Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32710 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32710 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME COGNOME, nato a Ramallah il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 4/4/2024 emessa dal Tribunale di L’Aquila visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, il quale ha concluso pe l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di L’Aquila confermava l’ordinanza con la quale il ricorrente era sottoposto alla custodia cautelare in carcere, essendo stato riten
quale un elemento apicale del RAGIONE_SOCIALE terroristico denominato RAGIONE_SOCIALE che, a sua volta, costituirebbe una articolazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso, preceduti da un’ampia premessa volta a richiamare l’attenzione sulla legittimità RAGIONE_SOCIALE condotte di resistenza, anche armata, poste in essere nei territori palestin occupati e aventi ad oggetto esclusivamente obiettivi militari.
2.1. Più nello specifico, con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazion di legge in relazione all’art. 270-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, censurando l’attribuzione della natura di RAGIONE_SOCIALE terroristico alle RAGIONE_SOCIALE Si afferma che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato le massime giurisprudenziali che danno rilievo all’inserimento di una determinata associazione nella black list dell’Unione europea, posto che tale elemento andrebbe sempre accompagnato dalla verifica, in concreto, dello svolgimento di attività di natur terroristica. Il mero inserimento di un RAGIONE_SOCIALE negli elenchi RAGIONE_SOCIALE associazion terroristiche, pertanto, costituirebbe un dato di per sé non dirimente, in assen della gravità indiziaria in ordine all’attività effettivamente svolta.
Peraltro, il suddetto vizio risulterebbe ancor più evidente in relazione a RAGIONE_SOCIALE associazione aderente alla cellula madre rappresentata dalla RAGIONE_SOCIALE.
Invero, non vi sarebbe prova alcuna del fatto che quest’ultima associazione costituisca un RAGIONE_SOCIALE strutturato al quale aderirebbero ulteriori sottogruppi, tr quali la RAGIONE_SOCIALE, sussistendo elementi che deporrebbero in senso contrario, posto che il comunicato emesso dalla RAGIONE_SOCIALE in data 14 gennaio 2024, ampiamente richiamato nell’ordinanza impugnata, attesterebbe come il presunto RAGIONE_SOCIALE “madre” intenda sconfessare l’esistenza di un collegamento con la nuova associazione.
2.1.1. Il ricorrente ha contestato anche la gravità indiziaria ritenuta c riferimento al compimento di azioni contro obiettivi civili, circostanza che di per s escluderebbe la liceità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE azioni violente realizzate in territo palestinese.
Secondo la prospettazione accolta nell’ordinanza, il ricorrente stava organizzando un attentato da realizzare presso l’insediamento israeliano di COGNOME Hefetz, azione che doveva essere “eclatante” e coinvolgente un gran numero di persone. Sostiene la difesa che, invero, la condotta progettata aveva ad oggetto esclusivamente le strutture militari presenti ad COGNOME. Per superare tal prospettazione, il Tribunale avrebbe fatto leva su elementi indiziari non univoci, posto che la “rilevanza” del fatto non poteva essere riconosciuta solo ove l’attacc
avesse riguardato obiettivi civili, bensì anche se l’azione violenta fosse stata dir al presidio militare di COGNOME. Parimenti irrilevante sarebbe la locuzione intercetta lì dove il ricorrente consiglia ai presunti esecutori materiali dell’attacco di ri “all’ingresso dell’esercito in paese”; con tale frase, infatti, si assume che si intendeva far riferimento all’ingresso dei militari nel paese di provenienza deg assalitori e, cioè, NOME. L’ordinanza impugnata, invece, avrebbe immotivatamente interpretato tale locuzione riferendo l’ingresso dei militari a COGNOME a seguito dell’attacco terroristico, leggendo la frase sopra richiamat esclusivamente nell’ottica di ritenere che la condotta sarebbe stata rivolta a popolazione civile, anziché ai militari.
Infine, si segnala l’erronea valorizzazione del contenuto di un video, rinvenuto sul cellulare di NOME, nel quale si vedrebbe un altro associato (NOME intento sparare nel mezzo di una strada di un centro abitato, senza che vi fossero militar dal che se ne è dedotto il compimento di attività terroristica ai danni di civ Sostiene la difesa come il video in questione avrebbe esclusivamente una finalità propagandistica.
2.1.2. Sostiene il ricorrente che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la finalità terroristica, desumendola anche da elementi no significativi, quali la conversazione in cui NOME dichiara che le RAGIONE_SOCIALE sono “un’unità suicida pronta ad agire in profondità”. Tale dato, invero risulterebbe neutro, posto che non attesta affatto la volontà di colpire ci israeliani, piuttosto che esclusivamente le unità militari. Peraltro, la locuzi dimostrerebbe unicamente la determinazione a compiere azioni definite “suicide” in quanto dirette contro un apparato militare che, per mezzi, equipaggiamento e organizzazione, è nettamente superiore rispetto alle forze palestinesi.
Del tutto irrilevante, inoltre, sarebbe la richiesta rivolta da NOME, indicato quale uno dei capi della RAGIONE_SOCIALE, di predisporre carte da gioco raffiguranti i militari costituenti potenziali obiettivi consentirne la più agevole individuazione da parte degli affiliati.
Non è stato acquisito alcun ulteriore elemento dal quale desumere che tale richiesta si stata adempiuta.
2.1.3. Il ricorrente, infine, contesta la mancanza di un elemento costitutiv del reato, rispetto al quale l’ordinanza avrebbe sostanzialmente omesso di motivare. Si assume che nel caso di specie le presunte attività terroristiche n potevano ritenersi dirette “contro uno Stato estero”, come richiesto dall’art. 27 bis, comma 3, cod. pen., posto che l’attività risulterebbe circoscritta ai terri della Cisgiordania che, in base a plurime risoluzioni dell’ONU, sono illegittimamente occupati da Israele. COGNOME Il Tribunale, pertanto, sarebbe incorso in
una violazione di legge, ritenendo ricompreso nella nozione di Stato estero anche i territori da quest’ultimo illegittimamente occupati.
Né tale vizio potrebbe ritenersi superato facendo riferimento alla presunta intenzione del RAGIONE_SOCIALE terrorista di colpire appartenenti del governo israeliano essendo questa una mera illazione, del tutto priva di obiettivi elementi di riscontr
2.3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge e il vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di partecipazion all’associazione e alla consapevolezza della “finalità di RAGIONE_SOCIALE“.
L’ordinanza impugnata avrebbe valorizzato elementi dalla labile valenza indiziaria, essenzialmente consistenti nell’interesse mostrato dal ricorrente circa vicende inerenti alla resistenza palestinese, nonché lo scambio di messaggi e foto con NOMENOME una RAGIONE_SOCIALE quali – raffigurante anche un’arma – destinata ad essere pubblicata sui social, con finalità propagandistica. Il ricorrente, inoltr interessava e NOME essere al corrente RAGIONE_SOCIALE dinamiche interne alla RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME, discutendone con NOME.
Sostiene la difesa che le notizie apprese da NOME NOME sostanzialmente prive di contenuti di segretezza e ampiamente diffuse in rete, al contempo, non costituiva un elemento di sospetto l’interesse del ricorrente a vicende direttament coinvolgenti l’area geografica di provenienza.
In tale contesto, non poteva neppure attribuirsi specifico rilievo alla vicend relativa al comunicato del 14 gennaio 2024, con le quali le RAGIONE_SOCIALE prendevano le distanze dalla neocostituita RAGIONE_SOCIALE, inviato da NOME a NOME, cui faceva seguito una risposta da parte di quest’ultimo in data 2 gennaio 2024. La mera conseguenzialità temporale di tali fatti non dimostrerebbe, infatti, la partecipazione in prima persona di NOME ad attività di natura terroris
Per quanto riguarda, invece, la diffusione della foto in cui il ricorrent ritratto, unitamente ai coimputati NOME NOMENOME con un fucile (rivelatasi ess un’arma da softair) si deduce che l’attività di propaganda, anche con riferimento all’uso RAGIONE_SOCIALE armi, non costituirebbe di per sé reato, se NOMEcata nell’amb dell’attività di resistenza svolta dai palestinesi nei confronti di Israele e in rel ai territori occupati della Cisgiordania, in difetto del superamento dei limiti in nello svolgimento di tale attività.
Infine, si sottolinea come l’estraneità del ricorrente rispetto alle conversazi del maggio-giugno 2023 intercorse tra NOME NOME altro soggetto (identificato in NOME COGNOME) e relativo al presunto attentato da eseguirsi ad Avenei, rende le stesse non rilevanti ai fini di ritenere l’appartenenza del ricorre all’associazione terroristica e, più in AVV_NOTAIO, il suo diretto coinvolgiment specifiche attività illecite. Il ricorrente, infatti, emerge nell’ambito RAGIONE_SOCIALE in
sono in epoca di molto successiva, il che escluderebbe di per sé la riconducibili allo stesso di azioni illecite risalenti a molti mesi prima l’emersione del rapp con NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati, dovendosi premettere ch il primo motivo di ricorso è incentrato sulla giuridica configurabilità del reato di all’art. 270-bis cod. pen. e sul coinvolgimento di NOME che, secondo la prospettazione accusatoria, rappresenterebbe il legame tra il ricorrent e l’associazione terroristica. I riferimenti alla posizione di NOME, pertanto, direttamente funzionali a verificare anche il coinvolgimento del ricorrente.
Il primo motivo di ricorso sollecita la verifica di una pluralità di aspet eterogenei tra di loro che, tuttavia, presuppongono il preliminare richiamo all condizione, sotto il profilo del diritto RAGIONE_SOCIALE, dei territori nel cui amb azioni terroristiche sarebbero state realizzate.
Il contesto territoriale di riferimento, infatti, è costituito dalla zona Cisgiordania oggetto di occupazione da parte dello Stato israeliano, in relazion alla quale vi sono plurime risoluzioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che hanno dichiarato l’illegittimità dell’occupazione.
La Risoluzione n. 242 del 1967 del RAGIONE_SOCIALE ha affermato la necessità dell’instaurazione di una pace giusta e duratura in Medi Oriente, basata sul ritiro RAGIONE_SOCIALE forze armate israeliane dai territori occupati, no sulla cessazione di ogni pretesa e il riconoscimento dell’integrità territoriale di Stato della zona.
Partendo dalla situazione di illegalità RAGIONE_SOCIALE derivante dall’occupazione dei territori palestinesi, l’impianto difensivo è essenzialmente volto a dimostr come l’attività del ricorrente rientrasse appieno in quelle forme di resisten anche armata, finalizzata all’esercizio della legittima difesa RAGIONE_SOCIALE e diritto di autodeterminazione dei popoli, comportanti anche il ricorso a compimento di atti violenti, purchè non rivolti contro la popolazione civile.
Dal recepimento di tale impostazione, ne deriverebbe l’esclusione della natura terroristica sia del RAGIONE_SOCIALE cui il ricorrente avrebbe aderito, sia dei singol programmati.
2.1. La prima questione dedotta attiene alla rilevanza probatoria che assume l’inserimento del RAGIONE_SOCIALE denominato “RAGIONE_SOCIALE” nell’elenco RAGIONE_SOCIALE organizzazioni terroristiche stilato dall’Unione europea, ai sensi
Reg.n.2023/1505 del 20 luglio 2023. COGNOME Il Tribunale del riesame ha ritenuto che l’inserimento del RAGIONE_SOCIALE nella black list europea integri una presunzione, a fronte della quale spetterebbe alla difesa allegare elementi idonei ad escludere la natu terroristica dell’organizzazione.
Al contempo, è stato richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui in tema di associazioni con finalità di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la natura associazione terroristica si ricava non solo dall’inclusione dell’organizzazione ne elenchi di associazioni terroristiche stilati dagli organismi sovranazionali, ma anc dalla disamina del concreto manifestarsi dell’organizzazione stessa alla stregu degli indici descrittivi fattuali indicati dall’art. 270-sexies cod. pen. (Sez.5, n. 10380 del 7/2/2019, Koraichi, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
La difesa sostiene che il Tribunale sarebbe venuto NOME alla verifica in concreto RAGIONE_SOCIALE finalità terroristiche del RAGIONE_SOCIALE, non essendo sufficiente il m inserimento nel predetto elenco e non potendosi neppure ipotizzare, per effetto d tale dato formale, una sorta di inversione dell’onere probatorio.
La doglianza difensiva è solo parzialmente fondata, dovendosi riconoscere che l’inserimento di una determinata associazione nella cosiddetta black list non introduce una presunzione, nel senso processuale del termine, valevole in ambito giudiziario, con conseguente inversione dell’onere della prova. Tuttavia, non neppure corretto sostenere che la valutazione della natura terroristica compiut da parte di organi internazionali, dotati di elevate conoscenze del fenoNOME, si priva di qualsivoglia rilievo.
Il giusto punto di equilibrio è quello già affermato dalla richiamata pronunci di questa Corte che attribuisce un valore indiziario all’inserimento un’associazione nell’elenco di quelle dedite ad attività terroristiche, c conseguenza che tale dato, isolatamente considerato, non è autosufficiente per fondarvi la gravità indiziaria, salvo restando che lo stesso ben può esse valorizzato, unitamente ad ulteriori e diverse emergenze processuali, pe l’accertamento della finalità di RAGIONE_SOCIALE.
L’affermazione di principio in ordine alla valenza presuntiva dell’inserimento nella black list, recepita dal Tribunale del riesame, è errata, tuttavia, dalla complessiva lettura della motivazione emerge come la contraddittorietà stigmatizzata dalla difesa sia meramente espositiva e non sostanziale, posto ch il Tribunale ha esaminato in concreto la natura dell’attività svolta dal RAGIONE_SOCIALE, verificando in concreto la finalità terroristica e, qui non incorrendo nella denunciata violazione di legge.
2.2. La questione centrale dedotta dal ricorrente attiene alla possibilit
NOME di ricondurre la “ribellione armata” alla nozione di RAGIONE_SOCIALE, piuttosto ch alla lecita reazione, sul piano del diritto RAGIONE_SOCIALE, all’occupazione da part Israele dei territori palestinesi della Cisgiordania.
Si assume che il ricorrente, pur non contestando la sua partecipazione diretta all’attività svolta dalle RAGIONE_SOCIALE, anche mediante la creazione d RAGIONE_SOCIALE, si inserirebbe nell’ambito dell’attività svol politicamente dal partito “RAGIONE_SOCIALE“, di cui le predette RAGIONE_SOCIALE costituirebbe l’organizzazione armata, senza che ciò implichi necessariamente il compimento di atti terroristici.
Quest’ultima connotazione, infatti, sarebbe esclusa dagli elementi indiziari acquisiti nel presente procedimento, posto che non emergerebbe in alcun modo se non sulla base di forzature logiche – la programmazione di attentati contr civili, piuttosto che nei confronti di apparati militari di Israele.
Il motivo sollecita una rivisitazione in punto di fatto dell’articolata motivazio che, tuttavia, non presenta aspetti di manifesta illogicità o contraddittorietà.
Dalla congiunta lettura dell’ordinanza genetica e di quella emessa dal Tribunale del riesame, infatti, emergono plurimi e concordanti elementi che consentono di ritenere sussistente il requisito della gravità indiziaria in relaz al reato di cui all’art. 270-bis cod. pen.
I giudici di merito hanno valorizzato, in primo luogo, la pianificazione di u attentato da compiersi presso l’insediamento israeliano di COGNOME Hefetz, oggetto di plurime conversazioni intercorse tra NOME NOME (ucciso da appartenenti all’esercito israeliano il 6 novembre 2023), soggetto a s volta appartenente all’organizzazione, come desunto non solo dalle suddette conversazioni, ma anche dal fatto che NOME NOME ritratto, assieme ad al uomini armati, in una fotografia presente sul profilo Facebook di NOME.
Il contenuto RAGIONE_SOCIALE intercettazioni, in gran parte riportate nell’ordinan genetica, è stato univocamente interpretato, con giudizio di merito non sindacabile in questa sede, come dimostrativo della volontà di realizzare un attentat all’interno di un insediamento israeliano, finalizzato a colpire ri dove vi er presenza di più persone ed in modo tale da realizzare un gesto eclatante.
La difesa ha tentato di fornire una interpretazione alternativa del conversazioni intercettate senza, tuttavia, evidenziare profili di manifesta illogi o irragionevolezza. Peraltro, deve sottolinearsi come gli interlocutori discorron senza adottare particolari cautele, il che ne ha reso agevole la comprensione dell intenzioni, lì dove si fa espressamente riferimento all’intenzione di colpire ove “molta gente”, locuzione che, in maniera del tutto logica, è stata riferita presenza di popolazione civile. Analogamente in tal senso è stata interpretata l
frase con la quale NOME consigliava a NOME NOME “ritirarsi all’ingresso dell’esercito in paese” non appena arrivavano i militari, frase ritenuta dal Tribunale come riferita alla sollecitazione a darsi alla fuga subito dopo aver compiuto l’attent all’interno dell’insediamento.
La difesa sostiene che il riferimento al “paese” indicherebbe l’abitato d RAGIONE_SOCIALE e non già l’insediamento. di COGNOME, ipotizzando che NOME consigliasse al complice di ritirarsi, dopo il compimento dell’attentato, nel momento in cu l’esercito israeliano sarebbe entrato nella cittadina di RAGIONE_SOCIALE. Si sottolinea, tal modo, come tale intercettazione fornirebbe un dato dall’incerto significato inidoneo a farne discendere che l’attentato dovesse riguardare i cittadini presen nell’insediamento israeliano.
Premesso che le possibili letture alternative non possono essere esaminate in sede di legittimità, deve sottolinearsi come l’interpretazione complessiva fornit dal Tribunale ai plurimi NOMEqui intercorsi tra NOME NOME non presenta aspett di manifesta illogicità o contraddittorietà.
In questa sede è sufficiente sottolineare come, nei predetti NOMEqui, si par in maniera sostanzialmente non dissimulata del compimento di un attentato che deve colpire una moltitudine di persone, per la cui realizzazione occorre l’invio fondi da parte di NOME, nonché della necessità per coloro che l’avrebbero eseguito di dotarsi, oltre che di armi, anche di “protezioni”, nonché di telecamer per riprendere l’azione, evidentemente in vista di una successiva attività propaganda.
In conclusione, si ritiene che l’accertamento della destinazione dell’azion programmata a colpire anche civili è un elemento desunto sulla base di plurimi indizi, oggetto di una valutazione non manifestamente illogica e senza che vi sia alcun elemento idoneo a far ritenere che l’obiettivo fosse esclusivamente militare
Rispetto al quadro indiziario complessivo, è recessiva la doglianza volta a evidenziare la contraddittoria valutazione del video che ritrae NOME NOME un centr abitato, nel mentre esplode colpi di arma da fuoco.
Il Tribunale, infatti, ha ritenuto tale dato dimostrativo del fatto che le az del RAGIONE_SOCIALE fossero dirette a colpire anche civili, mentre nell’ordinanza cautelare dava atto che il video raffigurava la città di RAGIONE_SOCIALE, dalla quale provengono si NOME NOMENOME il che escluderebbe che si trattasse di una precedente condotta aggressiva realizzata ai danni di civili (p. 29 ordinanza genetica).
A ben vedere, si tratta di un elemento inidoneo a superare il ben più corposo quadro indiziario desunto dalle intercettazioni telefoniche e che, autonomamente, dimostra la sicura disponibilità di armi da parte di NOME e la sua intenzione compiere un attentato terroristico.
Parimenti infondate, oltre che versate in fatto, sono le doglianze con quali il ricorrente contesta la rilevanza RAGIONE_SOCIALE conversazioni nel corso RAGIONE_SOCIALE q NOME, parlando con NOME COGNOME (individuato quale uno dei vertici RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), accredita la nuova formazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE come un’unità suicida pronta ad agire in profondità.
Si afferma che tale locuzione non implicherebbe necessariamente la finalità terroristica, ben potendosi trattare di intenti rivolti esclusivamente nei conf dell’apparato militare. Il Tribunale, invece, avrebbe applicato massime d esperienza sorte con riguardo al diverso fenoNOME del RAGIONE_SOCIALE islamico.
Invero, nella motivazione dell’ordinanza impugnata la richiamata locuzione è stata valorizzata essenzialmente per dimostrare la disponibilità al compimento di atti violenti, senza che emerga alcuna indebita sovrapposizione rispetto al modalità attuate in diversi contesti di RAGIONE_SOCIALE.
2.4. Il dato dirimente è rappresentato dall’avvenuta ricostruzione di u apparato organizzativo strutturalmente deputato al compimento di forme di reazione armata che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, non appaiono affatto dirette unicamente a colpire la presenza militare sui territori occupati.
La ricostruzione in punto di fatto che emerge dai provvedimenti resi dai giudici di merito offre elementi ampiamente idonei a sostenere che le organizzazioni nel cui ambito opera NOME perseguono finalità di RAGIONE_SOCIALE, non essendo in alcun modo possibile una netta separazione tra forme di resistenza legittime secondo i diritto RAGIONE_SOCIALE e condotte di natura terroristica.
A ben vedere, infatti, sono stati evidenziati plurimi elementi dai quali possibile desumere – sia pur con il parametro valutativo proprio della fa cautelare – che le azioni NOME direttamente o indirettamente destinate coinvolgere obiettivi civili, il che rende tali forme di reazione armata incompatib con le ipotesi di legittima contrapposizione in un contesto di tipo bellico.
A tal riguardo, deve richiamarsi il principio giurisprudenziale secondo cui l’ar 270 sexies cod. pen. rinvia, quanto alla definizione RAGIONE_SOCIALE condotte terroristich commesse con finalità di RAGIONE_SOCIALE, agli strumenti internazionali vincolanti pe l’Italia, e, in tal modo, introduce un meccanismo idoneo ad assicurar automaticamente l’armonizzazione degli ordinamenti degli Stati facenti parte della comunità RAGIONE_SOCIALE in vista di una comune azione di RAGIONE_SOCIALE del fenoNOME del RAGIONE_SOCIALE transnazionale. Ne consegue che, a seguito della integrazione della citata norma da parte della RAGIONE_SOCIALE, fatta a New York 18 dicembre 1999 e ratificata dall’Italia con la legge 14 gennaio 2003 n. 7, costituiscono atto terroristico a gli atti di violenza compiuti nel contesto di conflitti armati rivolti contro un obie
militare, quando le peculiari e concrete situazioni fattuali facciano apparire ce ed inevitabili le gravi conseguenze in danno della vita e dell’incolumità fisica del popolazione civile, contribuendo a diffondere nella collettività paura e panic (Sez.1, n. 1072 dell’11/10/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 235288; Sez.5, n. 39545 del 4/7/2008, Ciise, Rv. 241730).
Con specifico riferimento agli atti di resistenza violenta commessi in un contesto bellico, infatti, la RAGIONE_SOCIALE ONU di New York del 9 dicembre 1999 per la RAGIONE_SOCIALE dei finanziamenti al RAGIONE_SOCIALE, all’art. 2, lett.b), espressam sancisce che ha finalità di RAGIONE_SOCIALE «qualsiasi altro atto diretto a causar morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un’organizzazione RAGIONE_SOCIALE a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa».
2.5. Sulla base di tali presupposti, deve affermarsi il principio secondo cui, base all’art. 270-sexies cod. pen. e alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, fatta a New York 1’8 dicembre 1999, ratificata dall’Italia con la legge 14 gennaio 2003 n. 7, costituiscono terroristico le condotte che, pur se commesse nel contesto di conflitti armat consistano in condotte violente rivolte contro la popolazione civile presente i territori che, in base al diritto RAGIONE_SOCIALE, devono ritenersi esser illegittimamente occupati.
Nel caso di specie, NOME stava programmando un attentato diretto ai danni della popolazione civile, predisponendo mezzi e risorse per una contrapposizione generalizzata (desumibile dall’adesione all’organizzazione e dall’attività proselitismo) contro la popolazione e l’esercito israeliano, tale da non consenti di ritenere la condotta quale legittima reazione all’occupazione dei territori de Cisgiordania.
Superati gli aspetti concernenti la valutazione della gravità indiziarla, pone la problematica concernente la possibilità di ritenere applicabile al caso specie il dettato dell’art. 270-bis, comma terzo, cod. pen., lì dove estende la nozione di finalità terroristiche anche agli atti di violenza rivolti contro uno estero.
Assume il ricorrente che le condotte violente non sarebbero state dirette contro il legittimo e internazionalmente riconosciuto territorio israeliano, ben NOME circoscritte ai cosiddetti territori occupati, dal quale Israele – sta plurime risoluzioni internazionali – si sarebbe dovuto ritirare fin dal 1967.
In quest’ottica, la condotta non sarebbe finalizzata a colpire uno Stato este
sul suo territorio, bensì a resistere – in forma armata – all’occupazione indeb dei territori palestinesi.
3.1. La questione, in punto di diritto, coinvolge in primo luogo l’individuazion della nozione, penalisticamente rilevante, di “Stato estero” che, indirettamente coinvolge anche la nozione di atti con finalità di RAGIONE_SOCIALE.
È opportuno richiamare le ragioni sottese alla attuale formulazione della · norma incriminatrice, sottolineando come la modifica dell’art. 270-bis cod. pen. si è resa necessaria a seguito RAGIONE_SOCIALE mutate forme di manifestazioni del fenoNOME che, per finalità, mezzi e ramificazione RAGIONE_SOCIALE organizzazioni, ha assunto un dimensione sempre più RAGIONE_SOCIALE, dando luogo a programmi delittuosi destinati all’attuazione in Stati diversi da quelli di appartenenza degli affili comunque, al di fuori dell’ambito territoriale nazionale.
In adempimento di obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano, si è res necessario adeguare l’apparato sanzionatorio interno, predisponendo azioni di contrasto al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la conseguente modifica del test dell’art. 270-bis cod. pen. a seguito della novella introdotta dal d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, per effetto della quale è stata inserita nell’intitolazione del re riferimento al RAGIONE_SOCIALE “anche RAGIONE_SOCIALE“, prevedendo, al comma terzo, che «ai fini della legge penale, la finalità di RAGIONE_SOCIALE ricorre anche quando gli at violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organism RAGIONE_SOCIALE».
Il requisito per l’applicabilità di tale disposizione è costituito, in primo l dal necessario riconoscimento da parte dello Stato italiano dello Stato nei c confronti si realizzata la condotta con finalità di RAGIONE_SOCIALE.
La norma, nel richiamare gli atti rivolti “contro uno Stato estero”, riferimento essenzialmente al profilo della individuazione di un soggetto di diritt RAGIONE_SOCIALE avente la qualifica di Stato sovrano e indipendente, valorizzando i dato della individuazione dell’ente di diritto RAGIONE_SOCIALE, a prescindere dalla dimensione territoriale.
Già sulla base del dato letterale in esame, deve sottolinearsi come la te difensiva non possa essere accolta, in quanto fondata su una nozione eccessivamente limitata di “Stato estero”, ponendo il bene giuridico tutelato i diretto ed esclusivo collegamento con il territorio dell’entità statale, i escluderebbe la possibilità di applicare la norma incriminatrice in tutti quei casi cui l’offesa sia arrecata al di fuori dell’ambito territoriale e non direttament confronti dell’apparato istituzionale.
3.2. Si tratta di una soluzione non condivisibile per una pluralità di motiv primo tra i quali quello per cui l’elemento territoriale è solo uno degli asp
caratterizzanti l’ente “Stato” e, peraltro, non rileva ai fini dell’individuazio bene giuridico tutelato, posto che l’art. 270-bis, comma terzo, cod. pen. si applica anche ad altri soggetti – quali le istituzioni o organismi internazionali – di r non fondati su base territoriale.
3.3. L’argomento dirimente per superare la tesi secondo cui il reato di cui all’art. 270-bis cod. pen., commesso nei confronti di uno Stato estero, non sarebbe configurabile nel caso di condotte violente realizzate su un territor illegittimamente occupato, è insito nella nozione stessa di “atto con finalità RAGIONE_SOCIALE” e nei limiti normativamente previsti con riguardo ai territori ogget di contrapposizione armata.
A tal riguardo occorre richiamare la definizione di “condotte con finalità d RAGIONE_SOCIALE” recepita dall’art. 270-sexies cod. pen., lì dove si stabilisce che sono considerate con finalità di RAGIONE_SOCIALE le condotte che, per la loro natura o contes possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione RAGIONE_SOCIALE e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione (in ordine all’individuazione del bene giuridico protetto, si veda .5, n. 75 del 18/7/2008, dep. 2009, Laagoub Rv. 242355; Sez.5, n. 12252 del 23/2/2012, Bortolato, Rv. 251920).
Tale norma, pertanto, collega la finalità di RAGIONE_SOCIALE con l’effetto tip conseguente a tali forme di aggressione violenta, compiute “allo scopo di intimidire la popolazione”, con la conseguenza che la finalità è desumibile dall’effetto e no certò dal luogo ove le stesse vengono realizzate.
In buona sostanza, la personalità RAGIONE_SOCIALE dello Stato – anche estero è lesa per il semplice fatto che i suoi cittadini siano destinatari della cond terroristica, a prescindere dal luogo ove questa venga realizzata, con conseguenza che il reato di cui all’art. 270-bis cod. pen. sarà configurabile sia nel caso in cui la popolazione è oggetto di attacco terroristico all’interno dei legit confini nazionali dello Stato, sia quando la medesima condotta – avente i requisit previsti dall’art. 270-sexies cod. pen. – venga realizzata al di fuori dei confini nazionali e anche in territori illegittimamente occupati, posto che l’aggressio realizzata ai cittadini in virtù della loro nazionalità si traduce in ogni caso i lesione all’integrità dello Stato di appartenenza.
In tal senso depone anche il già richiamato art. 2, lett.b) della Convenzion di New York del 1999, lì dove la natura terroristica viene direttamente collegata alla finalità di “intimidire un popolazione, o obbligare un governo un’organizzazione RAGIONE_SOCIALE a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa”.
In gran parte sovrapponibile è la definizione di “reati terroristici” fornita d Decisione quadro del RAGIONE_SOCIALE UE sulla lotta contro il RAGIONE_SOCIALE del 13 giugno 2002, il cui art.1, stabilisce che «Ciascuno Stato membro adotta le misure
necessarie affinché siano considerati reati terroristici gli atti intenzionali di c lettere da a) a i) definiti reati in base al diritto nazionale che, per la loro n contesto, possono arrecare grave danno a un paese o a un’organizzazione RAGIONE_SOCIALE, quando sono commessi al fine di:
intimidire gravemente la popolazione, o
-costringere indebitamente COGNOME i poteri pubblici COGNOME o un’organizzazione RAGIONE_SOCIALE a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o
destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, COGNOME economiche o sociali di un paese o un’organizzazione RAGIONE_SOCIALE».
Orbene, sulla base RAGIONE_SOCIALE principali fonti internazionali che si sono occupate d fornire la nozione di “RAGIONE_SOCIALE“, le cui indicazioni sono state recepite ne definizione data dall’art. 270 sexies cod. pen., le forme di attentato contro la popolazione civile, pure se commesse in contesti di belligeranza e finalizzate intimidire quest’ultima, rientrano nella nozione di atti con finalità di terrori senza che possa rilevare il luogo in cui tali condotte vengono commesse. Ulteriore conferma è desumibile dalla distinzione tra atti commessi ai danni della popolazione civile e RAGIONE_SOCIALE forze militari in contesti bellici, che presuppone propr la possibilità che si realizzino reati di RAGIONE_SOCIALE in contesti di occupazione mili di territori da parte di uno Stato estero.
3.4. Orbene, sulla base RAGIONE_SOCIALE fonti internazionali sopra richiamate, dev affermarsi il principio secondo cui la nozione di atti di RAGIONE_SOCIALE rivolti contro Stato estero, di cui all’art. 270-bis, comma terzo, cod. pen., ricomprende anche le condotte violente, finalizzate ad intimidire la popolazione civile anche se realizza come nel caso di specie, in territori illegittimamente occupati e al di fuori dei con nazionali riconosciuti dall’ordinamento RAGIONE_SOCIALE, posto che la finalità RAGIONE_SOCIALE rileva in quanto diretta a colpire lo Stato estero a prescinde dall’amb meramente territoriale in cui la condotta viene realizzata.
Applicando tale principio al caso di specie, ne consegue che, a fronte della natura degli atti programmati, nonché del fatto che l’obiettivo NOME i cittad israeliani in quanto tali, le condotte ascritte a NOME possono ritenersi compiu ai danni dello Stato israeliano, pur se destinate ad essere commesse al di fuori d suo territorio così come legittimamente individuato dall’ordinamento RAGIONE_SOCIALE.
L’accertata sussistenza della gravità indiziaria a carico di NOME comporta l’estensione del medesimo giudizio anche nei confronti di NOME.
Il Tribunale del riesame ha indicato una serie di circostanze fattuali (si ve
pg. 13) dalle quali desumere la piena partecipazione di NOME all’associazione.
Invero, gli elementi indicati appaiono tutti collegati al rapporto di NOME c NOME, derivante dal fatto che i predetti dividevano il medesimo appartamento, nonché alla comune provenienza dai territori palestinesi occupati.
In tale contesto, è innegabile che NOME NOME mostrato un interesse per movimenti palestinesi, sia condividendo – anche sui social network – foto raffiguranti persone armate appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE, si discorrendo RAGIONE_SOCIALE dinamiche dei gruppi armati operanti in Palestina.
Tuttavia, deve sottolinearsi come l’ordinanza impugnata non dia conto di elementi dai quali desumere NOME avesse rapporti con l’associazione in quanto tal e non con il solo NOME.
Il reato associativo, infatti, presuppone necessariamente che l’associato si riconosciuto tale dal RAGIONE_SOCIALE di riferimento e, al contempo, che questi fornisca u contributo individuabile e non riconducibile alla mera condivisione dei medesimi intendimenti.
Sia pur con riferimento a organizzazioni di diversa tipologia, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la partecipazione a organizzazioni terroristiche, ove pure queste prevedano una formula di adesione “aperta”, richiede non solo la volontà del soggetto di aderire e dare il proprio concreto supporto alla realizzazion degli obiettivi del sodalizio, ma anche la consapevolezza, sia pur mediata indiretta, di tale adesione da parte del RAGIONE_SOCIALE (Sez.6, n. 5461 del 17/11/202 Benamir, Rv. 280835).
Nel caso di specie, non emergono contatti di NOME con soggetti diversi da NOME, né è descritto un contributo fornito all’associazione in quanto tale e quest’ultimo riconoscibile.
4.1. L’elemento indiziario maggiormente valorizzato dal Tribunale concerne lo scambio di informazioni tra NOME e NOME circa le dinamiche interne alla RAGIONE_SOCIALE, affermandosi che, in alcuni casi, era proprio NOME a fornire informazioni NOME, il che dimostrerebbe la sua autonomia di azione.
Si tratta di un argomento contestato dalla difesa, secondo cui gli argomenti oggetto di scambio di informazioni e opinioni tra NOME e NOME non attenevano in alcun modo a dinamiche interne e segrete, essendo oggetto di ampia diffusione nei gruppi della resistenza palestinese.
Tale aspetto avrebbe meritato maggior attenzione, posto che la “conoscibilità” dei comunicati in questione al di fuori della stretta cerchia degli appartenen all’associazione terroristica costituirebbe un elemento a favore del ricorrent dimostrando come il comprensibile interessamento alle vicende riguardanti il territorio palestinese di provenienza non potrebbe essere ritenuto indicativo dell
partecipazione all’associazione.
4.2. Ancor più sfumati sono gli elementi indiziari concernenti i NOMEqui vertent sull’invio di denaro, non essendosi chiarito se NOME NOME NOME posto in esse condotte agevolatrici del RAGIONE_SOCIALE ai gruppi terroristici, né essend sufficiente il mero fatto che il ricorrente e NOME NOME intrattenuto NOME circa il.trasferimento di somme di denaro, peraltro di esigua entità.
Ove pure si accertasse che tale trasferimento era disposto da NOME in favore del RAGIONE_SOCIALE terroristico di appartenenza, si sarebbe dovuta adeguatamene vagliare la consapevolezza della destinazione del denaro in capo a NOME e la condotta quanto NOME agevolatrice, da questi realizzata.
4.3. La vicenda concernente il reperimento di un’arma da parte di NOME NOME NOME NOME NOME in una fotografia ritraente anche i coindagati NOME e NOME è parimenti di dubbia valenza indiziaria, ove si consideri che l’arma in questione risultato essere un fucile ad aria compressa, il che esclude che sia stata procu per un successivo impiego in azioni terroristiche.
Rimane il dato relativo alla fotografia e alla sua pubblicazione con fras inneggianti alla guerra contro Israele che, tuttavia, è anch’essa di dubbia valen indiziaria, non potendosi desumere dalla mera ideologica adesione alla lotta de palestinesi contro l’occupazione della Cisgiordania da parte di Israele, l’effet appartenenza ad un’associazione terroristica.
4.4. Ulteriore elemento a favore di NOME e del tutto non considerat nell’ordinanza impugnata è la circostanza che il ricorrente non avrebbe svolto alcun ruolo nella programmazione dell’attentato ad Aveni, che ha visto coinvolto il solo NOME.
Si tratta di un elemento di specifico rilievo, posto che tale vicenda è quel che principalmente ha consentito di desumere la natura terroristica RAGIONE_SOCIALE condotte poste in essere da NOME, sicchè, ove si escludesse qualsivoglia coinvolgimento di NOME e financo la sua consapevolezza di quanto progettato da NOME, ne scaturirebbe un elemento di esclusione della sua effettiva partecipazione all’attività terroristica.
4.5. In conclusione, la posizione di NOME deve essere rivalutata dal Tribuna del riesame, dovendosi individuare elementi – dotati della necessaria gravit indiziaria – dai quali desumere l’effettiva partecipazione di NOME all’associaz terroristica, oltre che il compimento di atti concretamente dimostrativi di t adesione, non limitati alla generica condivisione RAGIONE_SOCIALE ragioni del contrapposizione tra palestinesi e israeliani.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di L’Aquila competente ai sensi dell’art.309, co.7, c.p.p.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen.
Così deciso 1’11 luglio 2024 Il Consigliere estensore t Il Pre idente