Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12363 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12363 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 03/11/1986
avverso la sentenza del 07/06/2024 del TRIBUNALE di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che si riporta alla memoria in atti ed ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le note conclusive del difensore della parte civile, avv. NOME COGNOME che si riporta alla memoria in atti, deposita conclusioni scritte e note spese delle quali chiede la liquidazione;
letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha concluso insistendo nel ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palermo confermava la pronunzia del Giudice di Pace di Palermo del 3.06.2022, di condanna di NOME
NOME per il reato di cui all’art. 595 cod. pen., consistito nell’avere, comunicando con più persone a mezzo pec, offeso l’onore e la reputazione di NOME COGNOME alla pena ritenuta di giustizia, al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita ed alla N+usione delle spese di lite da questa sostenute.
Avverso l’anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME affidato ad un unico motivo qui di seguito sintetizzato ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo ed unico motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art.124 cod. proc. pen., deducendo il travisamento della prova in relazione ritenuta tempestività della querela rispetto alla data di cognizione del messaggio di posta elettronica comunicato a più soggetti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il ricorso è meramente reiterativo di doglianze già sollevate in sede d’appello in ordine alla condizione di procedibilità della querela e puntualmente disattese dal giudice di merito.
La sentenza del Tribunale è correttamente motivata sugli accertamenti di merito analizzati e priva di qualsiasi errore.
Il Tribunale con motivazione, corretta ed immune da vizi logico-giuridici, premettendo che la censura formulata non contiene elementi ed argomenti diversi, già disattesi dal giudice di prime cure, risolvendosi nella mera allegazione di una pretesa inverosimiglianza del dato della comunicazione del messaggio di posta elettronica del 5.06.2018, anche nei confronti della parte offesa, COGNOME COGNOME non annoverato tra i diretti destinatari, richiama integralmente la motivazione precisa ed articolata del primo giudice che riporta la nota del 20.06.2018 del legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE con la quale veniva comunicato al querelante il messaggio sopra indicato.
Con motivazione condivisibile, congrua ed immune da vizi e censure, la sentenza impugnata rileva che nessuno dei testimoni escussi ha dichiarato di avere personalmente riferito al Russo il contenuto della missiva in questione né a fortiori ha potuto indicare la data in cui ciò sarebbe avvenuto; che il teste COGNOME nel rispondere, dopo qualche giorno, alla pec dell’imputato non ricordava se avesse portato il messaggio a conoscenza di altri e che dagli elementi di prova acquisiti si
trae conferma del fatto che NOME COGNOME indicato come amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE (società diretta destinataria del messaggio di posta elettronica certificata inviato dal NOME), soggetto che aveva comunicato l’esistenza del messaggio al querelante, consegnandogliene una copia, rivestiva effettivamente tale qualità all’epoca indicata nell’atto di querela, ritenendo sussistere valida condizione di procedibilità del reato.
Alla Corte di cassazione è, infatti, preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, COGNOME, Rv. 250362).
Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 in data 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018 Ud. (dep. 02/05/2018 ) Rv. 273217 – 01; per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944).
Nella specie il ricorso è aspecifico rispetto al dato emerso dalla sentenza di primo grado della produzione documentale all’udienza del 3.06.2022 della nota del 20.06.2018 del rispetto del termine di procedibilità della querela né il dato è messo in discussione con l’atto di appello non sussistendo il dedotto travisamento della prova.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen., essendo il ricorrente rimasto soccombente nei confronti della persona offesa, costituitasi parte civile, va condannato alla rifusione in favore di quest’ultima delle spese di rappresentanza e difesa, che si liquidano in euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 19/12/2024.