Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9962 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9962 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/11/2023 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 13 ottobre 2023, il giudice per le indagini prelimi del Tribunale di Milano applicava a NOME, indagato per il reato di cui agli 81 cpv. e 270-bis cod. pen., la misura della custodia cautelare in carcere; co ordinanza del 6 novembre 2023, il Tribunale del riesame di Milano rigetta l’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’indagato.
1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difenso dell’indagato, eccependo la violazione ed erronea applicazione dell’art. 270-bis, 125 e 309 cod. proc. pen., la mancanza o manifesta illogicità della motivazione ordine alla erronea ritenuta sussistenza della condotta di reato, il travisamen fatto per omessa e insufficiente indicazione degli elementi di indagine; era erroneamente ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell’e del contenuto del materiale sequestrato al ricorrente e non era stato argomen alcunchè a proposito dell’assenza di riscontri estrinseci rispetto alla appartenenza del ricorrente all’ISIS, andando oltre il significato letterale di affermazioni di NOME decontestualizzandole; inoltre, il Tribunale aveva effett una mera disamina dell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari, se rispondere in modo adeguato del perché si era ritenuto che le condotte ascrit ricorrente potessero essere qualificate come atti di propaganda ed indottriname (dei cui concetti non si era neppure tentata una definizione) ai sensi dell’ar bis cod. pen, e non semplici manifestazioni del pensiero o apologia di reato ai s dell’art. 414 cod. pen.
Il difensore contesta poi i singoli presupposti su cui si basa l’ordi impugnata (pubblicazione sui profili social del giuramento di fedeltà allo islamico, dichiarazione di NOME NOME essere un terrorista e di non voler torn Egitto per paura di essere incarcerato; minaccia di prendere a ciabatta AVV_NOTAIO; invio di denaro all’estero per finanz membri dell’RAGIONE_SOCIALE), osservando che: 1) l’atto di obbedienza ( e non giurame espresso da NOME NOME di mera natura religiosa; 2) all’affermazione di essere un terrorista, dopo due anni non era seguito alcun atto illecito; vista la critica nei confronti dei politici egiziani, era fondata la paura di NOME che, in cas ritorno in Egitto sarebbe stato incarcerato (anche alla luce dei noti casi COGNOME); 3) la frase delle “ciabattate” nasceva come critica delle dichiarazioni AVV_NOTAIO COGNOME e nei paesi arabi era tradizione lanciare scarpe (re metaforiche) contro i politici che si disprezzano; 4) l’invio di denaro era avv tramite Western Union (perfettamente tracciabile) a soggetti non segnalati co
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vicini a terroristi e che si trovavano in stati che combattevano l’RAGIONE_SOCIALE, ammontare del tutto esiguo; il sospetto che NOME avesse mandato denaro pe contribuire a liberare la NOME di un soggetto facente parte dell’RAGIONE_SOCIALE era su ipotesi inverosimili; sfuggiva poi come l’intenzione di NOME di compiere viaggio in Turchia potesse essere indizio di commissione del reato.
Il difensore osserva che era stata erroneamente sussistente una attivit proselitismo o propaganda; quanto ai risultati delle intercettazioni telefoni ambientali, lo stesso giudice per le indagini preliminari aveva dato atto ch avevano fornito elementi utili per le indagini; quanto ai risultati dei seq contenuti espliciti riferiti allo stato islamico erano stati inviati da condivisione a NOMENOME NOME non viceversa, per cui NOME NOME stato oggetto e soggetto di indottrinamento; quanto al profilo facebook, il giudice per le ind preliminari aveva precisato che i post erano stati pubblicati in massima part amici di NOME, e che allo stesso potevano essere attribuiti pochissimi (peraltro, di carattere neutro); nessun elemento indiziante emergeva dai cont con singole utenze, dalle chat con Nosair e dai messaggi inviati da NOME al fi
1.2 Il difensore eccepisce la violazione del comma 3 in relazione ai commi bis e 2 dell’art. 275 cod. proc. pen. visto che, nel caso concreto, manca esigenze cautelari: contrariamente a quanto affermato dal giudice per le inda preliminari, NOME non aveva altri profili facebook e le sentenza richia nell’ordinanza di custodia cautelare non erano attinenti al caso in esame; in NOME era stato sottoposto ad investigazioni tecniche dal settembre 2021, ces il 26 febbraio 2022 per chiara mancanza di acquisizioni di rilievo; la perquisi informatica era stata effettuata il 6 dicembre 2022 e gli esiti ri nell’annotazione del 28 marzo 2023, ma la misura era stata richiesta il 5 ot 2023 e concessa il 13 ottobre 2023, per cui mancava il requisito dell’attualità misura, considerato che il prevenuto non aveva svolto alcuna attività, neppu livello di tentativo, né aveva mai tentato di sottrarsi alla giustizia italian
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Al riguardo, giova premettere che il controllo di legittimità relat provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscr all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le r giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, la assenza di illogicità e ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificati vr
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provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, sent. n. 56 del 07/12/2011, dep. Siciliano, Rv. 251760). La insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduc violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità de motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fa l’apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la ril e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di un diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, s n. 1769 del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177), sicché, ove venga denunciato il viz di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezz demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli ste mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il deci abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congru della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispett canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento d risultanze probatorie (Sez. 4, sent. n. 22500 del 3/05/2007, Terranova, 237012; si cfr. altresì Sez. U. sent. n. 11 del 21/04/1995, NOME ed altro 202001).
Inoltre, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le cen dedotte come motivi di appello (al più con l’aggiunta di frasi incidentali conte contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza de sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, l argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. infatti, esattamente osservato che “La funzione tipica dell’impugnazione è que della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale cr argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pen inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragi di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essen dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confr puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elemen fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il c
dispositivo si contesta” (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (de 21/02/2013), Rv. 254584).
Nel caso in esame, il ricorso non si confronta in alcun modo con l motivazione dei Tribunale, ma cerca di attribuire significato diverso agli i riportati nell’ordinanza impugnata, che ha evidenziato come in sede di riesame difesa aveva introdotto argomentazioni contrarie alle stesse dichiarazi dell’indagato (pag.8); l’ordinanza ha poi risposto punto per punto alle cen della difesa (pagg.8 e 9), che vengono riproposte con il ricorso per cassazione, quale si cerca anche di dare un significato diverso alle conversazioni intercet operazione non consentita nella presente sede, posto che in materia intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esc competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del conten delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede d legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, Sentenza n. 50701 de 04/10/2016, COGNOME e altri, Rv. 268389).
Il Tribunale, una volta elencati gli indizi e valutata la loro consisten quindi correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui ” tema di associazione con finalità di terrorismo, di cui all’art. 270-bis cod. costituisce condotta di partecipazione all'”RAGIONE_SOCIALE” la sistematica reiterazion parte di chi intrattenga contatti operativi con componenti o con soggetti comunqu riconducibili, anche in via mediata, al sodalizio – di atti di indottrina proselitismo e propaganda apologetica rivolti a terzi. (Fattispecie in c partecipazione all'”RAGIONE_SOCIALE” è stata desunta, tra l’altro: dalla detenzione su s informatici di materiale “jihadista”; dal sistematico e costante uso del “web” e “social media” per condividere e diffondere messaggi di propaganda e di indottrinamento, nonchè video relativi a gravi episodi di violenza, reperiti ne “deep web”, attraverso canali accessibili solo mediante specifiche chia informatiche; dall’aver fornito assistenza ad un associato, ospitato per l tempo presso un centro culturale presieduto dall’imputato)” (Sez. 5, n. 7079 d 18/01/2022, NOME COGNOME, Rv. 283077)
1.2 Quanto alle esigenze cautelari, richiamata la presunzione di cui al ter comma dell’art. 275 cod. proc. pen., (“Quando sussistono gravi indizi colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270 bis e 416 bis del penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acqu elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”) il Tribunal elencato i motivi per i quali misure meno afflittive non sarebbero idonee
scongiurare il pericolo di reiterazione del reato alle pagine da 14 dell’ordinanza impugnata, con motivazione logica ed esente da censure.
2.11 ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’a 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione del causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà de ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, delle dispos di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasme al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristret provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 15/02/2024