Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 561 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 561 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Ghana, il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 16/06/2025 dal Tribunale di Palermo
Udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, resa il 16 giugno 2025, Il Tribunale di Palermo, giudice dell’esecuzione, su richiesta del Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con la sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 8 luglio 2020, confermata dalla decisione della Corte di appello di Palermo del 27 ottobre 2022, irrevocabile il 17 ottobre 2023, sentenza in virtù della quale NOME era stato dichiarato responsabile del reato di ricettazione, attenuato ai sensi dell’art. 648, secondo comma, cod. pen., ed era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa, con concessione della sospensione condizionale della pena subordinata all’espletamento del lavoro di pubblica utilità per il periodo di mesi due, da effettuarsi presso l’RAGIONE_SOCIALE Palermo Brancaccio.
A ragione il giudice dell’esecuzione ha ritenuto determinante il rilievo che il condannato, nonostante la sentenza che gli aveva irrogato la sospensione condizionale della pena subordinata allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità fosse stata notificata al medesimo, questi non si era attivato per l’adempimento dell’obbligo impostogli, così vanificando la possibilità di fruire del beneficio.
Avverso l’ordinanza il difensore di NOME ha proposto ricorso per cassazione affidando l’impugnazione a due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del diritto di difesa: il provvedimento si dimostra illogico, in quanto ha omesso di considerare che era mancata la notifica della sentenza al condannato in una lingua da lui conosciuta.
Altro aspetto oggetto di censura da parte della difesa riguarda il rilievo che, con riferimento allo svolgimento dell’udienza fissata per deliberare sulla revoca della sospensione condizionale, è stato omesso l’avviso al difensore di fiducia, con conseguente integrazione della corrispondente nullità assoluta.
Né si è tenuto conto – si evidenzia – del fatto che, nel corso dell’anno successivo al conseguimento dell’irrevocabilità da parte della sentenza impositiva dell’obbligo, NOME era stato ristretto in carcere per altro titolo, essendo impedito, per tale ragione, dalla possibilità di adempiere l’obbligo stesso.
2.2. Con il secondo motivo, si prospetta la violazione degli artt. 163 e 165 cod. pen., poiché il termine per l’esecuzione della prestazione subordinante avrebbe dovuto essere fissato direttamente con la sentenza impositiva della stessa, ma ciò non era avvenuto.
Pertanto, ad avviso della difesa, il termine stesso, non essendo stato fissato
con la sentenza che aveva concesso il beneficio condizionato, non avrebbe potuto farsi coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza: al contrario, esso avrebbe dovuto essere fissato dal giudice dell’esecuzione e, in mancanza, avrebbe dovuto coincidere con il termine di esperimento di cui all’art. 163 cod. pen.
Nel caso di specie – evidenzia il ricorrente – il termine per eseguire la prestazione inerente ai lavori di pubblica utilità non è stato fissato nemmeno dal giudice dell’esecuzione.
Il Procuratore generale ha prospettato il rigetto del ricorso, essendo ascrivibile alla condotta del condannato la mancata prestazione del lavoro di pubblica utilità, né potendo ritenersi rilevante la questione del termine per svolgere la prestazione stessa, poiché, nel caso in esame, si tratta di attività non equiparabile all’esecuzione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere, in relazione al secondo motivo, nei sensi che seguono.
Si rileva, in premessa, che il giudice dell’esecuzione, dopo aver verificato che il contraddittorio si fosse correttamente formato e fosse stato ritualmente mantenuto, dettagliando quanto era avvenuto nelle udienze del 3.12.2024 e del 27.05.2025 in cui si era dipanato il procedimento esecutivo, ha giustificato il provvedimento di revoca osservando, in primo luogo, che la sentenza delle Corte di appello di Palermo del 27.10.2022, confermativa della condanna emessa dal Tribunale, era stata notificata il 7 agosto 2023 a NOME, domiciliato presso il difensore, oltre che allo stesso difensore, sicché il condannato era venuto a conoscenza della disposizione in essa contenuta, con il susseguente conseguimento del giudicato, da parte di quel titolo, il 17 ottobre 2023.
Posto ciò, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto determinante la constatazione che da quella data e fino al suo susseguente arresto, avvenuto per altra causa il 21 agosto 2024, l’obbligato non aveva svolto il lavoro di pubblica utilità a cui era stata subordinata la sospensione condizionale della pena, senza che fosse risultato alcun impedimento al riguardo, con la specificazione che l’RAGIONE_SOCIALE aveva emesso la nota del 16.02.2024 con cui aveva dato atto che non era stata notificata al suo RAGIONE_SOCIALE alcuna sentenza relativa a COGNOME.
Tali elementi, secondo il Tribunale, hanno legittimato la revoca del beneficio:
quel che, per il giudice dell’esecuzione, è risultato determinante è il fatto che era trascorso vanamente un tempo notevole da quando la sentenza era stata notificata al condannato, presso il difensore domiciliatario, e NOME non aveva addotto alcun dato idoneo a dimostrare la sua ignoranza del contenuto del provvedimento, costituito dalle prescrizioni da rispettare per integrare la condizione subordinante il beneficio concessogli.
Assodato quanto precede, le censure sviluppate con il primo motivo, esclusa la questione connessa con l’oggetto del motivo successivo, non meritano condivisione.
Seguendo l’ordine delle deduzioni svolte dal ricorrente, quella relativa alla mancata notificazione della sentenza impositiva dell’obbligo subordinante la sospensione condizionale in lingua conosciuta da NOME (cittadino extracomunitario, in quanto nato in Ghana) ha dato per presupposta la condizione alloglotta del condannato: ma di ciò non sussiste alcuna dimostrazione, con primario riferimento al processo di cognizione di cui si tratta, atteso che il ricorrente non ha neanche allegato che nel processo esitato dalla sentenza del Tribunale di Palermo che ne ha dichiarato la penale responsabilità e gli ha inflitto la condanna alla pena condizionalmente sospesa di cui si tratta, poi confermata in grado di appello, egli fosse stato ritenuto soggetto che non conosce la lingua italiana.
Del tutto generica è, di conseguenza, la prospettazione secondo cui il condannato non sarebbe stato informato circa l’adempimento da svolgere, giacché il lavoro di pubblica utilità – quanto alla tipologia di prestazione adottata ai sensi dell’art. 165, cod. pen. (ove a ciò, con la deduzione, si fosse fatto riferimento) – risulta precisamente indicato nel dispositivo della sentenza di condanna.
Per quanto concerne, poi, la questione – anch’essa non confortata da alcuna allegazione dimostrativa – che l’avvocato che aveva difeso COGNOME nei corso del giudizio di cognizione (AVV_NOTAIO) non avesse ricevuto l’avviso dell’udienza fissata per la trattazione, in sede esecutiva, della revoca della sospensione condizionale della pena concessa al medesimo, è da osservare che, al di là della mancata prova in ordine al fatto presupposto, a destituire di fondamento la deduzione vale, in ogni caso, il rilievo che non risulta dimostrata l’avvenuta nomina da parte di COGNOME del medesimo difensore per la fase esecutiva: la nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di merito non vale anche per la fase esecutiva, fase a cui si applica il disposto dell’art. 655, comma 5, cod. proc. pen., salvo che per l’ipotesi, non ricorrente nella specie, della sospensione dell’esecuzione con termine, per la presentazione di istanza
finalizzata alla concessione di misure alternative alla detenzione, prevista dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 23734 del 08/07/2020, COGNOME, Rv. 279443 – 01).
Quanto, infine, al fatto – pure sottolineato dalla difesa – che, un certo tempo dopo la notificazione della sentenza di appello, poi divenuta irrevocabile il 17.10.2023, il condannato era stato (dal 21 agosto 2024) ristretto in detenzione per altra causa e, per tale ragione, non avrebbe potuto comunque svolgere la prestazione stabilita con l’indicata sentenza, si tratta di questione che risulta assorbita dall’esito scaturente dalla delibazione del secondo motivo.
Trascorrendo, quindi, all’esame del secondo motivo, esso è fondato.
La sentenza del Tribunale di Palermo del 27 ottobre 2022, che è quella che ha condannato NOME e ha concesso la sospensione condizionale subordinata allo svolgimento della richiamata prestazione del lavoro di pubblica utilità, non risulta avere indicato nel dispositivo alcun termine entro il quale il condannato avrebbe dovuto eseguire la prestazione.
Il tema, che tale rilievo rende ineludibile, non è stato preso in considerazione in alcun modo nell’ordinanza impugnata.
4.1. Sull’argomento è da considerare che l’art. 165 dispone (al sesto comma dell’attuale testo della norma) che il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.
Posto ciò, è necessario ricordare che le Sezioni Unite, seppur in relazione alla sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, hanno fissato il principio di diritto secondo il quale, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un’ obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione, anche di ufficio, o da quello dell’esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall’art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022. Liguori, Rv. 283577 – 01, con la precisazione che l’omessa fissazione del termine si traduce in un vizio di violazione di legge della sentenza).
È rilevante aggiungere che la sentenza regolatrice ora richiamata ha anche chiarito, in motivazione, che «sia nel caso in cui gli obblighi tipizzati costituiscano un elemento accessorio della sospensione condizionale della pena (quando cioè il giudice può, utilizzando il proprio potere discrezionale adeguatamente motivato, subordinare la pena sospesa all’adempimento di “obblighi”) e sia nel caso in cui
gli “obblighi” tipizzati contribuiscano necessariamente a completare la fattispecie-tipo (quando cioè la sospensione condizionale della pena, essendo stata concessa a persona che ne abbia già usufruito, deve essere subordinata all’adempimento di uno degli “obblighi” di cui al primo comma dell’art. 165 cod. pen.), il giudice è tenuto a fissare nella sentenza il termine per l’adempimento».
In tal senso è stata evidenziata la portata generale del principio stesso, in relazione alla sfera – disciplinata dalla norma ora indicata – relativa agli obblighi posti a carico del condannato a pena condizionalmente sospesa.
Così, in coerenza con questa impostazione di principio, si è affermato che, nell’ipotesi della sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione dell’imputato agli specifici percorsi di recupero di cui all’art. 165, quinto comma, cod. pen., il termine entro il quale l’imputato deve provvedere all’adempimento dell’obbligo, che costituisce elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione, anche di ufficio, o da quello dell’esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso coinciderà con la scadenza del termine di cinque anni (in caso di delitto) previsto dall’art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza (Sez. 6, n. 6842 del 22/01/2025, M., Rv. 287591 – 01).
Pertanto, in applicazione della richiamata – e dal Collegio condivisa coordinata ermeneutica, anche con riferimento alla sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME, è da ritenere che l’imposizione a carico del condannato dell’obbligo della prestazione del lavoro di pubblica utilità a cui è stata subordinata la fruizione della concessa sospensione condizionale della pena avrebbe dovuto essere accompagnata necessariamente dalla fissazione del termine per adempiere.
4.2. Orbene, la verifica dell’avvenuta fissazione di tale termine non è stata effettuata dal giudice dell’esecuzione, a fronte, peraltro, della constatazione che il dispositivo della sentenza impositiva dell’obbligo stesso non risulta averlo stabilito.
Né – essendo divenuta irrevocabile la sentenza stessa in data 17.10.2023 avrebbe potuto considerarsi, al momento dell’emissione dell’ordinanza impugnata, completato il periodo quinquennale (trattandosi di pena accedente a delitto) di esperimento previsto dall’art. 163 cod. pen.: completamento che, ove maturato, avrebbe reso e renderebbe superata la necessità della fissazione del termine di adempimento dell’obbligo.
La doglianza in esame si profila, di conseguenza, fondata, atteso che, prima di ritenere accertato l’inadempimento ascritto al condannato della prestazione posta a carico dello stesso, il giudice dell’esecuzione ha mancato di compiere la
verifica, necessariamente propedeutica, dell’avvenuta fissazione del termine per l’esecuzione della prestazione del lavoro di pubblica utilità e, ove del caso, della sua scadenza.
Deve, pertanto, concludersi che il giudice dell’esecuzione non ha offerto una motivazione sufficiente in merito all’effettuazione del preliminare controllo richiesto dall’ordinamento volto a stabilire se il condannato assoggettato all’obbligo del lavoro di pubblica utilità avesse effettivamente omesso di adempiere l’obbligo nel termine, accertando se tale termine fosse stato già fissato nella decisione che ha concluso il giudizio di cognizione o, in mancanza, in sede esecutiva.
Per la ragione indicata l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo affinché, nel solco del principio enunciato, proceda a nuovo giudizio rendendo una motivazione specifica e adeguata in merito alla verifica preliminare succitata, oltre che agli incombenti eventualmente susseguenti, secondo l’esito della verifica e nell’alveo del thema decidendum conformato dalle richieste delle parti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
Così deciso, il 10/12/2025.