Termine Impugnazione e Giudizio Abbreviato: La Cassazione fa Chiarezza
Il rispetto del termine impugnazione è un pilastro fondamentale del diritto processuale penale. Presentare un ricorso oltre la scadenza prevista dalla legge comporta una sanzione drastica: l’inammissibilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, offrendo un’importante precisazione sull’inapplicabilità di proroghe speciali in caso di scelta del rito abbreviato. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per reati tributari (previsti dal D.Lgs. 74/2000), confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, condannato a una pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione (con sospensione condizionale), decide di presentare ricorso per Cassazione. Tuttavia, il ricorso viene depositato oltre la scadenza fissata dalla legge.
La Corte d’Appello aveva emesso la sua sentenza il 6 giugno 2024, depositandola il 26 giugno dello stesso anno. Con un termine di 90 giorni per il deposito della motivazione, la scadenza ultima per presentare l’impugnazione era fissata al 19 ottobre 2024. Il ricorso, invece, è stato presentato solo il 6 novembre 2024, risultando palesemente tardivo.
Il Calcolo del Termine Impugnazione nel Rito Abbreviato
Il nodo centrale della questione riguarda il tentativo di avvalersi della proroga di 15 giorni prevista dall’art. 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale. Questa norma concede un termine aggiuntivo al difensore di un imputato che sia stato giudicato in assenza.
La difesa, probabilmente, ha cercato di sostenere che, non essendo l’imputato fisicamente presente, si dovesse applicare tale estensione. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha respinto categoricamente questa interpretazione, basandosi sulla natura del procedimento che si era svolto in primo grado.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
I Giudici della Suprema Corte hanno chiarito un punto cruciale: la scelta del giudizio abbreviato, effettuata tramite un procuratore speciale, equivale a una presenza processuale dell’imputato. Secondo l’art. 420, comma 2-ter, del codice di procedura penale, la richiesta di procedere con un rito alternativo come quello abbreviato implica la volontà dell’imputato di partecipare al processo, rendendo irrilevante la sua assenza fisica.
Di conseguenza, l’imputato non può essere considerato ‘giudicato in assenza’ ai fini dell’applicazione della proroga del termine impugnazione. La Corte ha sottolineato che la scelta del rito è una manifestazione di volontà che sana qualsiasi potenziale vizio legato alla mancata presenza. Pertanto, il termine per impugnare era quello ordinario, scaduto il 19 ottobre 2024.
Essendo il ricorso stato presentato tardivamente, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame riafferma con forza la perentorietà dei termini processuali e le conseguenze della loro violazione. La decisione ha importanti implicazioni pratiche:
1. Scelta del Rito e Presenza: La scelta di un rito alternativo, come il giudizio abbreviato, è considerata una partecipazione attiva al processo che esclude lo status di ‘assente’.
2. Nessuna Proroga: Gli avvocati devono essere consapevoli che in questi casi non è possibile beneficiare dell’estensione di 15 giorni del termine per l’impugnazione.
3. Conseguenze dell’Inammissibilità: La declaratoria di inammissibilità non solo preclude l’esame del merito del ricorso, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso quantificata in 3.000 euro.
Questo provvedimento serve da monito sulla necessità di un calcolo meticoloso e attento dei termini processuali, poiché un errore può precludere definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni in giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato presentato oltre la data di scadenza prevista dalla legge, risultando quindi tardivo.
L’estensione di 15 giorni del termine per impugnare si applica se l’imputato sceglie il giudizio abbreviato?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la scelta del giudizio abbreviato, anche se fatta tramite procuratore speciale, equivale alla presenza dell’imputato in giudizio. Pertanto, l’estensione del termine prevista per gli imputati giudicati in assenza non è applicabile.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32400 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32400 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ARZIGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Venezia del 6 giugno 2024, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Vicenza il 28 gennaio 2021, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 1 anno e 6 mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 8 (capo 1), 5 (cap 10 (capo 3) e 11 (capo 4) del d. Igs. 74 del 2000. Fatti accertati in Arzignano dal 2013 al 2017
Rilevato che il presente ricorso è stato proposto tardivamente, ossia il 6 novembre 2024, a fronte di sentenza del 6 giugno 2024, depositata il 26 giugno 2024, con termine per il deposito della motivazione fissato in 90 giorni, per cui il termine per impugnare scadeva il 19 ottobre 2024.
Richiamata l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024, Rv. 287199 e Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, Rv. 285332), secondo cui, in tema di impugnazioni, la previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa, come nel caso di specie, in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell’imputato, da intendersi presente giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe l’onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 giugno 2025.