Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15300 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15300 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SASSOCORVARO il 03/01/1992
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 03/07/2024, la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma dell sentenza del Tribunale di Rimini del 16/10/2023, rideterminava la pena n: i confronti NOME in mesi 2 di arresto ed euro 2.400,00 di ammenda, con sos. tituzione della pena detentiva in euro 3.000,00 di ammenda e così complessivamente eur ) 5.400,00 di ammenda, confermando nel resto la decisione impugnata.
L’imputato risulta libero- presente nel processo di primo grado.
All’imputato era stato contestato il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), 2 sexies D.Lgs. 285/1992 per aver condotto l’autovettura Renault Laguna, targati: TARGA_VEICOLO, in stato di ebbrezza alcolica (tasso prima prova 1,38 g/I e seconda prova 1,35 g/l), in Riccion 14/08/2021, con l’aggravante di aver commesso il fatto in ora notturna (ore 04 20 circa) e aver provocato un incidente stradale.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, articolando tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce mancanza, contraddittoriet i o manifes illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p. per aver il Giudice d’Appell l’esistenza dell’elemento oggettivo, in quanto l’imputato non stava guidandc al momento dell’intervento delle forze dell’ordine, essendo fermo al margine della strada con lue amici.
2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta erronea applicazione della le gge penale art. 606, lett. b), c.p.p. per non aver il Giudice d’Appello applicato la scrimil onte dell’art. 51 c.p. e/o dell’art. 131-bis c.p.
2.3 Con il terzo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale ex 606, lett. b), c.p.p. per mancato riconoscimento dei benefici di legge.
3. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso è tardivo, in quanto la sentenza impugnata è stata emessa il 3 lu jlio 2024, motivazione riservata in 90 giorni, ed è stata depositata il 12 settembre 2024; il termine impugnare ha iniziato a decorrere, pertanto, ex art. 585, comma 2, lett. c), cc:i. proc. dal 1 ottobre 2024; il termine per impugnare concesso all’imputato presente, pi iri a 45 gi ex art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è scaduto, pertanto, il 16 no fembre 2 mentre il ricorso, come da attestazione di cancelleria in calce alla sentenza innpu gnata, è s depositato il 30/11/2024.
Occorre aggiungere che in primo grado l’imputato risultava presente, non pc tendo dunque trovare applicazione la previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. pr )c. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputai o giudica assenza e che nel caso di specie la Corte di appello ha proceduto in camera di consiglio, co rito cartolare ex art. 23 bis I.n. 176 del 2020, non essendo stata formulata dalle parti ric di trattazione orale né avendo l’imputato manifestato la volontà di comparire. COGNOME op anche il principio secondo cui «in tema di impugnazioni, la previsione di cui all’ari 585, co
1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l’impugnazion e del dife dell’imputato giudicato in assenza, non trova applicazione per il ricorso in cass izione av
le pronunce rese all’esito di giudizio di appello celebrato in udienza camerale r on partec nel vigore del rito emergenziale di cui all’art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. .37,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, se la dichiarazione di assenza non sia stata effettua nelle modalità previste agli artt. 420 e 420-bis cod. proc. pen.» (Sez. 7, )rd. 15
07/12/2023 – dep. 12/01/2024, Procida, Rv. 285606 – 01).
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 co
, 1.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisanc osi assenza di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000)
versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament.) delle sp processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammen Je.
Così deciso il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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Il residente