Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37935 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37935 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/10/2025
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
Ercole NOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1119/2025
NOME COGNOME
UP – 08/10/2025
NOME COGNOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a LETTERE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 24/01/2025 della Corte d’appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni trasmesse dal Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo lÕannullamento della sentenza impugnata limitatamente al tema della mancata applicazione al caso di specie del comma 5 dellÕart 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
1.Giudicato con il rito abbreviato per il reato di cui allÕart 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 per aver concorso nella detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina in origine contestata anche a NOME COGNOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME è stato assolto dal Tribunale di Torre Annunziata per non aver commesso il fatto.
In particolare, ad avviso del Tribunale, lÕimputato sarebbe stato protagonista di una connivenza non punibile rispetto alla detenzione della detta sostanza, unicamente ascrivibile al COGNOME, che, giudicato separatamente, ebbe a patteggiare la pena.
Interposto appello da parte della Procura competente, con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha riformato la decisione appellata, condannando NOME COGNOME alla pena ritenuta di giustizia.
Propone ricorso la difesa dellÕimputato e adduce tre diversi motivi.
3.1. Con il primo motivo si rimarca lÕintegrale pretermissione della memoria difensiva trasmessa dalla difesa il 23 gennaio 2025 con la quale si adduceva lÕinammissibilitˆ dellÕappello per lÕaspecificitˆ dei motivi e si rimarcava, tra le altre cose, la necessaria riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dellÕart. 73 citato, in linea con la decisione assunta nei confronti del concorrente COGNOME, circostanza integralmente trascurata dalla Corte del merito.
3.2. Con il secondo motivo si lamenta lÕassenza di una motivazione rafforzata tale da consentire il ribaltamento della decisione assolutoria assunta in primo grado.
3.3. Con lÕultimo motivo si rivendica, in linea con quanto prospettato giˆ in appello, la riqualificazione del fatto ai sensi del citato comma 5 dellÕart 73, alla luce di una omogenea valutazione delle condotte ascrivibili ai due concorrenti giacchŽ la decisione assunta darebbe altrimenti corpo ad un conflitto di giudicati sullo stesso fatto.
1.Il ricorso riposa su censure quantomeno infondate e non merita, in coerenza, lÕaccoglimento.
Il primo motivo è inammissibile per più ragioni.
2.1. La disamina degli atti trasmessi a questa Corte non ha consentito di riscontrare lÕavvenuto deposito della memoria la cui disamina, nellÕassunto sotteso alla censura, sarebbe stata integralmente pretermessa dalla Corte del merito.
2.2. In ogni caso, anche a ritenere incompleta la detta trasmissione, giˆ guardando alla prospettazione emergente dal ricorso, si perviene alla conclusione della inammissibilitˆ della doglianza.
Evidenza la difesa che la citata memoria sarebbe stata depositata il 23 gennaio 2025, e, dunque, il giorno prima della udienza fissata per la trattazione cartolare dellÕappello (in esito ad un precedente rinvio).
Ne emerge, in coerenza, la tardivitˆ.
L’art. 598cod. proc. pen., introdotto dall’art. 34, co. 1, lett. c) del D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 ed applicabile ratione temporis, infatti, ha riprodotto la medesima scansione temporale dettata, in precedenza, dalla normativa emergenziale (art. 23-bis, comma 2, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), prevedendo, al primo comma, che Òa corte provvede sull’appello in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall’articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell’udienza, il procuratore generale presenta le sue
richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replicaÓ.
Ci˜ premesso, questa Corte ha avuto modo di precisare che nel rito a trattazione scritta i termini per il deposito delle memorie e delle conclusioni delle parti, pur in mancanza di espressa indicazione, devono ritenersi perentori, essendo imprescindibilmente funzionali a consentire il corretto dispiegarsi del contraddittorio, sicchŽ il deposito tardivo esime il giudice dal tenere conto delle dette iniziative difensive ai fini della decisione (Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, Rv. 286664, Sez.6, n. 18483 del 29/3/2022, COGNOME, Rv. 283262, in motivazione, Sez.4 n.10022 del 6/02/2025; Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024).
Ne consegue che le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione del rispetto dei termini di quindici e cinque giorni “liberi” prima dell’udienza, devono considerarsi tardive e, pertanto, non possono essere prese in considerazione.
2.3. Vero è che il ricorso, facendo leva sulla detta memoria, introduce comunque un tema di giudizio Ð quello inerente alla specificitˆ dei motivi riguardanti lÕappello interposto dalla parte pubblica- che in tesi deve ritenersi comunque scrutinabile da questa Corte, tenuta a verificare, ora per allora, anche dÕufficio, le ragioni di pregiudiziale inammissibilitˆ del gravame definito, nel merito, dalla sentenza impugnata.
LÕassunto difensivo non coglie comunque nel segno.
Ci˜ non solo perchŽ non risultano puntualizzate le ragioni di tale ritenuta aspecificitˆ, prospettata unicamente facendo riferimento al portato della detta memoria assertivamente depositata in appello, senza tuttavia riprodurne i contenuti; anche e soprattutto, perchŽ ne risulta smentita la fondatezza, alla luce del portato della decisione gravata, che, scrutinando le doglianze proposte dallÕappello, nel pervenire al ribaltamento dellÕassoluzione decretata, ha analizzato con puntualitˆ il portato della decisione appellata finendo, dunque, per dare adeguato conto della specificitˆ delle censure prospettate con il gravame di merito.
Tale ultima considerazione porta alla inammissibilitˆ anche del secondo motivo di ricorso, il cui assunto è generico e aspecifico.
Il ricorso, infatti, anche , non si confronta con la decisione impugnata, trascurando di evidenziare i punti della sentenza appellata non puntualmente disattesi e superati dalle contrarie valutazioni rese dalla Corte del merito nel pervenire al ribaltamento della sentenza di assoluzione, assunta facendo una coerente applicazione della regola di giudizio di cui allÕart. 533 comma 1 cod. proc. pen.
E ci˜, nel caso, assume ancor più rilievo ove si consideri che la riforma della sentenza appellata risulta giustificata non tanto facendo leva su essenziali differenze nel ricostruire la vicenda a giudizio, quanto su un diverso segno delle valutazioni in diritto spese nel giudicare il contributo concorsuale da ascrivere al ricorrente rispetto alla detenzione in contestazione.
Valutazioni che questa Corte condivide appieno e che il ricorso manca di contrastare, relegando ai margini della immediata inconferenza il prospettato rilievo inerente al difetto di una motivazione rinforzata utile a sostenere la condanna decretata in appello.
LÕultimo motivo di ricorso è infondato in diritto e generico nella relativa prospettazione.
La lettura della decisione gravata dˆ conto, in primo luogo, della certa conoscenza, da parte della Corte del merito, della diversa qualificazione data al medesimo fatto nel separato giudizio con il quale è stata definita, ai sensi dellÕart. 448 cod. proc. pen. la posizione del concorrente NOME COGNOME.
Ci˜ malgrado, senza per il vero confrontarsi esplicitamente con tale diversa valutazione, si è ritenuto, con argomentare estrano a vizi interpretativi in punto di diritto, oltre che puntuale e affatto illogico, di escludere la possibilitˆ di ricondurre la detenzione in contestazione alla ipotesi lieve di cui al quinto comma del citato art. 73.
4.1. La difesa, nel contestare tale conclusione, muove da un assunto in diritto errato: il possibile conflitto tra giudicati quanto alla medesima situazione in fatto. Ma tale affermazione non tiene conto del fatto che, una volta separate le posizioni processuali dei due concorrenti in conseguenza delle diverse scelte in rito privilegiate dalle rispettive difese, ciascun decidente manteneva autonomia di giudizio rispetto alle relative valutazioni in punto di diritto, rilevando al fine, nellÕottica di un possibile, futuro, conflitto tra giudicati, i soli contrasti riguardanti una ricostruzione del fatto non coincidente tra le due decisioni.
4.2. Una tale conclusione, nel caso, peraltro, assume toni ancora più radicali se si considera la possibilitˆ, da ultimo confermata da questa stessa Corte a sezioni unite, che le posizioni dei due ricorrenti, anche nellÕambito proprio del
possano assumere una veste giuridica diversa proprio con riguardo alla configurabilitˆ dellÕipotesi lieve considerata dalla disposizione in oggetto (Sentenza n. 27727 del 14/12/2023, dep 2024,Rv. 286581,COGNOME)
.
4.3. Tali considerazioni in diritto imponevano alla parte ricorrente sia di confrontarsi con lÕargomentare speso in sentenza nel ritenere non applicabile alla specie la qualificazione rivendicata con lÕappello; sia di indicare, con la dovuta
specificitˆ, i presupposti in fatto che nel caso rendevano manifestamente illogica la decisione assunta, considerata la posizione e il contributo fattuale riferibile al soggetto giudicato esternamente.
Aspetti questi integralmente pretermessi dal ricorso.
Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos’ è deciso, 08/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME