Termini Impugnazione Reati Associativi: Quando la Sospensione Feriale Non si Applica
La gestione dei termini processuali è un aspetto cruciale della difesa penale, e un errore può avere conseguenze definitive. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale riguardo i termini impugnazione reati associativi, chiarendo quando non è possibile beneficiare della sospensione feriale. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un indagato, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per reati legati al traffico di stupefacenti, tra cui il delitto associativo previsto dall’art. 74 del d.P.R. 309/1990, si vedeva confermare la misura da un’ordinanza del Tribunale di Roma in data 17 luglio 2025. Tramite il suo difensore, l’indagato proponeva ricorso per cassazione avverso tale provvedimento.
Tuttavia, il ricorso veniva depositato telematicamente solo il 10 settembre 2025, ben oltre il termine di legge.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile per Tardività
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito delle doglianze difensive. La ragione è netta e procedurale: il mancato rispetto del termine perentorio per l’impugnazione.
Il Calcolo dei Termini e la Sospensione Feriale
L’articolo 311 del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali deve essere proposto entro 10 giorni dalla notificazione del provvedimento. Nel caso di specie, la notifica all’indagato e al suo difensore era avvenuta il 7 agosto 2025. Il termine per impugnare scadeva quindi il 17 agosto 2025.
La difesa ha evidentemente contato sulla sospensione feriale dei termini (dal 1 al 31 agosto), che avrebbe posticipato la scadenza. Tuttavia, la Corte ha smontato questa tesi, evidenziando un’eccezione cruciale.
L’Eccezione per i Reati di Criminalità Organizzata e i termini impugnazione reati associativi
La legge n. 742 del 1969, che disciplina la sospensione feriale, prevede all’articolo 2 un’importante deroga. La sospensione non si applica ai procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, specialmente per le impugnazioni di provvedimenti cautelari.
Il punto centrale della sentenza è la definizione di “criminalità organizzata” ai fini di questa norma. La Corte ha ribadito un orientamento consolidato: tale nozione non comprende solo i reati di stampo mafioso, ma si estende a qualsiasi tipo di associazione per delinquere, inclusa quella finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990).
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha motivato la sua decisione sulla base della ratio legis della norma che esclude la sospensione feriale. L’intento del legislatore è quello di assicurare una trattazione rapida e prioritaria per i procedimenti che riguardano fenomeni criminali di particolare allarme sociale e che incidono sulla libertà personale degli indagati. La natura associativa del reato contestato è l’elemento che qualifica il procedimento come urgente e non soggetto a pause estive.
Di conseguenza, il termine di 10 giorni per l’impugnazione è decorso regolarmente anche durante il mese di agosto, senza interruzioni. La presentazione del ricorso il 10 settembre era, pertanto, irrimediabilmente tardiva.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame offre un monito fondamentale per gli operatori del diritto. Nei procedimenti per reati associativi, compresi quelli in materia di stupefacenti, i termini per le impugnazioni, specialmente avverso misure cautelari, sono perentori e non beneficiano della sospensione feriale. Un errore di calcolo può portare all’inammissibilità del ricorso, precludendo ogni possibilità di far valere le proprie ragioni nel merito. Oltre all’impossibilità di ottenere una revisione del provvedimento, l’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000,00 euro.
I termini per impugnare un’ordinanza di custodia cautelare sono sempre sospesi durante il periodo feriale?
No. La sentenza chiarisce che per i procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, inclusa l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90), la sospensione feriale non si applica ai termini di impugnazione.
Cosa si intende per ‘reati di criminalità organizzata’ ai fini della non applicazione della sospensione feriale?
La Corte specifica che la nozione non si limita ai soli reati di stampo mafioso, ma include qualsiasi tipo di associazione per delinquere, come quella prevista dalla legge sulla droga, che abbia carattere strutturato e finalizzato alla commissione di delitti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso presentato oltre i termini previsti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta non solo l’impossibilità per il giudice di esaminare il merito della questione, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37781 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37781 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/10/2025
Oggi,
SENTENZA
20 NV, 2025
IL FUNZIONI avverso l’ordinanza del 17/07/2025 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME. sul ricorso proposto da NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA; Lu a DIZP , INDIRIZZO
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17 luglio 2025, il Tribunale di Roma confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip dello stesso Tribuna il 20 novembre 2025, per reati di cui agli artt. 73, comma 4, e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso l’ordinanza l’indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso p cassazione in data 10 settembre 2025, chiedendone l’annullamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché proposto senza l’osservanza del termine di 10 giorni dalla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento, fissato dall’art. 311, comma 1, cod. proc. penale.
Nel caso di specie la notificazione è avvenuta al difensore e all’indagato in data 7 agosto 2025, mentre il ricorso è stato trasmesso in via telematica il 10 settembre 2025.
Né può trovare applicazione nel caso di specie la sospensione feriale dei termini, perché si procede ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, reato di criminalità organizzata. Infatti, ai fini dell’applicazione dell’art. 2, secondo comma, della legge n. 742 del 1969, che prevede l’esclusione anche per i termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di cautelare della sospensione feriale dei termini procedurali nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, quest’ultima nozione identifica non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata, oltre i delit associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma anche qualsiasi tipo di associazione per delinquere, con l’esclusione del mero concorso di persone nel reato (ex multis, Sez. 3, n. 36927 del 18/06/2015, Rv. 265023).
Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/10/2024