Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6485 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6485 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 del TRIBUNALE di MILANO
RAGIONE_SOCIALE ,- parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Con sentenza del 21 giugno 2023 il Tribunale di Milano ha applicato a NOME e a NOME, su loro richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione ed euro quattromila di multa ciascuno per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro e confisca del denaro oggetto di vincolo a norma dell’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza è stato proposto con unico atto ricorso congiunto dagli interessati, lamentando l’errata qualificazione giuridica dei fatti ovvero l mancat assoluz ne perché il fatto non sussiste e l’illegalità della misura di ct, GLYPH com sicurezza el denaro in sequestro ai sensi dell’art. 240 cod. pen..
I ricorsi (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) sono inammissibili perché proposti senza l’osservanza dei termini di impugnazione.
Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con motivazione contestuale, a norma dell’art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., di quindici giorni, decorre dalla lettura, all’udienza del giugno 2023, del dispositivo e della conseguente motivazione (Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, Rv. 273934 – 02) e dunque scadeva il 6 luglio 2023. I ricorsi sono stati presentati in data 7 luglio 2023, e dunque sono tardivi e quindi inammissibili.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
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