Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2078 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2078 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale di Bologna nel procedimento nei confronti di COGNOME Fabio nato a Erice il 29/11/1974
avverso la sentenza del 21/11/2023 del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata nella parte relativa al trattamento sanzionatorio
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Ravenna, previa riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell’art. 335 cod. pen., ha condannato NOME COGNOME alla pena di mesi dieci di reclusione.
Avverso la tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen. il Procuratore generale di Bologna, denunciando il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 99 cod. pen.
NOME COGNOME è stato rinviato a giudizio per il reato di cui agli artt. 334, 99, comma 4, cod. pen.; il Tribunale di Ravenna ha ricondotto il fatto a lui ascritto alla fattispecie di cui all’art. 335 cod. pen., ritenendo che la condotta di violazione dei doveri inerenti alla custodia delle cose sottoposte a sequestro a lui affidate fosse colposa e non dolosa. Nonostante ciò, ha applicato l’aumento per la recidiva reiterata, in violazione del disposto dell’art. 99 cod. pen., che configura l’aggravante della recidiva solo in rapporto ai reati dolosi.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente affrontata la questione della tempestività del ricorso.
Il termine per impugnare la sentenza con motivazione non contestuale ma depositata nei quindici giorni dalla lettura del dispositivo (art. 544, comma 2, cod. proc. pen.) è di 30 giorni, decorrenti, per il Procuratore generale, dal giorno in cui è eseguita la comunicazione dell’avviso di deposito con estratto del provvedimento (art. 585, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.).
Nel caso di specie dalla documentazione allegata al ricorso emerge che la sentenza è stata comunicata alla Procura generale il 15/03/2024, per cui il termine di 30 giorni, che scadeva domenica 14/04/2024, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, ossia il 15/04/2024.
Il ricorso è stato depositato nella cancelleria della Corte di appello di Bologna il 15/04/2024 e trasmesso via pec al Tribunale di Ravenna il successivo 16/04/2024.
Esso, quindi, è inammissibile perché tardivo, a nulla rilevando il tempestivo deposito dell’atto nella cancelleria della Corte di appello, sia perché tae deposito non equivale ad alcuna delle modalità di spedizione previste dall’art. 583, comma 1, cod. proc. pen., sia perché il principio dettato dall’art. 583, comma 2, cod. proc. pen. non si presta ad una applicazione che vada oltre i casi in esso espressamente previsti, rappresentando un’eccezione alla regola di ordine generale sancita dall’art. 582 cod. proc. pen., secondo la quale l’impugnazione è presentata nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.
Ph(
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 31/10/2024