Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30730 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30730 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 09/08/1995
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 20 settembre 2024, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione resa il 15 novembre 2023 dal G.U.P. del Tribunale di Bologna, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 3.000 di multa, perché ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 110, 81 cod. pen. e art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti accertati in Bologna dal 22 al 29 settembre 2019
Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, con il quale è stato dedotto il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, anche con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e all’entità degli aumenti per la continuazione.
Con memoria del 25 febbraio 2025, l’avvocato NOMECOGNOME difensore di fiducia dell’imputato, ha chiesto di dichiarare ammissibile il ricorso, ribadendone la tempestività e la fondatezza.
Ritiene il Collegio che il ricorso pene- inammissibile innanzitutto perché tardivo, dovendosi considerare che il termine per impugnare la sentenza scadeva il 4 novembre 2024 (pronuncia emessa il 20 settembre 2024, termine per la motivazione non indicato, deposito della motivazione avvenuto il 30 settembre 2024), mentre l’impugnazione è stata presentata il 14 novembre 2024.
Né risulta applicabile nel caso di specie il termine suppletivo previsto dall’art. 585, comma 1 -bis, cod. proc. pen., dovendosi richiamare sul punto l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, Rv. 285499), secondo cui, in tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l’imputato appellante non può considerarsi “giudicato in assenza”, in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un’udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell’aumento di quindici giorni del termine per l’impugnazione previsto dall’art. 585, comma 1 -bis, cod. proc. pen.
In ogni caso, pur a voler considerare tempestivo il ricorso, per avere la Coorte di appello fissato per il deposito della motivazione il termine di 30 giorni, termine indicato a quanto pare nel dispositivo ma non nella sentenza depositata, il ricorso, come indicato nella motivazione inoltrata al difensore, risulta comunque manifestamente infondati) nel merito, in quanto volto a sollecitare differenti apprezzamenti di merito a fronte delle pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata, nella quale sono state adeguatamente esposte le ragioni ostative a una mitigazione della pena (precedenti penali e pluralità degli episodi di cessione).
6. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricor anche nel merito. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 18
della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono el per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa
determinazione della causa di inammissibilità», alla declarato dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma I’ll aprile 2025
Il c~re,estensore
Il Presidente