Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8978 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8978 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di NOME NOME, nato a Lagonegro il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 27.4.2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui, in data 5.2.2019, il Tribunale di Paola aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile del delitto di truffa a lui ascritto e, con le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.000 di multa oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile subordinando altresì il beneficio della sospensione condizionale della pena e quello della non menzione della condanna al pagamento della somma di euro 14.000 in favore di NOME COGNOME;
ricorre per cassazione NOME COGNOME tramite il difensore che deduce:
2.1 nullità della sentenza per violazione del contraddittorio: rileva che l’imputato non è stato raggiunto dalla citazione per il giudizio di appello né il difensore vi aveva partecipato avendone avuto contezza soltanto in via incidentale;
2.2 mancato rilievo della prescrizione: rileva che il reato era estinto per prescrizione come sostenuto dal PG;
2.3 erronea valutazione RAGIONE_SOCIALE prove sotto molteplici profili che avrebbero dovuto portare all’assoluzione dell’imputato per non aver commesso il fatto: rileva che i giudici di merito sono pervenuti a ritenere la responsabilità del ricorrente sulla scorta di argomentazioni discordanti e di prove controverse e lacunose;
2.4 assenza dell’elemento soggettivo ed oggettivo del delitto contestato: rileva che nel caso di specie non è stata acquisita certezza sulla prova della responsabilità del ricorrente fondata sulla sola deposizione della persona offesa caratterizzata da numerose aporie; aggiunge che non è configurabile il dolo eventuale;
2.5 illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto al trattamento sanzionatorio;
la Procura AVV_NOTAIO ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile perché tardivo.
La sentenza impugnata è stata pronunciata in data 27.4.2022 con termine di novanta giorni riservato per il deposito della motivazione tempestivamente depositata in data 9.6.2022.
Ne deriva che, in forza del combinato disposto degli artt. 544, comma terzo, e 585, comma primo, lett. c), e comma 1-bis, cod. proc. pen., il termine per impugnare la sentenza era pari a sessanta giorni che, di conseguenza, era scaduto il 26.10.2022.
Il ricorso, invece, è stato presentato il 19 settembre 2023.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 14.2.2024