Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7204 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7204 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA,
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VASTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza emessa il 22/09/2021 dal Tribunale di Chieti, con la quale NOME COGNOME era stato condanNOME alla pena di sei mesi di arresto ed € 2.000,00 di ammenda per il reato previsto dall’art.187, commi 2, 2bis e del 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, con applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e con confisca del mezzo di proprietà dell’imputato medesimo, per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza alla data d 04/03/2019 e con l’aggravante di avere commesso il fatto in orario notturno.
La Corte territoriale ha ritenuto infondato il motivo di appello inerente alla dedotta discrasia tra quanto riportato dagli operanti nell’annotazione d p.g. e quanto invece riportato nel verbale di ritiro della patente di guid ritenendo non sussistente alcun contrasto tra quanto riportato in tale ultimo atto e il verbale di accertamenti urgenti sulla persona, finalizzati alla verif del tasso alcolemico; ha altresì rilevato, in riferimento alla dedotta mancanza dell’avvertimento previsto dall’art.114, disp.att., cod.proc.pen., che da ta ultimo verbale si desumeva che era stato dato il relativo avviso, comunque da ritenersi non necessario in caso di previo rifiuto di sottoporsi al relati test; ha altresì ritenuto infondato il rilievo attinente alla menzio dell’incidente stradale provocato dall’imputato, cui si faceva riferimento tanto nell’annotazione di p.g. quanto nel verbale di accertamenti urgenti.
La Corte ha altresì rigettato il motivo di appello riguardante la mancata applicazione dell’art.131bis cod.pen., attesa l’oggettiva gravità del fat ascritto nonché i motivi inerenti al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all’applicazione del beneficio della non menzione della condanna.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di impugnazione, ha dedotto la violazione di legge in relazione all’art.601, comma 5, cod.proc.pen.; ha dedotto che – come eccepito in sede di conclusioni scritte depositate ai sensi dell’art.23bis del I. n.176/2020 – il decreto di citazione a giudizio era stato nol:ificato oltr termine di quaranta giorni previsto dall’art.601, comma 5, cod.proc.pen. sopra citato; essendo la notifica al difensore avvenuta il 28/04/2023 e quella all’imputato il 03/05/2023, in riferimento a udienza fissata per il 31/05/2023.
Ha quindi dedotto che il giudice di appello non avrebbe provveduto alla saNOMEria della relativa nullità disponendo la rinnovazione del decreto di citazione ovvero fissando una nuova udienza nel rispetto dei termini,
Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione di legge penale e di norme processuali, in riferimento all’art.606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen..
Ha dedotto che, già in sede di atto di appello, erano state prospettate delle doglianze relative alla bontà dell’operato degli agenti accertatori sotto un duplice profilo, ovvero quello relativo all’incertezza circa l’avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un avvocato e in ordine alla esatta documentazione degli atti.
Ha quindi ritenuto censurabile la valutazione della Corte territoriale nella parte in cui aveva ritenuto non esservi contrasto tra gli atti redatti nella specifica circostanza e che sussisteva comunque un dubbio in ordine alla formulazione del predetto avviso; la quale doveva ritenersi necessaria anche nella fattispecie concreta in esame sulla base dell’orientamento espresso da alcune pronunce di legittimità ivi richiamate; ha altresì dedotto che la Corte territoriale non avrebbe dato.adeguata spiegazione alla circostanza per cui il verbale di ritiro della patente era stato sottoscritto prima di quello di accertamenti urgenti sulla persona dell’imputato.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, con logico assorbimento dell’esame del secondo.
Va premesso che, in tema di impugnazioni e allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo la Corte di legittimità è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugNOME contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; conforme, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017 n. 3346, dep. 2018, F., Rv. 273525).
Ciò posto, sulla base del testo dell’art.601, commi 3 e 5, cod.proc.pen. (nel testo modificato dall’art.34, comma 1, lett.g), n.3 del d.lgs. 10 ottobre
2022, n.150, applicabile a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell’art.6 del d.l. 31 ottobre 2022, n.162), il termine per la notifica del decreto di citazione in appello tanto nei confronti del difensore quanto nei confronti dell’imputato è stato portato a quaranta giorni, termine non osservato nel caso di specie attesa la data di fissazione dell’udienza (31/05/2023) e quelle della notifica al difensore (28/04/2023) e all’imputato (03/05/2023).
7. Tanto premesso, nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all’intervento dell’imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Fasulo, Rv. 283349 – 01; Sez. 3, n. 46179 del 28/09/2021, COGNOME, Rv. 282220 – 01; Sez. 4, n. 5959 del 23/01/2020, COGNOME, Rv. 278447 – 01; Sez. 5, n. 25777 del 06/03/2019, COGNOME, Rv. 276515 – 01).
Mentre, secondo altra lettura, si tratterebbe di una nullità relativa che verrebbe perciò sanata qualora non eccepita nei termini di cui all’art. 181, comma terzo, cod. proc. pen., e, precisamente, subito dopo l’accertamento della costituzione delle parti (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 2, n. 55171 del 25/09/2018, COGNOME, Rv. 275113 – 01; Sez. 6, n. 46789 del 26/09/2017, COGNOME, Rv. 271495 – 01; Sez. 3, n. 27414 del 04/03/2014, COGNOME, Rv. 259302 – 01; Sez. 6, n. 47535 del 14/11/2013, COGNOME, Rv. 257280 – 01).
Si tratta, tuttavia, di una questione che non rileva nel caso di specie atteso che la difesa, con memoria trasmessa entro il termine di cui all’art. 23b1s, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020 convertito, con modificazioni, con legge 176 del 2020, ha tempestivamente eccepito il mancato rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 601 cod. proc. pen..
Né, per altro verso, rileva in alcun modo la circostanza che, per l’appunto, il processo fosse celebrato in forma “cartolare” in conformità alla normativa emergenziale che, con l’art. 23bis sopra richiamato, nel dettare una disciplina “speciale” per il processo di appello, non ha tuttavia modificato il tenore dell’art. 601 cod. proc. pen. che è rimasto immutato.
Ed è per questo che, ad esempio, Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, COGNOME Timoteo, Rv. 282438 ha potuto affermare che nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, non è causa di nullità del decreto di citazione l’omesso avvertimento all’imputato gella celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell’art.
23bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non richiamato dall’art. 601, comma 6, cod. proc. pen.; la Corte aveva nell’occasione esamiNOME una fattispecie in cui il processo era stato fiss nel vigore della disciplina “ordinaria” e, dunque, con decreto redatto nel forme e con i requisiti di cui all’art. 601. cod. proc. pen., per poi e trattato in periodo “emergenziale” ed ha spiegato che “… la normativa stante la sua transitorietà connessa alla situazione pandemica, non contien alcun riferimento alle modalità della vocatio in iudicium che continua ad essere regolata dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. .
Consegue, in definitiva, la necessità di annullare la senten impugnata con restituzione degli atti alla Corte di Appello di Perugia (individuata ai sensi del combiNOME degli artt. 624, lett.c) e 175, disp. cod.proc.pen.) perché provveda alla rinnovazione della citazione assicurando alla difesa il termine dilatorio previsto dall’ad:. 601 cod. pr pen. e, quindi, alla celebrazione del giudizio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Perugia, per nuovo giudizio
Così deciso il 23 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
La Presidente