Termine per Impugnare: Un Giorno di Ritardo Costa Caro
Nel mondo del diritto, il tempo è un fattore cruciale. I termini processuali non sono semplici indicazioni, ma pilastri che garantiscono la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici. Il mancato rispetto del termine per impugnare una sentenza può avere conseguenze definitive, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato con un solo giorno di ritardo.
I Fatti del Caso: Una Condanna e un Ricorso Tardivo
La vicenda trae origine da una condanna, confermata in primo e secondo grado, per un reato ambientale previsto dall’art. 256 del D.Lgs. 152/2006. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione della Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione nella sentenza che ne affermava la responsabilità penale.
Tuttavia, è emerso un problema puramente procedurale ma insormontabile: il termine ultimo per il deposito del ricorso era fissato al 2 maggio 2023, mentre l’atto è stato effettivamente depositato il giorno successivo, il 3 maggio 2023.
La Questione del Termine per Impugnare
Il cuore della decisione della Suprema Corte non risiede nel merito della responsabilità penale dell’imputato, ma esclusivamente sulla questione del rispetto del termine per impugnare. La legge stabilisce scadenze perentorie entro cui le parti devono compiere determinate attività processuali. Superare tali scadenze comporta la decadenza dal diritto di compiere quell’attività.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, con motivazione sintetica ma ineccepibile, ha rilevato la tardività del ricorso. I giudici hanno stabilito che il deposito avvenuto oltre il termine stabilito dalla legge rende l’impugnazione inammissibile, senza alcuna possibilità di sanatoria.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 186/2000) per sottolineare che, nel caso di specie, non vi erano elementi per ritenere che l’appellante avesse proposto il ricorso in ritardo “senza versare in colpa”. In altre parole, non sono state addotte né provate cause di forza maggiore o circostanze eccezionali che avessero impedito il rispetto della scadenza.
Di conseguenza, alla declaratoria di inammissibilità, la legge (art. 616 c.p.p.) fa seguire due conseguenze automatiche: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: la diligenza nel rispetto dei termini è essenziale. Un ritardo di un solo giorno può vanificare le ragioni di merito, anche se potenzialmente fondate, e trasformare un tentativo di far valere i propri diritti in una condanna a ulteriori spese. La decisione serve da monito per tutti gli operatori del diritto e i cittadini sull’importanza di monitorare con la massima attenzione le scadenze processuali, poiché la giustizia, oltre a essere giusta, deve anche seguire regole precise e inderogabili per funzionare correttamente.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene depositato dopo la scadenza del termine?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo significa che la Corte non esamina il merito della questione e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata a 3.000,00 euro.
È possibile giustificare un ritardo nel deposito del ricorso?
In base all’ordinanza, un ritardo non è giustificabile a meno che non si dimostri di non avere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Nel caso specifico, la Corte non ha riscontrato elementi che potessero giustificare il mancato rispetto del termine.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6465 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6465 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CARDITO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
pato GLYPH avviso al i rg NUMERO_DOCUMENTO -àffiT
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che ricorso – con cui COGNOME NOME, condannato in primo e secondo grado per il reato di cui all’ art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, deduce il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità penale – è inammissibile in quanto proposto senza l’osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge, posto che il termine per il deposito del ricorso è scaduto in data 02.05.2023 e lo stesso è stato depositato in data 03.05.2023;
che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023
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