Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10667 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10667 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, riportandosi alla memoria depositata.
udito il difensore Nessuno è comparso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza resa in data 24/1/2022, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Foggia dichiarava NOME colpevole .dei reati di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 e, esclusa l’aggravante dell’ingente quantità, operata la riduzione per la scelta del rito, lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 30.000,00 di multa.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e l’imputato. Il P.M., per quanto d’interesse in questa sede, chiedeva che, in riforma della sentenza, fosse riconosciuta la circostanza aggravante di cui all’art.80, comma 2, d.P.R. 309/90.
La difesa dell’imputato invocava il riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 quanto meno con riferimento alla detenzione della sostanza del tipo cocaina con rimodulazione del trattamento sanzionatorio, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di appello di Bari, a seguito del gravame, in accoglimento delle impugnazioni proposte dalle parti, ha riconosciuto l’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 limitatamente alla detenzione della sostanza stupefacente del tipo hashish e, qualificata la detenzione della sostanza stupefacente del tipo cocaina ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato in quella di anni 4, nresi 8 di reclusion ed euro 6.000,00 di multa (la pena è stata così determinata: pena base per il più grave reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, anni 4 di reclusione ed euro 5.400,00 di multa, aumentata per la circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 ad anni sei di reclusione ed euro 8.100,00 di multa, ulteriormente aumentata per il vincolo della continuazione con il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, anni 7 di reclusione ed euro 9.000,00 di multa, diminuita per il rito alla pena finale di cui sopra).
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione avverso la pronuncia della Corte distrettuale, lamentando quanto segue.
Violazione dell’art. 591 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 585 e 172 cod. proc. pen.
La Corte d’appello, lamenta la difesa, ha erroneamente ritenuto tempestivo l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica, disattendendo la richiesta di declaratoria della sua inammissibilità.
La motivazione a sostegno del rigetto della eccezione sarebbe fondata su una interpretazione in diritto non condivisibile, in contrasto con il pacifico orientamento espresso in sede di legittimità, in base al quale, in materia di termini processuali stabiliti a giorni, la proroga prevista dall’art. 172, comma terzo, cod. proc. pen. con riferimento ai giorni festivi riguarda esclusivamente la scadenza dei termini stessi e non anche l’inizio della loro decorrenza.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del motivo di ricorso.
4. Il ricorso, fondato, deve essere accolto.
Il Giudice di primo grado ha emesso sentenza in data 24/1/2022, riservando il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione, avvenuto tempestivamente in data 21/4/2022.
Il termine di 45 giorni per proporre impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica decorre dalla scadenza del novantesimo giorno stabilito dal giudice per il deposito della sentenza ai sensi dell’art. 585, commi 1 e 2, lett. c) cod. proc. pen.
In tema di computo dei termini processuali, ai fini della valutazione della tempestività dell’impugnazione, il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale stabilito dall’art. 172, comma 4, cod. proc. pen.
Nella fattispecie in esame, scadendo il termine per il deposito della sentenza in data 24/4/2022, i quarantacinque giorni per proporre appello, decorrenti dal 25/4/2022, venivano a scadere in data 8/6/20122, essendo irrilevante il fatto che il giorno 25 aprile fosse festivo [cfr., ex multis, Sez. 2, n. 24277 del 14/05/2014, Rv. 259718:”In materia di termini processuali stabiliti a giorni, la proroga prevista dall’art. 172, comma terzo, cod. proc. pen. con riferimento ai giorni festivi riguarda esclusivamente la scadenza dei termini stessi e non anche l’inizio della loro decorrenza, che dunque non è prorogata di diritto nell’ipotesi in cui il primo giorno sia festivo. (Fattispecie, in tema di appello, in cui il prim giorno di decorrenza del termine per proporre impugnazione era festivo)”; Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020, Rv. 279874: “In tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività dell’impugnazione, il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all’art. 172, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che la proroga di
diritto del giorno festivo – in cui quest’ultimo venga a cadere – al primo giorno successivo non festivo, determina lo spostamento di un giorno anche della decorrenza del termine per l’impugnazionel.
In ragione di quanto precede, il ricorso depositato dal P.M. in data 9/6/2022 deve ritenersi intempestivo.
L’inammissibilità dell’appello del P.M. per intempestività non avrebbe consentito alla Corte di merito di riconoscere l’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. 309/90, che, pertanto, deve essere esclusa.
Discende da quanto fin qui illustrato l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell’aggravante con conseguente necessità di rideterminazione della pena inflitta all’imputato.
La Corte di Cassazione può provvedere direttamente a rideterminare la pena, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I) cod. prc. pen., elidendo l’aumento stabilito per l’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. 309/90, nel modo seguente: pena base anni 4 di reclusione ed euro 5400,00 di multa; aumentata per la continuazione con il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 3D9/90 ad anni 5 di reclusione ed euro 6300,00 di multa; ridotta per il rito ad anni 3 mesi 4 di reclusione ed euro 4200,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. 309/90, che elimina ed al conseguente trattamento sanzionatorio che determina in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro quattromiladuecento di multa.
In Roma, così deciso il 20 febbraio 2024
Il Consigliere est.
Il Presidente