Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 31862 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 31862 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Tunisia il 06/01/1970
avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Perugia ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 495 cod. pen.
Avverso l ‘indicata pronuncia ricorre l’imputato , tramite il difensore, deducendo vizi in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato oltre il termine prescritto.
Come risulta dagli atti del processo (non dalla erronea intestazione della sentenza che sembra riferirsi alla trattazione in udienza pubblica) il processo di appello è stato celebrato nelle forme del rito c.d. cartolare.
La disciplina del rito in esame non è intervenuta sui termini di impugnazione, che l’art. 585 cod. proc. pen. regola come segue:
comma 1: «Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è: a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall’articolo 544 comma 1; b) di trenta giorni, nel caso previsto dall’articolo 544 comma 2; c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall’articolo 544 comma 3».
comma 2: «I termini previsti dal comma 1 decorrono: a) dalla notificazione o comunicazione dell ‘ avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio; b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura; c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall’articolo 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avviso di deposito ».
Nella specie:
la sentenza della Corte di appello è stata deliberata in data 28 febbraio 2025, senza indicazione di termine per il deposito della motivazione, che pertanto, per legge, è pari a quindici giorni;
il dispositivo è stato ritualmente comunicato alle parti;
il termine per il deposito è spirato sabato 15 marzo 2025;
la sentenza è stata depositata tempestivamente il 4 marzo 2025;
dal 15 marzo 2025 è iniziato a decorrere il termine di 30 giorni (art. 585, comma 1, lettera c, cod. proc. pen.) per proporre ricorso per cassazione;
-il termine per l’impugnazione -tenuto conto di ulteriori quindici giorni ex art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen. -è decorso martedì 29 aprile 2025;
il ricorso è stato presentato, tardivamente, il 12 maggio 2025.
Discende l’inammissibilità del ricorso ex artt. 585 e 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Detta causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, a mente dell’art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen.
Alla de claratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma che, si stima equa, di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME