Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25981 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25981 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 01/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1.NOME COGNOME nato a IMPERIA il 28/03/1960
2.COGNOME nato il 29/10/1975
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Procedimento trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME imputati del reato di cui agli artt. 110 e 316-ter c per avere, in concorso tra loro, attestato falsamente lo stato di disoccupazione, così c indebitamente l’indennità Naspi per euro 5.543,99, venivano assolti in primo grado dal per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano, con sentenza resa all’esito di giudizio 1’11/10/2023, con la formula “perché il fatto non sussiste”.
Il Giudice per l’udienza preliminare riconosceva che dal materiale probatorio in at particolar modo da intercettazioni telefoniche, era emerso che il Terrusso si era adop far ottenere alla Zheng l’indennità di disoccupazione denominata NASPI pur sulla base fittizio rapporto lavorativo come badante di tale COGNOME COGNOME, in Mariano Comense, insi sorella, dal 2012 sino al licenziamento del 28/10/2020. La documentazione acquisita ri infatti, il carattere fittizio dell’attività lavorativa della Zheng, denunciata nel 20 illegale nel territorio dello Stato, sorpresa a praticare il meretricio in apparta conduttrice di una appartamento in Imperia, controllata in un’occasione presso la stazio città unitamente al COGNOME, e con questo originariamente indagata dall’A.G. di Imp sfruttamento della prostituzione, procedimento nel corso del quale erano state dis intercettazioni telefoniche dalle quali era emersa l’attività volta a far conseguire l’indennità di disoccupazione denominata NASPI, con domanda presentata in data 30/10/2 presso la sede INPS di Milano Nord, prima rigettata e poi ripresentata con integrazioni
Il GUP riteneva provata la condotta illecita attribuita ai ricorrenti ma, disatt richiesta del pubblico ministero di riqualificarla ai sensi dell’art. 640-bis cod. p potersi più correttamente qualificare il fatto ai sensi dell’art. 640, secondo comma n. per il quale, però, non è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, onde l’inutili intercettazioni telefoniche su cui si fonda l’accusa: da qui l’assoluzione degli imputa loro ascritto per l’insussistenza del fatto.
Decidendo sull’appello proposto dal Pubblico Ministero, la Corte di Appello di Milan sentenza dell’8 luglio 2024, in riforma della pronuncia di primo grado, ha riconosciuto i e lo COGNOME responsabili del reato loro ascritto, riqualificandolo ai sensi dell’art. 640con conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la pronuncia della Corte territoriale, con atto depositato in data 30/ hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del comune dife deducendo:
3.1. GLYPH Violazione di legge per l’erronea applicazione degli artt. 640 e 640-bis cod dovendosi ritenere erronea, ad avviso dei ricorrenti, la riqualificazione dei fatt sentenza pur nel difetto di artifici e raggiri e di induzione in errore dell’ente erogat
3.2. GLYPH Violazione di legge con riferimento all’art. 521 cod. proc. pen., in relazion
429 cod. proc. pen. per la genericità dell’imputazione, in quanto i ricorrenti, attraverso l’iter processo, non sì sarebbero trovati nelle condizioni di potersi difendere dai fatti loro contesta genericamente descritti nel capo di imputazione, poi modificata in sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili perché tardivamente presentati.
La sentenza impugnata, infatti, è stata emessa in data 08/07/2024 con procedimento camerale non partecipato ai sensi dell’art. 23-bis, commi 1 e 3, d.l. n. 137/2020, non avendo le parti avanzato istanza di partecipazione bensì depositato regolarmente il pubblico ministero requisitoria scritta ed il difensore memoria difensiva. La sentenza indicava, ai sensi dell’art. 54 comma 3, cod. proc. pen., il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, con scadenza il 06/10/2024. il termine di quarantacinque giorni per l’impugnazione, di cui all’art 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., pertanto, scadeva il giorno 20/11/2024.
Come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di impugnazioni, infatti, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedime camerale non partecipato e – come nel caso di specie – non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l’imputato appellante non può considerarsi “giudicato in assenza”, in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza l fissazione di un’udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazi del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell’aumento di quindici giorni del termine per l’impugnazione previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499-01).
Come evidenziato da tale ultima pronuncia, questa soluzione appare coerente con la direttiva UE 2016/343 che, all’art. 8, nel dettare le “regole minime” che consentono la celebrazione del processo in assenza negli Stati membri lascia, comunque, impregiudicata la possibilità di una disciplina nazionale che preveda che il procedimento o talune sue fasi si svolgano per iscritto, a condizione, però, che ciò avvenga in conformità con il diritto a un equ processo (art. 8, par. 6). Invero, come emerge dal considerando n. 41 della direttiva, il “diri di presenziare al processo può essere esercitato solo se vengono svolte una o più udienze. Ciò significa che il diritto di presenziare al processo non si applica se le norme procedurali nazional applicabili non prevedono alcuna udienza. Dette norme nazionali dovrebbero rispettare la Corte e la CEDU, come interpretate dalla Corte di Giustizia e della Corte Europea dei diritti dell’uomo, in particolare relativamente ad un equo processo. Tale situazione si verifica, ad esempio, quando il procedimento si svolge in maniera semplificata ricorrendo, in tutto o in parte, a una procedura scritta o a una procedura in cui non è prevista alcuna udienza”.
Fermo quanto precede, si rileva come, nella fattispecie, al momento del deposito dei ricorsi, in data 30/11/2024, la sentenza era ormai divenuta irrevocabile.
3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. perì., al versamento della somm
ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proce e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Così deliberato in camera di consiglio, il aprile 2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Imperiali
Il Presidente
NOME COGNOME
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r.L—2-i/jc
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