Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4645 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4645 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME nato a Scorrano il DATA_NASCITA
NOME nato a Poggiardo il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a Poggiardo il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 06/02/2025 della Corte d’appello di Lecce udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso e, in via gradata, per la proposizione delle questioni di legittimità costituzionale sottese a uno di essi;
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte d’Appello di Lecce ha confermato, nei confronti di NOME COGNOME, quale proposto, e di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali terzi intestatari, il decreto con il quale il Tribunale di Lecce aveva disposto la confisca di una serie di beni a carico degli stessi, sul presupposto della ritenuta pericolosità generica e, in seguito, specifica (sin dall’inizio degli anni 2000), di NOME COGNOME e della sproporzione tra i beni oggetto del provvedifnento e i redditi dichiarati dal proposto e dai suoi familiari negli anni dal 1998 al 2017.
Avverso tale decisione il proposto e i terzi interessati hanno proposto ricorsi per cassazione corredati di identici motivi, con il comune difensore di fiducia, affidandosi a due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi, entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riguardo agli artt. 19 e 24 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Assumono, in particolare, che, nel confermare il provvedimento del Tribunale, la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto delle doglianze difensive quanto agli oneri probatori rispetto ai redditi leciti dedotti, con peculiare riguardo alla somma percepita dal proposto nel 2001 a titolo di ingiusta detenzione, alla vincita di una somma al superenalotto lo stesso anno, nonché al prestito di ventidue milioni di vecchie lire da parte di NOME COGNOME al fratello NOME nell’anno 2000.
Lamentano, ancora, l’erroneità della scelta dei giudici di merito di non considerare gli “incassi” extralavorativi indicati dai consulenti di parte e di non tenere conto dello stato degli immobili al momento dell’acquisto rispetto a quello di redazione della perizia.
2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lett. a), del d.l. 11 aprile 2025, n. 48 (convertito, senza modificazioni, dalla legge 9 giugno 2025, n. 80), nella parte in cui è intervenuto sull’art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011, per il solo ricorso alla Corte d’Appello, e non anche per quello dinanzi alla Corte di cassazione, un termine di trenta giorni per la proposizione dell’impugnazione.
Al riguardo evidenziano l’eccessiva brevità del termine di dieci giorni ancora irragionevolmente previsto per la proposizione del ricorso per cassazione al fine di approntare adeguatamente le difese, con conseguente violazione degli artt. 3 Cost., sia sul piano della disparità di trattamento rispetto all’appello che su quello dell’irrazionalità intrinseca, 24 Cost., in relazione all’art. 111, primo comma, Cost. e agli artt. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’art. 2 del Trattato dell’Unione europea e all’art. 6 CEDU.
Quanto alla rilevanza della questione sottolineano, di poi, che essa si pone in maniera evidente per NOME COGNOME, detenuto, per la necessità che questi, quale terzo interessato, conferisca procura speciale al difensore, procura speciale inviata ma non ancora pervenuta al momento della proposizione del
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ricorso, con evidente irragionevolezza del “disallineamento” dei termini di impugnazione tra appello e ricorso per cassazione.
3.In data 21 ottobre 2025 il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
Quanto al primo motivo ha evidenziato che lo stesso propone questioni afferenti la motivazione del provvedimento di prevenzione patrimoniale, peraltro congruamente e logicamente argomentato sotto ogni aspetto oggetto del ricorso.
Con riguardo al secondo motivo ha dedotto la tardività del ricorso dì NOME COGNOME perché depositato nella cancelleria della Corte d’Appello il 13 maggio 2025, a fronte della notifica avvenuta, per come dedotto dallo stesso ricorrente, il 29 aprile 2025. Il ricorso di NOME COGNOME, si evidenzia nella stessa requisitoria, è inammissibile sia in quanto tardivo sia in quanto non corredato da specifica procura, trattandosi di terzo interessato.
Rispetto alla questione di legittimità costituzionale sottesa al secondo motivo di ricorso, il AVV_NOTAIO ha chiesto che venga dichiarata manifestamente infondata con riferimento a tutti i parametri evocati, osservando che: la previsione di un termine più breve per la proposizione del ricorso per cessazione rispetto a quello dell’appello si giustifica in considerazione del limitato novero di censure che possono essere formulate; la previsione di termini analoghi nella delicata materia della libertà personale; la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di termini di decadenza molto più brevi rispetto a quello di dieci giorni contemplato per proporre ricorso per cassazione contro i provvedimenti in materia di prevenzione (richiamando la sentenza n. 113 del 2020 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l’art. 30-ter, settimo comma, I. ord. penit., nella parte in cui prevedeva un termine di ventiquattro ore per impugnare i provvedimenti di rigetto del permesso premio).
4. In data 30 ottobre 2025 ha depositato memoria il difensore dei ricorrenti, anche al fine di replicare alla requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
Innanzi tutto, ha evidenziato che il ricorso di NOME COGNOME è stato tempestivamente proposto nella data del 9 maggio 2025 con l’invio dello stesso all’indirizzo di posta elettronica certificata della Corte d’Appello di Lecce e ha precisato che, quanto al preposto, vi è regolare nomina fiduciaria.
Ha sottolineato che, invece, non è tempestiva la procura speciale di NOME COGNOME, detenuto presso il carcere di Tempio Pausania, in quanto inviata a mezzo posta dallo stesso il giorno successivo dalla pronuncia del decreto impugnato ma pervenuta in data successiva a quella del 9 maggio 2025. Con conseguente non manifesta infondatezza, ha osservato, della questione di legittimità costituzionale dedotta con il secondo motivo, considerando che, peraltro, se è vero che in altri settori, come quello delle misure cautelari personali, vigono termini brevi, il problema cruciale è la previsione, oggi, di un distinto e più ragionevole termine per la proposizione dell’appello nella materia delle misure di prevenzione patrimoniale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Per ragioni di priorità logica occorre esaminare, innanzitutto, il secondo motivo dei ricorsi.
Con questo viene dedotta questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, terzo comma, del d.lgs. n. 159 del 2011, laddove stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.
La censura si fonda sulla circostanza che lo stesso art. 10, al secondo comma, primo periodo, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 7, comma 1, lettera a), del d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, contempla per l’appello un termine non più di dieci giorni, come avveniva in precedenza, bensì di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Sicché si sarebbe realizzata un’irragionevole disparità di trattamento tra i due termini e, peraltro, quello contemplato per la proposizione del ricorso per cassazione sarebbe in ogni caso (ossia anche a prescindere dalla “comparazione” con quello stabilito, oggi, per l’appello) eccessivamente breve, al punto da compromettere l’esercizio del diritto di difesa che si estrinseca anche nella possibilità di proporre impugnazione.
La difesa rappresenta la rilevanza della questione dedotta per tutti i ricorrenti in ordine alla congruità del termine per l’esercizio del diritto di difes e, con specifico riferimento alla posizione del terzo interessato NOME COGNOME, rispetto alla possibilità di conferire, entro lo stesso termine, procura
speciale ad impugnare, essendo questi detenuto nel carcere di Tempio Pausania.
3.La predetta questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata rispetto a tutti i parametri evocati.
3.1. La questione è, innanzi tutto, manifestamente infondata con riguardo all’assunta disparità di trattamento, che si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., rispetto al termine, elevato a giorni trenta, per proporre appello contro i provvedimenti in materia di prevenzione regolati dal d.lgs. n. 150 del 2011 e previsto dall’art. 10 del medesimo decreto.
Occorre evidenziare, su un piano generale, che, per costante giurisprudenza costituzionale, è ampia la discrezionalità del legislatore nella materia processuale, che incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute. Nella materia processuale, infatti, il metro del giudizio di ragionevolezza deve essere particolarmente rispettoso della discrezionalità legislativa, in quanto la disciplina del processo è frutto di delicati bilanciamenti tra principi e interessi in naturale conflitto reciproco, sicché ogni intervento correttivo su una singola disposizione, volto ad assicurare una più ampia tutela a uno di tali principi o interessi, rischia di alterare gli equilibri complessivi del sistema (tra le altre, Corte Cost. sent. n. 39 del 2025; sent. n. 96 del 2024; sent. n. 228 del 2023). Questa ampia discrezionalità della quale il legislatore gode nella conformazione degli istituti processuali comporta che possono essere articolate diversamente le relative discipline avendo riguardo alle specifiche esigenze di ciascun modello processuale (ex aliis, Corte Cost. sent. n. 128 del 2021; sent. n. 87 del 2021; sent. n. 58 del 2020).
Al contempo, la Corte Costituzionale ha più volte ribadito che una disparità di trattamento idonea a determinare una violazione dell’art. 3 Cost. può verificarsi solo a fronte di situazioni omogenee, a fonte delle quali, cioè, un differente trattamento sul piano normativo non potrebbe avere alcuna ragionevole giustificazione, e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili (tra le altre, Corte Cost. sent. n. 67 del 2023; sent. n. 270 del 2022; sent. n. 165 del 2020).
Di conseguenza la questione prospettata è manifestamente infondata poiché il più breve termine, di giorni dieci, per proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pronunciati dalla Corte d’Appello nella materia delle misure di prevenzione rispetto a quello di giorni trenta contemplato, oggi, dal medesimo art. 10, per proporre appello contro i provvedimenti del Tribunale, è
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giustificato non solo dalla diversità degli istituti in comparazione ma, soprattutto, dal differente novero dei motivi che possono essere dedotti nell’uno e nell’altro caso. E, infatti, se in sede di appello possono farsi valere sia errori di fatto che errori di diritto nonché vizi della motivazione della decisione del Tribunale, l’art. 6 del d.lgs. n. 159 del 2011, consente la proposizione del ricorso per cassazione solo per far valere vizi che si concretano in una violazione di legge.
2.2. La questione è manifestamente infondata anche rispetto agli altri parametri evocati (ossia gli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost.), rispetto ai quali viene dedotta, in sostanza, l’eccessiva brevità, in sé e per sé considerato, del termine di dieci giorni dalla conoscenza legale del provvedimento per proporre ricorso per cassazione ai fini dell’esercizio del diritto di difesa.
In effetti, nella giurisprudenza costituzionale è stato ripetutamente affermato, al riguardo, che la discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà: in particolare, la non manifesta irragionevolezza della scelta di sottoporre a decadenza l’esercizio del diritto di azione o di impugnazione dipende, anzitutto, dalla congruità del termine, la quale va apprezzata non solo rispetto all’interesse di chi è onerato della sua osservanza, ma anche in rapporto alla funzione a esso assegnata nell’ordinamento. Limite assoluto è che il termine previsto non si traduca nell’esclusione della effettiva possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, rendendola meramente apparente o, comunque, estremamente difficile (ex plurimis, Corte Cost. sent. n. 111 del 2025; sent. n. 32 del 2024; sent. n. 94 del 2017).
E, tuttavia, la previsione di un termine di giorni dieci decorrente dalla comunicazione del provvedimento per proporre ricorso per cassazione da parte della norma censurata non esclude o rende estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa, trattandosi di un mezzo di impugnazione con il quale possono essere spiegate censure limitate alla violazione di legge, che si traducono in errori di diritto agevolmente individuabili dal difensore delle parti.
Né il termine in questione può ritenersi pregiudizievole rispetto all’esercizio del diritto di difesa da parte dei terzi interessati poiché essi sono tenuti a conferire procura speciale all’avvocato. Invero, nel termine di dieci giorni non vi è alcun ostacolo tale da comportare l’impossibilità o anche la mera difficoltà per compiere tale adempimento anche per un soggetto che in quel momento di trovi in un luogo diverso rispetto a quello dove il difensore ha lo studio professionale. Solo a titolo esemplificativo, può ricordarsi, che, per il
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vero, la procura può essere spedita attraverso un corriere o a mezzo posta celere o, ancora, ritirata da un delegato del difensore nel luogo dove si trova la persona che deve conferirla. Possibilità, queste, che non sono certo precluse a soggetti i quali, come il terzo interessato NOME COGNOME, si trovino in stato di detenzione. Del resto, il predetto ricorrente si è limitato ad inviare dalla Sardegna alla Puglia il plico contenente la procura a mezzo di posta ordinaria, ciò che ben difficilmente avrebbe consentito la proposizione del ricorso corredato dalla stessa nel termine. Si è trattato, dunque, di una scelta della parte e del suo difensore consapevolmente rischiosa, che non assume conseguentemente rilievo sul piano costituzionale per l’esistenza di diversi strumenti, di facile accesso, che avrebbero invece consentito la tempestiva proposizione dell’impugnazione corredata di procura speciale.
In ragione della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dedotta con il secondo motivo in via preliminare deve pertanto essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso di NOME COGNOME, atteso che al momento della tempestiva proposizione dello stesso il difensore non era munito di procura speciale, come riconosciuto anche dallo stesso nella memoria nella quale ha prodotto la stessa ricevuta solo successivamente.
Sempre in via preliminare, si deve evidenziare gli altri ricorsi sono invece tempestivi, poiché gli stessi sono stati proposti, come risulta dal messaggio a mezzo posta elettronica certificata inviato dal difensore alla cancelleria della Corte d’Appello, nella data del 9 maggio 2025 e non già in quella, indicata dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ,del 13 maggio 2025.
Il primo motivo è, tuttavia, inammissibile, poiché con esso, al di là della denominazione formale, si deducono vizi di motivazione del provvedimento impugnato.
Come si è già evidenziato, infatti, in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui può essere ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre, peraltro, solo quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (v., ex ceteris, Sez. 6, n. 21525 del
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18/06/2020, Mule’, Rv. 279284 – 01). Vi è dunque che non può essere dedotto, neppure nell’assetto vigente, salvo abbia dato luogo ad una motivazione solo apparente, il vizio di illogicità manifesta (cfr. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, v. 260246 – 01).
5.1. Peraltro, nella fattispecie in esame non ricorrerebbe in ogni caso il vizio di motivazione lamentato dai ricorrenti poiché il provvedimento impugnato ha ampiamente e congruamente argomentato sulle ragioni per le quali ha ritenuto che i beni oggetto del decreto erano stati acquisiti con i proventi derivanti dall’attività illecita del proposto.
Con riferimento alle censure reiterate in questa sede GLYPH occorre premettere, innanzi tutto e in via generale, che nel caso di confisca dall’accertata sproporzione tra guadagni e patrimonio, che spetta alla pubblica accusa provare, scatta una presunzione iuris tantum d’illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall’interessato, specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, S., Rv. 274052 – 01). L’interessato, infatti, in considerazione del principio della cd. “vicinanza della prova”, può acquisire o quantomeno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997 – 04).
Ciò posto, la questione delle somme che sarebbero state ricevute dal preposto a titolo ingiusta detenzione, come ha correttamente evidenziato Corte d’Appello, è irrilevante perché, considerandole o meno, non verrebbe meno la sproporzione.
In secondo luogo, quanto alla vincita al gioco dedotta dal proposto la pronuncia impugnata ha congruamente osservato che non vi è alcuna certezza sull’identità dello scommettitore vincente, incertezza che non può essere superata dalla produzione della sola copia di un assegno bancario, in assenza della documentazione relativa alla tracciabilità dello stesso. Di conseguenza il decreto della Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio per il quale, in tema di confisca di prevenzione, l’interessato non può dimostrare la proporzione tra redditi disponibili e valore degli acquisti e/o degli investimenti attraverso la mera indicazione e produzione degli attestati di riscossione di somme vinte al gioco in un concorso a pronostico che, in quanto rilasciati sulla base di presentazione di ricevute non nominative, certificano la sola percezione della somma, ma non il giocatore vincente che potrebbe averle cedute, anche
dietro corresponsione di danaro, a chiunque avesse necessità di far apparire la liceità di una provvista (Sez. 2, n. 35646 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273467 – 01).
Rispetto, poi, al prestito in contanti che l’COGNOME avrebbe ricevuto dal fratello, non può certo assumere alcuna valenza, come ha correttamente sottolineato la decisione oggetto di ricorso, la dichiarazione confermativa sottoscritta a ben ventidue anni di distanza da NOME COGNOME, solo dopo l’inizio del procedimento di prevenzione patrimoniale in esame.
Non risponde al vero, come si evince dalle ampie argomentazioni sottese al decreto impugnato, inoltre, che ai fini della determinazione del valore degli immobili acquistati non ne sia stato considerato lo stato al momento dell’acquisto, tanto che è stata effettuata una puntuale disamina sulle spese di ristrutturazione.
Infine, la percezione di redditi leciti derivanti da entrate extralavorative è stata dedotta solo in modo generico.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2025