Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27746 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27746 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME, nato in Cina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2024 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore di Lu NOME, la quale si è riportata al ricorso e ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni in esso rassegnate;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 05/02/2024, la Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza del 14/07/2020 del Tribunale di Napoli con la quale NOME era stato condannato alla pena di cinque mesi di reclusione ed C 300,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di ricettazione (ritenuta la circostanz attenuante della particolare tenuità del fatto di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen.) e di commercio di prodotti con segni falsi (in particolare, di 81 cover per telefoni cellulari recanti i marchi contraffatti di note imprese).
Avverso tale sentenza del 05/02/2024 della Corte d’appello di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., l’inosservanza degli artt. 161, comma 4, e 601 dello stesso codice per «omessa notifica all’imputato appellante».
Il ricorrente lamenta che il decreto di citazione all’imputato appellante è stato notificato mediante consegna al difensore, ai sensi del comma 4 dell’art. 161 cod. proc. pen., a mezzo della EMAIL, trasmessa all’indirizzo dello stesso difensore, delle ore 11:25 del 02/02/2024, perciò «non rispettando i termini di comparizione», il che aveva «impedito l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa equivalendo ad omessa citazione».
Il Lu precisa che la sua mancata citazione per il giudizio di appello era stata rilevata dalla Corte d’appello di Napoli nelle precedenti udienze del 28/10/2022 e del 12/04/2023, come risulta dai relativi, allegati, verbali.
Il ricorrente rappresenta altresì che la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi del comma 4 dell’art. 161 cod. proc. pen., «non preceduta dalla verifica dell’insufficienza o dell’inidoneità della dichiarazione d elezione di domicilio dell’imputato, trattandosi di vizio che integra l’omessa citazione di quest’ultimo e che incide sulla formazione del contraddittorio è un vizio insanabile».
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 131-bis e 133 cod. pen., l’«omessa motivazione» in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Napoli, col negare la particolare tenuità del fatto «in ragione sia del rilevante numero dei prodotti contraffatti ricettati, sia delle particolari modalità di manifestazione della condotta» (pag. 4 della sentenza impugnata): a) da un lato, ha valorizzato un elemento, quello del «numero dei prodotti contraffatti e ricettati», che non sarebbe previsto dall’art. 133 cod. pen. (cui l’art. 131-bis cod. pen. rimanda per la valutazione dell’entità del danno), nel quale «non vi è alcun riferimento al dato numerico»; b) dall’altro lato, avrebbe «utilizza una mera formula vaga ed indeterminata riferendosi alle “particolari modalità di manifestazione della condotta”».
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., e con riferimento all’art. 62-bis cod. pen., l’«omessa motivazione» in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Nell’evidenziare come la Corte d’appello di Napoli, nel motivare tale mancato riconoscimento, abbia valorizzato il fatto che l’imputato, «assente nell’arco di tutto il procedimento», «non ave mostrato segni di resipiscenza o atteggiamenti collaborativi», il ricorrente deduce il «difetto di motivazione non essendo stat neanche richiamati gli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti ai fini dell’esclusione del riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. Senza considerare la mancata notifica degli atti ai sensi dell’art. 601 cpp nei termini di legge».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché è proposto per motivi non consentiti o manifestamente infondati.
Il primo motivo non è consentito.
2.1. Esso non è consentito, anzitutto, nella parte in cui il ricorrente deduce che la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi del comma 4 dell’art. 161 cod. proc. pen., «non preceduta dalla verifica dell’insufficienza o dell’inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell’imputato, trattandosi di vizio che integra l’omessa citazione di quest’ultimo e che incide sulla formazione del contraddittorio è un vizio insanabile».
Tale deduzione è, infatti, del tutto generica, atteso che essa è costituita dalla mera affermazione di un principio valevole in via generale, senza che il ricorrente abbia lamentato che lo stesso principio sia stato effettivamente violato nel caso di specie né abbia specificato per quali ragioni lo sarebbe stato.
2.2. Il motivo non è consentito neppure nella parte in cui, con esso, si lamenta la tardività della citazione all’imputato appellante, la quale equivarrebbe «ad omessa citazione».
Dall’esame degli atti del procedimento – permesso e, anzi, imposto dalla natura processuale del vizio denunciato – risulta che, all’udienza del 12/04/2023, la Corte d’appello di Napoli, rilevato che non vi era prova della notificazione all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello (come era già stato riscontrato alla precedente udienza del 28/10/2022), rinviava la trattazione del processo all’udienza del 05/02/2024, «con nuova notifica all’imputato».
Tale nuova notifica imponeva il rispetto del termine per comparire che è previsto dal terzo periodo del comma 3 dell’art. 601 cod. proc. pen.
Ciò posto, si deve rilevare come tale termine dilatorio non sia stato nella specie rispettato, atteso che, come è stato esattamente indicato dal ricorrente, il decreto di citazione per il giudizio di appello risulta essere stato notificat all’imputato, mediante consegna al difensore, ai sensi del comma 4 dell’art. 161 cod. proc. pen., a mezzo della PEC, solo il 02/02/2024.
Tuttavia, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, tale inosservanza della normativa processuale, cioè il mancato rispetto del termine a comparire previsto dal comma 3 dell’art. 601 cod. proc. pen., non «equivale ad omessa citazione», ma, come è stato chiarito dall’ormai prevalente e più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, che è condivisa dal Collegio, integra una nullità di ordine generale relativa all’intervento dell’imputato, la quale deve essere rilevata o dedotta entro i termini che sono previsti dall’art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. 2, n. 49644 del 02/11/2023, COGNOME, Rv. 285674-02; Sez. 2, n. 48275 del 20/10/2023, COGNOME, Rv. 285585-01; Sez. 1, n. 6613 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 283988-01; Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283349-01).
La menzionata sentenza COGNOME (Sez. 2, n. 48275 del 20/10/2023, COGNOME, cit.) ha altresì precisato che, nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il mancato rispetto del termine di venti (ora quaranta) giorni stabilito dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., dando luogo – come si è detto – a una nullità di ordine generale relativa all’intervento dell’imputato, è deducibile dal difensore solo con il primo atto utile, sia esso una memoria ovvero le conclusioni ex art. 23-bis della legge 18 dicembre 2020, n. 176, sicché l’eccezione proposta con il ricorso per cassazione è tardiva (nella specie, la Corte ha ritenuto sanata la nullità conseguente alla tardività della citazione in appello sul rilievo che il difensore aveva omesso di inviare richiesta di rinvio ovvero di trattazione orale).
Richiamati tali principi, poiché dall’esame degli atti processuali non risulta che la nullità in considerazione sia stata dedotta nel giudizio dì appello, essa si deve reputare essere stata sanata, con la conseguenza che l’eccezione, in quanto proposta solo con il ricorso per cassazione, si deve ritenere ormai tardiva.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
L’art. 131-bis, primo comma, cod. pen., stabilisce che la punibilità è esclusa (nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla suddetta pena) quando l’offesa è di particolare tenuità «per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma», cod. pen.
Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio su tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01).
Ciò posto, si deve rilevare come la Corte d’appello di Napoli abbia negato la particolare tenuità del fatto che era stato attribuito all’imputato proprio tenendo conto di tali elementi, segnatamente: a) dell’entità del danno o del pericolo, la quale, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, risulta evidentemente dovere essere valutata anche in funzione del «numero dei prodotti contraffatti e ricettati»; b) delle modalità della condotta, in ordine alle qual diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, la Corte d’appello di Napoli non si è limitata a «utilizza una mera formula vaga ed indeterminata», ma ha specificato come le stesse modalità fossero costituite dal fatto che l’imputato aveva posto in essere un’attività di vendita dei beni contraffatti la quale era da lui svolta in un contesto illecito ed era caratterizzata da una non marginale potenzialità offensiva.
Tale motivazione non integra alcuna inosservanza o erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e non risulta né contraddittoria né manifestamente illogica, sicché si sottrae a censure in questa sede di legittimità e, in particolare per quanto si è detto, a quelle che sono state avanzate dal ricorrente.
4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di cassazione ha statuito che il mancato riconoscimento di esse può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62-bis disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986-01; Sez. 3 n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610-01).
Ciò è quanto ha legittimamente fatto la Corte d’appello di Napoli, la quale ha appunto osservato come, a fronte di quanto era complessivamente emerso nel corso del giudizio, non fossero «ravvisa elementi positivi valorizzabili ai fi della concessione delle circostanze ex art. 62 bis c.p.», atteso anche il fatto che l’imputato non aveva mostrato alcun atteggiamento collaborativo o segno di resipiscenza.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13/06/2024.