Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49644 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49644 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DELLE FRATTE NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma con sentenza del 15/02/2023 ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma del 07112/2020 riducendo la pena di giustizia al COGNOME NOME per il delitto ascritto (art. 628, co primo e terzo, n. 1, cod. pen.).
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Erronea applicazione di norme processuali stabilità a pena di nullità in relazione al disposto di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. nel testo risultante dalla modifica operata dall’art. 34, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022; la Corte di appello ha disatteso l’eccezione difensiva, tempestivamente sollevata, con la quale si evidenziava la tardività della notifica all’imputato del decreto di citazion a giudizio, perché inferiore al termine di quaranta giorni. Risultava effettivamente violata la disciplina dei termini a comparire.
2.2. Vizio della motivazione perché omessa, attesa l’apparenza della stessa, in ordine alla censura difensiva con la quale era stata richiesta l’esclusione della recidiva.
2.3. Travisamento della prova per omissione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, attesa la decorrenza della disposizione evocata dalla data del 31/12/2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento degli altri due motivi proposti. Dalla fondatezza del motivo deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso.
Il tema proposto dalla difesa con il primo motivo di ricorso attiene alla corretta individuazione della disciplina applicabile, e sua decorrenza, quanto ai termini di comparizione previsti per il decreto di citazione in appello a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 150 del 2020, c.d. “Legge Cartabia”.
La consultazione degli atti del procedimento e la valutazione delle allegazioni difensive, possibili in considerazione del vizio richiamato, ha evidenziato come la motivazione di rigetto della Corte di appello di Roma, in ordine all’eccezione tempestivamente sollevata dalla difesa, si presenti eccentrica rispetto al tema devoluto, relativo al pieno rispetto dei diritti dell’imputato e della sua difesa considerazione dei termini a comparire.
In tal senso, occorre considerare come la nuova disciplina di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., che individua in quaranta giorni, piuttosto che venti, il nuovo termine a comparire è vigente e decorre dalla data del 30/12/2022, sulla base del combiNOME disposto del predetto d.lgs. n. 150 del 2020, del X d.l. n. 228 del 2021 all’art. 16, comma 1, nonché in applicazione del disposto di cui all’art. 6
del d.l. n. 162 del 2022. È stata dunque “differita” l’entrata in vigore del disposizioni della c.d. Legge Cartabia alla data del 31/12/2022, anche con riferimento all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. nella sua nuova formulazione (art. 34, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 2020).
2.1. La Corte di appello ha invece richiamato, senza precisa enunciazione dell’articolo di riferimento, la legge 199 del 2022, ritenendo “incompatibile”, senza ulteriore specificazione, la disciplina dell’art. 601 cod. proc. pen. “con la perdurante applicazione fino al 30/06/2023 dell’art. 23-bis della I.n. 176 del 2020….che prevede termini del tutto diversi da quelli indicati nell’art. 601 c.p. per la richie della trattazione orale del procedimento da parte dell’imputato del difensore e del pubblico ministero, e cioè quindici giorni liberi prima della udienza e, inoltre, trattazione scritta con lo scambio di conclusioni che non è più prevista nella nuova normativa; la disciplina dell’art. 23-bis tuttora vigente appare quindi chiaramente incompatibile con il nuovo termine di quaranta gorni per la citazione a giudizio”.
L’articolo di riferimento della richiamata I. n. 199 del 2022 è da individuare nell’art. 5-duodecies, che tuttavia non incide sulla disciplina dei termini a comparire, ma esclusivamente sulla disciplina del c.d. rito pandemico a trattazione scritta, estendendone l’applicazione sino al 30 giugno 2023. Difatti, l’art. 94 delle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 150 del 2022 disciplina ed estende la trattazione dei procedimenti secondo il c.d. rito cartolare pandemico, senza tuttavia incidere sulle disposizioni relative ai termini a comparire, senza in alcun modo richiamare l’art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2020, da ritenersi vigente in considerazione della normativa sopra richiamata dalla data del 31/12/2022. In tal senso si deve ritenere, sulla base della formulazione adottata dal legislatore nell’art. 5-duodecies, in mancanza di riferimenti espliciti in tal senso che le disposizioni degli articoli 3 comma 1, lettere c), e), f), g), numeri 2), 3), 4), e h), 35, comma 1, lettera a), 41, comma 1, lettera ee), si applicano a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.
Ricorre, dunque, la violazione di norme processuali dedotta dalla difesa. In tal senso si deve osservare che questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire stabilito dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all’intervento dell’imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima dell deliberazione della sentenza di secondo grado (da ultimo Sez. 6, n. 28408 del
23/06/2022, COGNOME, Rv. 283349-01 in considerazione dell’orientamento prevalente quanto alla natura assoluta della nullità).
In conclusione deve essere disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso.
Così deciso il 2 novembre 2023.