Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28878 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28878 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/07/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in Germania il 22/03/1988
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
1.NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dell’11 dicembre 2024 con cui la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 26 gennaio 2022, dal Tribunale di Trieste, lo ha condannato alla pena di anni 1 di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 642 cod. pen.
– Relatore –
Sent. n. sez. 1108/2025
UP – 10/07/2025
R.G.N. 16853/2025
1.1. La Corte territoriale, con motivazione coerente alle risultanze processuali e priva di illogicità manifeste, ha ritenuto tempestiva la querela presentata dalla Allianz s.p.a. in considerazione del fatto che detta persona offesa ha avuto piena contezza della natura fraudolenta della richiesta di risarcimento proposta dal COGNOME solo l’08 novembre 2019, data in cui Ł stata ricevuta la relazione investigativa finale con l’allegata trascrizione della telefonata effettuata al 118 dal soggetto, rimasto ignoto, che aveva effettuato una richiesta di intervento per soccorrere il COGNOME (trascrizione attestante la natura accidentale del ricorrente).
ideologica della messa in mora avanzata da NOME COGNOME (vedi Sez. 2, ordinanza n. 48026 del 04/11/2014, COGNOME, Rv. 261326 – 01; Sez. 2, n. 3883 del 24/11/2022, COGNOME, non massimata).
Tale conclusione, in quanto frutto di un accertamento in fatto, non Ł sindacabile in questa sede di legittimità. Deve essere, in proposito, ribadito che l’accertamento sul momento della conoscenza riguarda un profilo di fatto, che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità, ove, come nel caso di specie, sia congruamente motivato con argomentazioni esenti da manifesta illogicità (cfr. Sez. 5, n. 27296 del 10/06/2010, COGNOME, Rv. 247891-01; Sez. 5, n. 21469 dell’08/3/2022, COGNOME, non massimata).
1.3. La Corte territoriale, inoltre, ha correttamente evidenziato l’inapplicabilità della normativa prevista dal codice delle assicurazioni posto che, nel caso di specie, non Ł stata attivata la procedura prevista da tale normativa (vedi pag. 7 della sentenza oggetto di ricorso). Ne consegue che il termine per la proposizione della querela Ł quello ordinario previsto dall’art. 124 cod. pen., decorrente dalla piena conoscenza dell’illecito (vediSez. 2, n. 36942 del 27/04/2018, COGNOME, Rv. 273517 – 01; Sez. 2, n. 9940 del 16/02/2024, COGNOME, non massimata).
1.4. Deve essere, infine, evidenziato che il COGNOME introduce una circostanza di fatto (emissione da parte del Tribunale di Trieste di sentenza di non doversi procedere per tardività della querela proposta da Allianz s.p.a. nei confronti del presunto investitore del COGNOME) che non Ł stata sottoposta all’esame dei giudici di appello, nonostante la predetta sentenza sia stata emessa in data anteriore alla deliberazione della Corte territoriale oggetto di ricorso.
Ne consegue che tale circostanza non Ł valutabile per la prima volta in sede di legittimitàai sensi dell’art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Allianz s.p.a. che, in base alla qualità dell’opera prestata in relazione alla natura e all’entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo.
Il ricorrente, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere, altresì, condannato al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge.
Così Ł deciso, 10/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME