Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41496 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41496 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 27/05/2025 del Tribunale di Catanzaro, Sezione per il Riesa me.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Catanzaro – sezione per il riesame – ha confermato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con il quale era stata applicata nei confronti dell’indagato la misura della custodia in carcere per plurimi reati in materia di stupefacenti. In particolare, il Tribunale disattendeva l’eccezione di inutilizzabilità delle fonti dichiarative prospettata dalla difesa in relazione alla asserita acquisizione dopo il termine di scadenza delle indagini preliminari.
Riteneva poi che, alla luce del quadro gravemente indiziante come ricostruito nell’ordinanza alla luce dei plurimi elementi costituiti dall dichiarazioni degli acquirenti/assuntori, dai riconoscimenti fotografici, dagli esiti dell’attività tecnica (in particolare, captazioni telefoniche), dovesse escludersi la ricorrenza del consumo di gruppo, allegato dalla difesa.
Infine, riteneva sussistenti le esigenze di cautela, con riferimento al pericolo di recidivanza, alla luce delle modalità di commissione dei fatti, del perdurare nel tempo delle condotte e della presenza di carichi pendenti per analoghe ipotesi.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, censurando la violazione di legge in relazione alla inutilizzabilità degli atti di indagine assunti dai RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE successivamente al 20 aprile 2021, ossia la data di scadenza del termine prorogato per lo svolgimento delle indagini preliminari, essendo avvenuta la prima iscrizione nei confronti di COGNOME il 20 gennaio 2020.
Di conseguenza tutto il compendio investigativo, comprese le sommarie informazioni di tenore etero-accusatorio rese dagli assuntori che avevano acquistato la sostanza stupefacente sarebbero inutilizzabili, in quanto raccolto dopo lo spirare del termine suddetto.
Il Pubblico Ministero aveva avanzato il 13 ottobre 2020 una richiesta di proroga al Giudice per le indagini preliminari, rappresentando che entro il termine di scadenza individuato nel 20 ottobre 2020 non era possibile ultimare le indagini. L’assunzione delle informazioni testimoniali aveva inizio nel novembre 2021 e proseguiva fino ad agosto 2024, oltre i termini di legge. Seguivano allora, da parte della polizia giudiziaria, una serie di note informative. A seguito della nota in data 27 febbraio 2024 il Pubblico Ministero emetteva un provvedimento di stralcio, con conseguente iscrizione del procedimento n. 854/2024 R.g.n.r. In considerazione di altre note informative, con provvedimenti del 3 luglio 2024 e del 12 luglio 2024 il Pubblico Ministero disponeva l’iscrizione del COGNOME per ulteriori ipotesi di reato. Tali condotte derivavano, però, dalle risultanze dell’attività di ascolto disposta a seguito della prima iscrizione del 20 gennaio 2020 e a tale data dovevano essere retrodatate. In ogni modo l’attività captativa autorizzata aveva luogo fino al 24 settembre 2021. Il materiale investigativo portava, dal luglio 2024, a due successive richieste di applicazione di misura
cautelare, rispettivamente per i capi dal 129 al 182, 407, dal 451 al 475, 490, 492, 548 (85 capi di imputazione) e dal 565 al 569, 630 e 631. L’informativa di polizia giudiziaria contiene tuttavia l’indicazione di fatti già emersi in fase di ascolto delle conversazioni intercettate sino al marzo 2021, data cui deve essere retrodatata l’iscrizione.
Alla luce della inutilizzabilità dei molti atti di indagine su cui è fondata la valutazione del Tribunale del riesame, la difesa del ricorrente chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato anche al fine di una rivalutazione complessiva della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari.
Il difensore dell’indagato ha successivamente depositato una memoria con la quale ribadisce i motivi proposti, allegando i provvedimenti su cui basa le proprie argomentazioni.
Ha poi depositato conclusioni scritte con cui, confutando le conclusioni del P.G., ribadisce l’esistenza di un unico provvedimento di proroga del termine delle indagini, sino al 20 gennaio 2021. Sottolinea che l’intera attività investigativa svolta dopo il settembre 2021 è comunque inutilizzabile, in quanto compiuta al di fuori del termine massimo previsto dalla legge.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
La difesa ripropone le argomentazioni con cui il Tribunale ha rigettato l’istanza, con motivazione priva di fratture logiche e aderente ai principi della giurisprudenza di legittimità.
Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, nel corso delle indagini preliminari il P.M. – salvi i casi di mutamento della qualificazione giuridica del fatto o dell’accertamento di circostanze aggravanti – deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato previsto dall’art. 335 cod. proc. pen. sia quando acquisisce elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona, sia quando raccolga elementi in relazione al medesimo o ad un nuovo reato a carico di persone diverse dall’originario indagato. Pertanto, ne deriva che il termine per le indagini preliminari, previsto dall’art. 405 cod. proc. pen., decorre in modo autonomo per ciascun indagato dal momento dell’iscrizione del suo nominativo nel registro
delle notizie di reato e, per la persona originariamente sottoposta ad indagini, da ciascuna successiva iscrizione. Si è precisato che per determinare il dies a quo ai fini della decorrenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari relativi a diversi fatti iscritti sotto lo stesso numero in momenti differenti, l’unic criterio è quello di ordine sostanziale desumibile dall’art. 335, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui, quando non si tratti di mutamento della qualificazione giuridica del fatto né di diverse circostanze del medesimo fatto, non può parlarsi di aggiornamento di iscrizioni, ma di iscrizione autonoma (Sez. 3, n. 32998 del 18/03/2015, M., Rv. 264191). Di conseguenza, il termine per le indagini preliminari decorre in modo autonomo per ciascun indagato dal momento dell’iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato e, per la persona originariamente sottoposta ad indagini, da ciascuna successiva iscrizione, senza che possa essere posto alcun limite all’utilizzazione di elementi emersi prima della detta iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti (Sez. 2, n. 22016 del 06/03/2019, COGNOME, Rv. 276965-01; Sez. 4, n. 32776 del 06/07/2006, COGNOME, Rv. 234822-01; Sez. 6, n. 19053 del 12/03/2003, COGNOME, Rv. 227380-01).
Sono inutilizzabili le prove acquisite oltre il termine di durata delle indagini preliminari decorrente dalla data della prima iscrizione soltanto quando il Pubblico Ministero, dopo l’iniziale iscrizione del registro delle notizie di reato, abbia provveduto ad una successiva iscrizione relativa al medesimo fatto diversamente circostanziato (Sez. 6, n. 29151 del 09/05/2017, Cusani, Rv. 270573).
Nel caso di specie non si tratta di successive iscrizioni fondate solo su una diversa qualificazione giuridica del fatto ovvero sulla contestazione dello stesso fatto diversamente circostanziato, bensì di nuove e legittime iscrizioni, imposte dal sopravvenire dei risultati di distinte indagini, sviluppatesi in forza dei contributi dichiarativi di acquirenti/assuntori. Sulla base di quanto illustrato nel provvedimento impugnato e rappresentato anche nel ricorso, si desume in definitiva la sopravvenienza di altre notizie di reato e la loro iscrizione nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. rispetto all’iscrizione iniziale effettua nell’ambito del procedimento penale n. 2951/19 R.g.n.r. in relazione a due singole ipotesi di cessione commesse rispettivamente il 13 luglio 2019 e il 27 febbraio 2021, diverse dalle ulteriori numerose condotte di spaccio ascritte al ricorrente dall’anno 2018 all’anno 2023 nei confronti di altri assuntori, avvinte in continuazione, e ad un aggiuntivo episodio contestato al capo 156. Le iscrizioni concernenti il titolo cautelare sono state effettuate nei confronti del ricorrente e di vari altri soggetti in data 3 luglio 2024 e successivamente, a seguito del deposito della informativa di reato conclusiva del 27 febbraio 2024 della
RAGIONE_SOCIALE, relativamente a diversi e fatti delittuos emersi dall’ascolto dell’attività di intercettazione disposta sino al mese di m 2021 svolta nel rispetto dei termini di durata delle indagini preliminari, proro sino al 20 settembre 2021. Deve peraltro considerarsi la disciplina applicabi ratione temporis, là dove, oltre alla sospensione feriale dei termini, er applicabile anche la disciplina relativa alla emergenza epidemiologica Covid-19.
Né potrebbe in alcun modo invocarsi la retrodatazione dell’iscrizione secondo il modulo procedimentale oggi contemplato dall’art. 335-quater cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022.
Ed invero, in virtù della norma transitoria, dettata dall’art. 88-bis d.igs. 150 cit. introdotta dall’art. 5-sexies d.l. n. 162 di 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 199 del 2022, «Le disposizioni degli articoli 335-quater, 407-bi 415-ter del codice di procedura penale, come introdotte dal present decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle qua pubblico ministero ha già disposto l’iscrizione nel registro di cui all’ar 335 del codice di procedura penale, nonché in relazione alle notizie di rea iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previst dall’articolo 12 del codice di procedura penale» e quindi anche il vincolo de continuazione, fatta eccezione per iscrizioni riferite a reati commessi do l’entrata in vigore della riforma.
La decisione del Tribunale è, dunque, corretta – come ha rappresentato il P.G. nella condivisibile requisitoria – là dove ritiene l’utilizzabilità degl indagine in contestazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 06/11/2025