Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18620 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18620 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a AVV_NOTAIO il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 15-05-2023 del G.I.P. del Tribunale di AVV_NOTAIO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con dichiarazione di cessazione dell’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, limitatamente all’obbligo di presentazione; letta la memoria trasmessa dall’AVV_NOTAIO, difensore di NOME, il quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa il 15 maggio 2023, il G.I.P. del Tribunale di AVV_NOTAIO convalidava il provvedimento emesso 1’11 maggio 2023, con cui il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO aveva prescritto a NOME COGNOME, in aggiunta al divieto di accedere per 10 anni ai luoghi, in Italia e all’estero, dove si svolgono competizioni, ufficiali amichevoli, di calcio e pallacanestro, l’ulteriore prescrizione di presentarsi, per quattro anni, presso la Questura di AVV_NOTAIO all’inizio di ogni partita disputata, in casa e in trasferta, dalla squadra di calcio dell’RAGIONE_SOCIALE.
Il provvedimento del AVV_NOTAIO veniva adottato a seguito dei disordini verificatisi il 4 maggio 2023 al termine della partita di calcio giocata tra l’RAGIONE_SOCIALE e il Napoli.
Avverso l’ordinanza del G.I.P. friulano, NOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
Con il primo, la difesa contesta la violazione e la falsa applicazione degli art. 6 comma 3 della legge n. 401 del 1989 e 178 lett. C cod. proc. pen., sotto il profilo dell’inosservanza del tempo messo a disposizione del P.M. per chiedere la convalida, atteso che il daspo è stato notificato all’interessato 1’11 maggio 2023, mentre il P.M. ha chiesto la convalida il 13 maggio 2023 alle 13.05, quindi oltre il termine di 48 ore concesso dall’art. 6 comma 3 della legge n. 401 del 1989.
Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il difetto di motivazione in ordine alle ragioni di necessità e urgenza che giustificano l’adozione della misura.
2.1. Con memoria pervenuta il 23 gennaio 2024, il difensore di COGNOME ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso, nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare, appare utile richiamare le tappe salienti della vicenda procedimentale sottesa all’odierna impugnazione: dunque, in data 11 maggio 2023, alle ore 10.16, veniva notificato a NOME il provvedimento del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO emesso in pari data e il 13 maggio 2023, alle 13.05, il P.M. chiedeva la convalida al G.I.P., il quale provvedeva in tal senso il 15 maggio 2023 alle 10.30.
Tanto premesso, deve richiamarsi la condivisa, seppur non unanime, affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 24152, del 09/03/2022, non mass., Sez. 3, n. 41170 del 21/09/2021, Rv. 282231; Sez. n. 36957 del 09/04/2019, Rv. 276829 e Sez. 3, n. 44431 del 09/11/2011, Rv. 251598), secondo cui, in tema di obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia ex art. 13, comma 3, del decreto legge n. 14 del 2017, convertito, con modifiche, dalla legge n. 48 del 2017, il mancato rispetto, da parte del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO per la presentazione della richiesta
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di convalida non comporta l’inefficacia della misura, ove la convalida del giudice sia intervenuta nel termine complessivo di novantasei ore da detta notifica. L’art. 6, comma 3, della legge n. 401 del 1989 stabilisce infatti che “il pubblico RAGIONE_SOCIALE, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico RAGIONE_SOCIALE con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive. Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari può modificare le prescrizioni di cui al comma 2″. Il nodo interpretativo della norma riguarda dunque l’uso della congiunzione “e”: se le ipotesi di inefficacia della misura, previste dalla norma, siano cumulative, con efficacia “sanante” del termine complessivo di novantasei ore, o alternative, richiedendo il rispetto di ciascun termine a pena d’inefficacia. Ora, si è osservato al riguardo che l’orientamento minoritario contrario (tra cui Sez. 3, n. 35979 del 25/01/2021, Rv. 282209), che fa leva sul fatto che il momento di deposito della richiesta di convalida del Pubblico Ministero costituirebbe “elemento che incide sulla effettività e completezza dell’esercizio del diritto di difesa”, non appare confrontarsi con il dato letterale della norma che, impiegando significativamente proprio la congiunzione “e” in luogo della disgiuntiva “o” («le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico RAGIONE_SOCIALE con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto, e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ori successive»), rende evidente come l’inefficacia del provvedimento possa conseguire solo quando, congiuntamente, il P.M. non avanzi la richiesta di convalida nel termine di quarantotto ore e il G.I.P., a sua volta, non disponga la convalida nelle quarantotto ore successive, divenendo dunque determinante, ai fini della validità della convalida, il solo superamento delle complessive novantasei ore dalla notifica del provvedimento. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. In applicazione di tale premessa interpretativa, si impone l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in quanto la convalida del G.I.P. è intervenuta il 15 maggio 2023 alle 10.30, ossia, sia pure di poco, oltre le 96 ore dalla notifica del provvedimento all’interessato, avvenuta 1’11 maggio 2023 alle 10.16. Da ciò consegue la cessazione dell’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO dell’Il maggio 2023, limitatamente all’imposizione dell’obbligo di presentazione, dovendosi sul punto precisare che, ai sensi del comma secondo dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989, la convalida è prescritta solo relativamente al predetto obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destinatario, mentre la previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo configura un’atipica misura interdittiva, di esclusiva competenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia provvedimento del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO del 15 maggio 2023, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presen dispositivo al AVV_NOTAIO.
Così deciso il 31/01/2024