Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2472 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2472 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sui ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli il 6/6/2023
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso; uditi GLYPH AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, difensori del ricorrente, che hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 6 giugno 2023 il Tribunale di Napoli ha confermato il provvedimento emesso il 24 aprile 2023 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, con cui a NOME COGNOME è stata applicata la misura cautelare
della custodia in carcere in relazione ai seguenti delitti: concorso in omicidio pluriaggravato (anche dalla “mafiosità”) di COGNOME NOME (soggetto affiliato al RAGIONE_SOCIALE, ucciso per punirlo di una relazione sentimentale con la moglie del capoRAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, quando quest’ultimo era detenuto), commesso il 27 settembre 2013 (capo A); porto di armi da fuoco, utilizzate per l’omicidio, e distruzione del cadavere dell’ucciso (capi B e C); estorsione in concorso pluriaggravata ai danni di contrabbandieri di sigarette, dai quali esigevano con metodo mafioso una “tangente” sui guadagni derivanti dall’illecita attività di contrabbando, commessa in epoca antecedente e prossima al 16 settembre 2013 ed antecedente al 26 settembre 2013 (capo D); partecipazione ad associazione ex art. 416 bis cod. pen., di stampo camorrista, “RAGIONE_SOCIALE“, successivamente confluita nella congregazione criminale nota come “RAGIONE_SOCIALE” o il “Sistema”, in Napoli nell’anno 2013 (capo E).
Avverso l’ordinanza del Tribunale hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori dell’indagato.
AVV_NOTAIO ha dedotto i seguenti motivi:
3.1. inosservanza delle norme processuali con riguardo alle intercettazioni ambientali e telefoniche, disposte nell’ambito del procedimento penale R.G.N.R. 17978/2009 dopo lo spirare dell’ultima proroga del termine delle indagini preliminari, costituenti l’unico materiale indiziario/posto a fondamento del titolo custodiale. L’eccezione di inutilizzabilità era stata ritualmente formulata al Tribunale del riesame, che l’aveva rigettata richiamando un risalente e non condivisibile precedente di legittimità (secondo cui in caso di contestazione di delitto associativo le indagini non avrebbero un termine), superato da più recenti e argomentati arresti della Cassazione. Qualora la Corte adita ritenesse sussistere un contrasto tra l’anzidetta pronuncia e la precedente sentenza numero 38865 del 2008, la questione dovrebbe essere rimessa alle Sezioni Unite;
3.2. vizi della motivazione con riguardo al reato di cui al capo E) dell’imputazione provvisoria. Il Tribunale non avrebbe motivato in ordine all’eccezione relativa alla contestazione a catena e, in particolare, alla connessione qualificata tra il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso (capo E – ord. 127/2023) e quello di estorsione aggravata (capo A – ord. 63/2022).
AVV_NOTAIO ha dedotto i seguenti motivi:
4.1. inutilizzabilità delle intercettazioni – poste a fondamento della piattaforma di gravità indiziaria – in quanto atti di indagine eseguiti dopo la scadenza dei termini ex artt. 406 e 407 cod. proc. pen.;
4.2. violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione alla gravità indiziaria per i reati contestati al ricorrente. La piattaforma indiziaria in ordine a reati di cui ai capi A), B), C) e D) si baserebbe soltanto sul materiale captativo inutilizzabile, essendo inattendibili le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, che, peraltro, non avrebbe indicato il ricorrente come presente il giorno dell’omicidio di NOME COGNOME; inoltre, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le intercettazioni, richiamate nel provvedimento impugnato, non avrebbero una valenza tale da confortare l’assunto accusatorio in merito alla gravità indiziaria della partecipazione al sodalizio contestato. Il Tribunale, per di più, non avrebbe neanche dato risposta alle deduzioni difensive relative anche alle aggravanti contestate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
A fronte della eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite a partire dall’agosto del 2013, successivamente alla scadenza dei termini di indagine, il Tribunale di Napoli ha ritenuto che, pur essendo tali indicazioni temporali corrette, «le intercettazioni sono state, tuttavia, legittimamente autorizzate e prorogate, così da essere pienamente utilizzabili perché disposte per un reato permanente quale l’associazione a delinquere di stampo mafioso».
A tale riguardo il Tribunale del riesame ha richiamato una sentenza di questa Sezione secondo cui, in caso di reato permanente, i termini delle indagini hanno durata per il tempo in cui permane la consumazione (Sez. 6, n. 38865 del 7 ottobre 2008, Magri, Rv. 241751 – 01).
Siffatta conclusione non può essere condivisa, come già osservato da questa Sezione nella sentenza del 22 novembre 2023, con cui sono stati accolti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME, coindagati con il ricorrente, che hanno proposto doglianze sovrapponibili a quelle oggetto del presente ricorso.
In quest’ultima pronuncia del 22 novembre 2023 si è rimarcato, infatti, che il precedente, richiamato dal Tribunale di Napoli, è stato oggetto di meditata riconsiderazione con una recente sentenza, sempre di questa Sezione (n. 12080 del 15/12/2022 – dep. 2023, COGNOME ed altri), in cui si è ritenuto che
l’orientamento espresso nella sentenza del 2008 «non possa essere condiviso in quanto il principio da esso dettato – che non sembra tenere in adeguata considerazione le previsioni di cui agli artt. 405 ss. cod. proc. pen. – avrebbe l’effetto di cancellare, nei reati permanenti, il termine di durata delle indagini preliminari, termine che è collegato ad ineludibili garanzie per il soggetto indagato».
Come ricordato nell’anzidetta sentenza emessa nei confronti dei coindagati, nella pronuncia del 15 dicembre 2022 si è anche rilevato che – in riferimento all’iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen. del reato di cui all’art. 416 cod. pen. e al superamento dei termini di svolgimento delle indagini preliminari, protratto di fatto fino alla cessazione della consumazione del reato – questa Sezione (sent. n. 13844 del 24 gennaio 2018, COGNOME, non massimata) ha precisato che anche nel procedimento relativo a reati permanenti «opera tutto il sistema processuale delle decorrenze e delle proroghe delle scadenze previste dagli artt. 405, comma 2, 406 e 407 cod. proc. pen., così che, comunque, non potrebbe mai superarsi il termine massimo biennale di cui all’art. 407, comma 2 cod. proc. pen.. In tal senso va anche rilevato che la necessità che le indagini preliminari si svolgano entro i termini stabiliti dalla legge è ora ulteriormente evidenziata dalla nuova disciplina della “retrodatazione dell’iscrizione”, volta appunto ad evitare che una iscrizione ritardata del nominativo della persona indagata possa consentire lo svolgimento, di fatto, di indagini per un periodo più lungo di quello fissato dalla legge (art. 335 quater cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022)».
Il principio sopra riportato è stato poi ribadito da Sez. 6, n. 10687 del 18/01/2023, COGNOME e, da ultimo, da Sez. 2, n. 26029 del 26/05/2023, P.M. c. COGNOME, che ha indicato come « la giurisprudenza più recente è orientata, in termini plausibili, nel senso che non può essere condivisa la tesi, pur effettivamente affacciatasi in alcune pronunce di questa Corte, secondo cui, qualora si proceda per un reato permanente, com’è nel caso dell’associazione mafiosa, l’esecuzione delle indagini deve intendersi autorizzata per tutta la durata della condotta. In tal modo, infatti, il dettato dell’art. 407, cod. pro pen., che non prevede eccezioni al principio della durata predeterminata delle indagini preliminari in relazione alla tipologia dei reati, ma soltanto un tempo più ampio per alcune fattispecie più complesse e/o di maggior allarme sociale, verrebbe di fatto aggirato (Sez. 6, n. 10687, dep. 18/01/2023, COGNOME, n. 10687; Sez. 6, n.12080 del 15/12/2022)».
Tale principio, come già avvenuto con la sentenza del 22 novembre 2023, deve essere qui confermato non solo perché è stato recepito da plurime e recenti
sentenze, a fronte del precedente del 2008 rimasto isolato, ma soprattutto perché è l’unico conforme alla disciplina normativa come sopra ricostruita.
Deve precisarsi che l’eccezione relativa alla inutilizzabilità degli atti di indagine risulta anche tempestivamente formulata dagli indagati in sede di richiesta di riesame.
Invero, l’inutilizzabilità nel giudizio cautelare degli atti compiuti dopo l scadenza dei termini delle indagini è rilevabile esclusivamente su eccezione di parte, che deve essere proposta immediatamente dopo il compimento dell’atto o nella “prima occasione utile”, da individuarsi – si è precisato – non nell’interrogatorio di garanzia, che ha una funzione meramente difensiva e che è preceduto dal solo deposito degli atti, ma nel riesame, al quale è demandato l’esercizio dinamico delle prerogative difensive in funzione delle quali è anche previsto il diritto al rilascio delle copie degli atti, depositati con la richi cautelare (così, Sez. 6, n. 40500 del 24 settembre 2019, Barletta, Rv. 277345). in senso conforme, Sez. 6, n. 12080 del 15/12/2022 dep. 2023, citata).
Alla luce delle considerazioni che precedono deve rilevarsi, quindi, che, nel caso in esame, le intercettazioni, autorizzate quando erano ormai scaduti i termini – ancorché prorogati – delle indagini preliminari, non sono utilizzabili.
Ne discende che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio affinché il Tribunale del riesame verifichi quali atti di indagine risultino utilizzab (in quanto compiuti prima della scadenza del termine delle indagini) e quali no e, all’esito di detta operazione, valuti se, eliminati dalla piattaforma indiziaria gl atti di indagine “tardivi”, possano ancora ritenersi configurabili a carico del ricorrente le fattispecie oggetto degli addebiti provvisori, posti a fondamento della disposta custodia cautelare.
Tale conclusione va adottata con riferimento a tutte le contestazioni cautelari formulate, atteso che nell’ordinanza impugnata le intercettazioni sono ampiamente prese in considerazione per tutti gli addebiti, essendo, quindi, necessaria una complessiva rivalutazione che, involgendo profili di merito, non può essere compiuta da questa Corte.
Il disposto annullamento assorbe le altre censure formulate in entrambi i ricorsi.
La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen..
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 14/12/2023