Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4791 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4791 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Palermo il 31/07/1968
avverso l’ordinanza del 18/03/2024 della Corte d’appello di Firenze letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere, NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, l a Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibili le istanze di sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’ art. 671, comma 3, cod. proc. pen. o di conversione della pena detentiva in quelle pene sostitutive ex art. 95 d. lgs. n. 150 del 2022 (pecuniaria o lavori di pubblica utilità) presentate da NOME COGNOME in relazione alla pena di anni uno di reclusione ed euro duemila di multa, irrogata con sentenza della Corte di appello di Firenze n. 172/2022, a titolo di aumento per la continuazione, ex art. 81 cod. pen., su quella di anni due mesi quattro di reclusione, per una complessiva pena di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro duemila di multa.
Propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore di fiducia, Avv. ANOME COGNOME denunciando con un unico motivo, violazione dell’art. 95 d. lgs. n. 150 del 2022, erronea applicazione della legge penale con riferimento alla decorrenza del termine per presentare l’istanza di pene sostitutive.
Il ricorrente ha chiesto, con istanza alla Corte di appello di Firenze in funzione di giudice dell’esecuzione, la conversione in pena pecuniaria o in lavori di pubblica utilità, della pena di anni uno di reclusione ed euro duemila di multa irrogata al ricorrente della Corte di appello di Firenze con sentenza n. 172 del 2022.
La Corte territoriale ha ritenuto tardiva l’ istanza in quanto ha fatto decorrere il termine di trenta giorni entro cui presentarla, dall ‘ irrevocabilità della sentenza e non dal momento in cui il ricorrente ne ha avuto effettiva conoscenza.
La Corte territoriale ha assunto che il legislatore indica quale dies a quo per presentare la richiesta, quello di trenta giorni dall ‘ irrevocabilità della sentenza e non dalla notifica dell’ordine di esecuzione della pena irrogata con il provvedimento impugnato.
Nel caso in esame, secondo la Corte territoriale, l’istanza di applicazione della pena sostitutiva è stata trasmessa in data 10 gennaio 2024 ed è, dunque, da considerarsi tardiva perché la sentenza era divenuta irrevocabile in data 7 novembre 2023.
Si richiama la ratio del decreto legislativo citato che è quella di ampliare il ricorso alle sanzioni sostitutive, in quanto disposizione ricognitiva del principio generale di cui all’art. 2, comma quarto, cod. pen.
Si richiama, inoltre, in relazione al principio di conoscibilità del provvedimento, precedente di legittimità (Sez. 2, n. 23188 del 2005, Kellici), secondo cui il concetto di effettiva conoscenza, in tema di restituzione nel termine, ai fini dell’impugnazione deve intendersi la sicura consapevolezza della sua esistenza collegata alla presa di notizia certa e alla comunicazione di un atto in forma che consenta di individuare il momento in cui la conoscenza si è verificata.
Nel caso di specie, l’imputato era assente dal processo che si è celebrato in camera di consiglio, in data 7 novembre 2023, senza la presenza delle parti e tale procedimento non ha consentito l ‘ immediata conoscibilità della decisione di inammissibilità del ricorso per cassazione.
In realtà, ai sensi dell’art. 127, comma 7, cod. proc. pen., l’ordinanza è comunicata o notificata, senza ritardo, ai soggetti indicati nel comma 1 della stessa norma, i quali possono proporre ricorso per cassazione.
Il giudice, quindi, quando decide con ordinanza emette un provvedimento che va comunicato alle parti assenti con notificazione.
Nel caso al vaglio, pertanto, il termine di cui all’art. 95 cit. non può essere coincidente con il 7 novembre 2023 ma con quello, successivo, in cui la parte interessata -cioè l’imputato -ha avuto conoscenza della decisione di inammissibilità del ricorso, attraverso la notifica dell’ordine di esecuzione della pena.
Né, del resto, nell ‘ ipotesi di cui all’art. 127 cod. proc. pen., la giurisprudenza maggioritaria reputa che la lettura del dispositivo possa essere sostitutiva in quanto non prevista nel rito in camera di consiglio. Sicché, ai sensi dell’art. 127 , comma 7, cod. proc. pen., il provvedimento va comunicato o notificato agli interessati.
3.Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso con requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato.
1.1. Questa Corte ha già ripetutamente statuito (Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, COGNOME, 285229-01; Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, COGNOME, Rv. 285228- 01; Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, COGNOME, Rv. 285154-01) che, ai fini dell’operatività della disciplina transitoria di cui all’art. 95, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, la pronuncia della sentenza di appello determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione, con la conseguenza che, per i processi in corso in tale stadio, alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo (30 dicembre 2022), una volta formatosi il giudicato, il condannato potrà avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell’esecuzione.
Con riferimento al giudizio di legittimità, la norma prevede, dunque, che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento, pendente innanzi alla Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, possa presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dall ‘i rrevocabilità della sentenza (Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, COGNOME, Rv. 285229 – 01).
In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio.
La ratio di tale disciplina differenziata -che è diversa rispetto al giudizio di merito nel qual caso è previsto un meccanismo processuale bifasico secondo cui, a norma dell’art. 545bis cod. proc. pen., dopo la lettura del dispositivo, in caso di istanza di sostituzione della pena detentiva da parte dell’imputato, il giudice decide in merito, nel corso della medesima udienza o di un’udienza successiva –
può essere agevolmente ravvisata nel fatto che la decisione in ordine alla sostituzione della pena detentiva e all’applicazione della pena sostitutiva implica un giudizio di merito (cfr. art. 58 della legge n. 689 del 1981) estraneo al sindacato di legittimità.
Sicché, a differenza dei giudizi pendenti in grado di appello, per quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione si riserva ogni decisione al giudice dell’esecuzione, una volta divenuta definitiva la sentenza.
1.2. Quanto agli obiettivi della disciplina transitoria, si osserva che questa è diretta a consentire la più ampia applicazione in bonam partem sia nei giudizi di primo grado, sia in quelli di impugnazione delle nuove disposizioni in tema di pene sostitutive.
Sicché, in virtù della regola generale, contenuta all’art. 2, comma quarto, cod. pen., di cui l’art. 95 cit. costituisce diretta ed evidente applicazione, l’unico limite all’applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli in tema di pene sostitutive è rappresentato dalla formazione del giudicato di condanna a pena detentiva, non sostituita, in data antecedente all’entrata in vigore della riforma.
1.3. Circa la tempestività della richiesta deve osservarsi che, secondo un’interpretazione che si ispiri alla ratio legis sopra illustrata e al rispetto al principio della retroattività della lex mitior , si deve ritenere che deve essere assicurato al condannato, ai fini di presentare la relativa richiesta di pene sostitutive nel termine di decadenza di trenta giorni dalla irrevocabilità della pronuncia, l’effettiva conoscenza di tale vicenda processuale.
Ciò, tenuto conto, peraltro, che la relativa istanza, ex art. 666 cod. proc. pen., può essere presentata al Giudice dell’esecuzione anche personalmente e che, dunque, viene riconosciuto alla parte, direttamente, il potere di adire, con le finalità illustrate, l’Autorità giudiziaria senza passare, necessariamente, attraverso un’istanza difensiva (Sez. 1, n. 25531 del 9/02/2024, COGNOME, non mass.).
Si è, comunque, precisato che il testo dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, è assolutamente chiaro nell’ancorare il decorso del termine entro il quale l’imputato può adire il giudice dell’esecuzione al fine di ottenere la sostituzione della pena detentiva, al momento in cui la sentenza emessa a suo carico è divenuta irrevocabile, che, in caso di proposizione di ricorso per cassazione, coincide, ai sensi dell’art. 648, comma 2, ultimo periodo, cod. proc. pen. con la pronuncia dell’ordinanza o della sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso (Sez. 1, n. 38207 del 27/06/2024, COGNOME; Sez. 1, n. 28613 del 2/02/2024, Fontana).
A fronte del tenore letterale delle disposizioni testé menzionate, di cristallina chiarezza ed univoco significato, va chiarito che il ricorrente si appella alla necessità di ancorare un effetto processuale di fondamentale rilevanza, quale il
passaggio in giudicato della sentenza di condanna impugnata con ricorso per cassazione, alla conoscenza effettiva della pronunzia, che, a suo modo di vedere, è stata assicurata solo da lla notifica dell’ordine di carcerazione inerente a quella pronuncia.
Il ragionamento non convince, giacché -fermo restando che il tenore delle previsioni codicistiche non si presta a esegesi alternativa rispetto a quella operata, nella fattispecie, dal giudice dell’esecuzione -il sistema tutela adeguatamente il diritto dell’imputato ricorrente ad avere conoscenza dell’esito del suo ricorso, conseguente allo svolgimento dell’udienza, pubblica o in camera di consiglio, la cui data è oggetto di previa fissazione, comunicata, con l’unica eccezione dei procedimenti trattati de plano , alla parte ricorrente.
Invero, risulta dagli atti (la cui consultazione si impone, a fronte del vizio che viene dedotto) che, nella specie, la sentenza della Corte di appello di Firenze è stata resa in data 18 gennaio 2022 e che l’ordinanza d i questa Corte, sezione Settima penale, che l ‘ha resa irrevocabile, è del 7 novembre 2023 (cfr. ord. n. 49855 -2023 del 7.11.2023).
Quindi, alla data di entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia (30 dicembre 2022) era senz’altro pendente il giudizio di cassazione, con conseguente applicazione della disciplina transitoria.
La richiesta di pene sostitutive è stata depositata entro trenta giorni dalla notifica dell’ordine di carcerazione.
Risulta, però, che la fissazione del procedimento dinanzi alla sezione Settima penale, ex artt. 610, comma 1, 611, comma 1, cod. proc. pen., per la data 7 novembre 2023, è stata comunicata a lle parti (cfr. intestazione dell’ordinanza n. 49855 -2023 ove si rende atto dell’avviso alle parti e, comunque, tale circostanza processuale non è contestata dal ricorrente).
Detto adempimento, dunque, consente di concludere nel senso che non può dubitarsi del pieno rispetto delle prerogative difensive di COGNOME posto in condizione di avere, improntando il proprio comportamento ad ordinaria diligenza, tempestiva e completa cognizione della decisione adottata dalla Corte di cassazione sul suo ricorso e, quindi, dell’irrevocabilità della sentenza di condanna.
Infatti, ai sensi degli artt. 610, comma 1, 611, comma 1, cod. proc. pen., stante l’avviso alle parti della relativa udienza, la pronuncia non doveva essere notificata perché, a tale udienza, non doveva seguire alcuna comunicazione dell’esito e del provvedimento adottato (anche per mancanza di richiamo espresso all’art. 127 , comma 7, cod. proc. pen.), né al difensore né alla parte personalmente che avevano l’onere di informarsi sull’esito del giudizio .
Ineccepibile si palesa, quindi, l’ordinanza impugnata che, preso atto della tardività della richiesta -presentata in epoca successiva all’integrale decorso del
termine fissato dall’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 -ne ha dichiarato l’inammissibilità.
Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 5 novembre 2024