveva creato una sorta di governo parallelo, contrapposto a quello della Siria, non era immaginabile, per un cittadino europeo, se non in quanto strettamente collegato alle organizzazioni terroristiche o ad organizzazioni Corte di Cassazione – copia non ufficiale
umanitarie (RAGIONE_SOCIALE quali lo stesso COGNOME aveva dichiarato di non avere fatto parte, ma solo di avere con esse collaborato).
Tale motivazione della partecipazione dell’imputato all’indicata associazione con finalità di terrorismo risulta priva di contraddizioni e illogicità, tanto men manifeste e resiste agevolmente alle censure del ricorrente, atteso che: a) la Corte d’assise d’appello di L’Aquila non solo ha evidenziato come diverse RAGIONE_SOCIALE fonti di prova in atti riguardassero periodi successivi al mese di aprile del 2015 (quando la testimone COGNOME lasciò il territorio siriano) ma ha anche logicamente argomentato come, in ogni caso, anche le fonti di prova relative al periodo precedente al detto mese di aprile 2015, dovessero essere valutate alla luce della successiva permanenza, per anni, dell’imputato, nella zona siriana di Idlib, dove il gruppo RAGIONE_SOCIALE COGNOME, dai cui componenti l’imputato era stato aiutato a entrare in Siria, aveva creato una sorta di governo parallelo; b) quanto alla ritenuta partecipazione dell’imputato ad attività di addestramento o a combattimenti, la Corte d’assise d’appello di L’Aquila, contrariamente a quanto è stato sostenuto dal ricorrente, ha diffusamente indicato (alla pagina 24 della sentenza impugnata) le fonti di prova e il ragionamento sulla base dei quali ha ritenuto ciò (partenza dell’imputato per la Siria con NOME COGNOME, che la già moglie di questi aveva affermato avere partecipato a combattimenti; attraversamento del confine siriano con l’aiuto, per stessa ammissione dell’imputato, di «altri fratelli di NOME COGNOME»; dichiarazioni di NOME COGNOME secondo cui l’COGNOME e il COGNOME avevano entrambi amici che facevano parte del gruppo terroristico, che l’COGNOME partecipava ai combattimenti, che sia l’COGNOME sia l’imputato COGNOME le avevano entrambi raccontato dei loro combattimenti; appellativo «il mio combattente» usato dalla madre dell’imputato nelle chat; preoccupazione mostrata della moglie dell’imputato NOME COGNOME in occasione RAGIONE_SOCIALE plurime assenze di lui dal domicilio domestico in Siria), avendo in realtà ben presente che la COGNOME aveva dichiarato di non sapere se il COGNOME fosse un combattente, affermazione che, tuttavia, non inficia l’esposto ragionamento fatto dalla Corte d’assise d’appello di L’Aquila sulla base degli indicati elementi di prova e argomenti; c) l’affermazione della Corte d’assise d’appello di L’Aquila secondo cui l’COGNOME sarebbe stato condannato in Turchia per terrorismo, anche a volerla ritenere non provata, non è affatto decisiva nella motivazione della sentenza impugnata, dovendosi, in ogni caso, tenere conto che la testimone COGNOME dichiarò il proprio ex marito NOME COGNOME era un combattente di NOME; d) contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la Corte d’assise d’appello di L’Aquila mostra di avere ben presente la distinzione tra l’ISIS (al quale il COGNOME, nella chat con la madre, dichiara di non aderire; pag. 21 della sentenza impugnata) e il gruppo RAGIONE_SOCIALE COGNOME e afferma chiaramente l’appartenenza del ricorrente a quest’ultimo gruppo e non all’ISIS; e) Corte di Cassazione – copia non ufficiale
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d’assise d’appello di L’Aquila ha in realtà tenuto conto RAGIONE_SOCIALE fotografie e dei video che ritraevano il COGNOME mentre distribuiva alla popolazione beni di prima necessità (pagina 25 della sentenza impugnata), motivando, tuttav ia , in modo logico, da un lato, come, non essendo i predetti foto e video datati, non era noto né dove fossero stati impressi né, soprattutto, se risalissero al periodo antecedente la risoluzione dell’imputato di lasciare la Siria (inizio dell’anno 2020) e, dall’altro lato, come anche alla luce del complesso degli indicati elementi di prova, si dovesse ritenere implausibile una collaborazione con organizzazioni umanitarie da parte di un soggetto che, come l’imputato, si trovava in Siria «privo di identità» e del quale la testimone COGNOME, rispondendo a una specifica domanda, nulla aveva detto circa lo svolgimento di una tale collaborazione.
Il secondo motivo, nella parte in cui, con esso, viene dedotto il vizio della motivazione con riguardo al diniego della concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e il terzo motivo – i quali, concernendo entrambi il menzionato diniego, possono essere esaminati congiuntamente – sono manifestamente infondati.
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/20:17, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).
Nel motivare il diniego della concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altr disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163-01).
Nel caso di specie, la Corte d’assise d’appello di L’Aquila ha confermato il diniego della concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivi
e prevalenti, a tale fine, gli elementi della gravità della condotta realizzata dall’imputato, in quanto protratta per anni e sostenuta da un’intensa determinazione criminosa, e della mancanza di qualsiasi resipiscenza (avendo il COGNOME mostrato solo rammarico per le pene da lui cagionate ai propri prossimi congiunti per il fatto di essersi recato in Siria)’ così legittimamente disattendendo il rilievo di altri elementi, tra i quali anche quelli, evidenziati dall’imputato, rel all’assenza di precedenti penali, alla giovane età, alla collaborazione con le forze di polizia e all’attività di distribuzione di beni di prima necessità alla popolazione.
Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e non manifestamente illogica e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.QM.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023.