Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 356 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 356 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: i.b rA,QD bui», Gosi– ’19 5. GLYPH ci NOME COGNOME nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 24/07/1986
avverso l’ordinanza del 24/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 maggio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo proposto dalla Direzione dell’amministrazione penitenziaria avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza della stessa città del 14 aprile 2021 che ha accolto il reclamo presentato da NOME COGNOME avverso la sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività ricreative e sportive per dieci giorni inflitta dal Consiglio di disciplina nella seduta del 24 giugno 2019 in relazione a un comportamento irregolare tenuto il giorno 8 giugno 2019.
Il Tribunale ha confermato la valutazione del primo giudice in ordine al mancato rispetto del termine acceleratorio di dieci giorni di cui all’art. 81 d.P.R. n. 230 del 2000 che deve intercorrere tra la contestazione dell’addebito e lo svolgimento del Consiglio di disciplina.
Nel caso di specie, la contestazione era stata elevata il 13 giugno 2019, mentre l’udienza davanti al Consiglio di disciplina si era tenui:a il successivo 24 giugno.
Il Tribunale ha disatteso l’impugnazione dell’Amministrazione con la quale era stato evidenziato che la contestazione era avvenuta entro dieci giorni dal rapporto disciplinare, il detenuto non aveva eccepito alcunché in sede di Consiglio di disciplina e che era stata riscontrata una nullità assoluta in assenza di una esplicita previsione normativa.
Stante la natura del predetto termine, funzionale a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa al detenuto, lo stesso è stato ritenuto di natur perentoria, a nulla rilevando la mancata proposizione di eccezioni in sede di Consiglio di disciplina e la verifica concreta di eventuali lesioni del diritto di dife dell’interessato.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, articolando un motivo con il quale ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 36, 38, 35-bis, 69, comma sesto, ord. pen., 81, d.P.R. n. 230 del 2000, 152, 155 cod. proc. civ. e 173 cod. proc. pen.
Alla luce del dato normativo contenuto nell’art. 81 d.P.R. 230 del 2000, per come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, il procedimento disciplinare deve essere avviato con la contestazione dell’addebito e concludersi nel termine di dieci giorni dalla stessa contestazione.
Il termine che intercorre tra contestazione e udienza deve essere congruo, allo scopo di assicurare al detenuto di approntare le proprie difese.
La sequenza procedimentale, nel caso di specie, sarebbe stata rispettata in quanto il rapporto disciplinare era stato redatto 1’8 giugno 2019, la contestazione dell’addebito era avvenuta il giorno 13 giugno 2019 e il lunedì 24 giugno successivo si era tenuta l’udienza davanti al Consiglio di disciplina che aveva deliberato la sanzione disciplinare, senza che il detenuto eccepisse alcunché.
Nel caso di specie, quindi, il Consiglio si era tenuto il primo giorno utile (non festivo) successivo al decimo giorno la cui scadenza era avvenuta di domenica (23 giugno 2019).
Tanto alla luce del combinato disposto degli artt. 152, 155 cod. proc. civ. e 173 cod. proc. pen.
Nel caso concreto, quindi, non sarebbe stato causato all’interessato alcun pregiudizio.
Inoltre, il termine di dieci giorni non è previsto a pena di nullità assoluta.
Al GLYPH più, avrebbe potuto parlarsi GLYPH ck GLYPH nullità GLYPH relativa da eccepirsi tempestivamente davanti al Consiglio di disciplina.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’art. 81 d.P.R n. 230 del 2000 regolamenta il procedimento disciplinare stabilendo, fra l’altro, che «quando il direttore ritiene che debba essere inflitta una delle sanzioni previste nei numeri 1) e 2) del primo comma dell’articolo 39 della legge convoca, entro dieci giorni dalla data della contestazione di cui al comma 2, ((l’accusato davanti a sé)) per la decisione disciplinare. Altrimenti fissa, negli stessi termini, il giorno e l’ora della convocazione dell’accusato davanti al consiglio di disciplina. Della convocazione è data nol:izia all’interessato con le forme di cui al comma 2» e che, inoltre, «la sanzione viene deliberata e pronunciata nel corso della stessa udienza o dell’eventuale sommario processo verbale».
Il termine per la conclusione del procedimento è, nello schema delineato dalla norma riportata, quello di dieci giorni dalla contestazione che, secondo il Tribunale bolognese ha natura perentoria.
Nel caso di specie, il termine, secondo la pacifica ricostruzione in fatto, non è stato rispettato in quanto la contestazione degli addebiti disciplinari è stata effettuata il 13 giugno 2019 (giovedì) e l’udienza davanti al Consiglio di disàplina
si è tenuta il 24 giugno 2019 (lunedì), data in cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.
Secondo l’impostazione che si è affermata nella più recente giurisprudenza di questa Corte i vizi del procedimento disciplinare derivanti dal mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 81 d.P.R. n. 230 del 2000 devono essere fatti valere secondo le forme previste dall’art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen. in materia di nullità.
Le esigenze alle quali sono preposti i termini previsti dalla predetta norma sono, da un lato, quella di consentire al detenuto di apprestare un’adeguata difesa, dall’altro quella di far sì che il procedimento si concluda in un tempo ragionevole.
Tale seconda ratio è posta a fondamento del termine di dieci giorni entro il quale deve essere concluso il procedimento con l’adozione del provvedimento di cui all’art. 81, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000 che in questa sede viene in rilievo.
Il principio è stato esplicitamente applicato laddove è stato precisato che «in tema di procedimenti disciplinari dell’amministrazione peniteriziaria, in caso di contestazione dell’infrazione direttamente all’udienza davanti al consiglio di disciplina, la violazione del diritto di difesa del detenuto deve essere eccepita, a pena di decadenza, al momento dell’apertura dell’udienza stessa, trovando applicazione le disposizioni in materia di nullità processuale, tra cui l’art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 13085 del 6/3/2020, Dell’Aquila, Rv. 278894; Sez. 1, n. 30038 del 22/9/2020, Corso, Rv. 279733).
Nello stesso senso l’affermazione per cui «in tema di provvedimenti disciplinari dell’Amministrazione penitenziaria, è onere del detenuto interessato eccepire, non oltre l’udienza disciplinare dinanzi al consiglio di disciplina, l’inadeguatezza del termine concesso; e che in caso di mancata contestazione, deve ritenersi detto termine utile ad apprestare la necessaria difesa e l’insussistenza dell’interesse del detenuto a dedurre in sede di reclamo la violazione solo in astratto configurabile» (Sez. 1, n. 33145 del 18/4/2019, COGNOME, Rv. 276722).
Efficacemente è stato recentemente segnalato (Sez. 1, n. 41367 del 25/05/2023, Cintorino, n.m.) come «tale approdo ermeneutico consegue alla estensione al procedimento disciplinare delle norme in materia di nullità degli atti processuali (attesa la pacifica connessione funzionale tra il medesimo e il procedimento giurisdizionale di reclamo); estensione che non può essere circoscritta ai soli aspetti strutturali (ovvero ai presupposti di legittimità procedimento e di validità dell’atto avente natura decisoria che lo conclude),
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deve essere estesa, per ragioni di complessiva tenuta sistematica, anche agli aspetti funzionali che attengono alle regole generali in materia di deducibilità dei vizio»
I principi sin qui richiamati devono essere ribaditi anche in questa sede e, a tale scopo, va evidenziato come il detenuto, in sede di convocazione davanti al Consiglio di disciplina, non risulti avere eccepito alcunché in merito al termine la cui violazione ha successivamente rilevato.
E’ stata omessa l’indicazione delle prerogative difensive che sarebbero state lese per effetto della violazione del predetto termine.
In senso conforme si richiamano Sez. 1, n. 31613 del 27/04/2022, Corso, n.m. e Sez. 1, n. 31013 del 05/05/2022, Messna, n.m.
Altra concorrente ragione che conduce all’accoglimento del ricorso riguarda il fatto che il giorno di scadenza del termine di dieci giorni di cui all’ar 81, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000, nel caso di specie, era domenica; si trattava, quindi, di un giorno festivo.
Non vi è ragione per non applicare, anche al caso in esame, la norma di cui all’art. 172, comma 3, cod. proc. pen. secondo cui «il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo».
La ratio della disposizione la rende applicabile alla fattispecie trattandosi di un principio generale dell’ordinamento che esclude che i termini decorrano nel caso in cui vi sia la chiusura materiale degli uffici amministrativi.
In tal senso Sez. 1, n. 47880 del 14/11/2013, COGNOME, n.m.
Da quanto esposto discende l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e dell’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Reggio Nell’Emilia.
Ai sensi dell’art. 107 ord. pen. va disposta la comunicazione della presente sentenza al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Reggio Nell’Emilia.
Si comunichi al Tribunale di sorveglianza di Bologna Così deciso il 26/10/2023 ex art. 107 ord. pen. (D cr.1