Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29610 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29610 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 novembre 2023, la Corte di appello di Firenze dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Livorno che l’aveva ritenuto colpevole del delitto di bancarotta ascrittogli, per l’assunta tardività del medesimo, inviato a mezzo di lettera raccomandata del 1 giugno 2021 da Pisa, quando il termine era scaduto il giorno prima, il 31 maggio 2021.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, eccependo, con l’unico motivo, la nullità dell’ordinanza impugnata considerando che l’appello era stato depositato, di persona, dal difensore il 28 maggio 2021, e quindi in termine, presso la cancelleria del Tribunale di Pisa e non spedito alla medesima a mezzo del servizio postale.
La data del 1 giugno 2021 era quella apposta sulla missiva con la quale il Tribunale di Pisa aveva inviato l’atto depositato alla Corte d’appello.
Come era all’epoca consentito dall’art. 582, comma 2, cod., proc. pen. pur se ora abrogato dal d.lgs. n. 150/2022.
Il processo si era poi svolto a trattazione scritta e nel decreto di citazione non era stata enunciato il motivo di inammissibilità poi rilevato con l’ordinanza impugnata.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale di Livorno, con il dispositivo letto all’udienza del 14 gennaio 2021, si era riservato di depositare le motivazioni della sentenza, nel termine massimo previsto dall’art. 544, comma 3, cod. proc. pen., di novanta giorni.
Termine che era scaduto il 14 aprile 2021 (pur se la sentenza era stata depositata fin dal 22 febbraio 2021).
Dal 14 aprile 2021 decorreva, pertanto, il termine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 585, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. per proporre impugnazione.
L’inammissibilità dell’appello era stata desunta dalla Corte distrettuale per essere stato spedito l’atto, con raccomandata (allora prevista dall’abrogato art. 582 cod. proc. pen.), solo il 1 giugno 2021 e, quindi, dopo la scadenza del termine avvenuta il 31 maggio 2021 (il giorno feriale successivo al 30 maggio 2021, il 45esimo giorno successivo al 14 aprile).
Solo che la raccomandata non era stata inviata alla Corte dal difensore dell’imputato ma dal Tribunale di Pisa presso il quale, il precedente 28 maggio 2021 (come emerge dal timbro di cancelleria apposto sull’atto stesso), era stato depositato come, in allora, era consentito dall’oggi abrogato art. 582, comma 2, cod. proc. pen.
L’atto di appello, dunque, era stato tempestivamente proposto e l’ordinanda impugnata deve essere annullata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Firenze per il giudizio.
Così deciso, in Roma il 15 aprile 2024.