Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25975 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 25975 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FALL ABRAM LAMP, nato in Senegal il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della Corte d’appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 09/11/2023, la Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del 09/04/2018 del Tribunale di Catania, riconosceva a RAGIONE_SOCIALE le circostanze attenuanti generiche, confermando la condanna dello stesso RAGIONE_SOCIALE per il reato di rapina impropria ai danni di NOME COGNOME e rideterminando in due anni di reclusione ed € 400,00 la pena irrogata al suddetto imputato.
Avverso tale sentenza del 09/11/2023 della Corte d’appello di Catania, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, RAGIONE_SOCIALE, affidato a due motivi.
Peraltro, in via preliminare, il ricorrente solleva questione di legittimi costituzionale dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., nonché questione di legittimità costituzionale dell’art. 161, comma 1, cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.
2.1. Sollevate tali questioni di legittimità costituzionale, con il primo motiv il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606′ comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 628 cod. pen. «con riferimento all’avvenuto impossessamento del bene».
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 62, n. 4), cod. pen. e, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’apparenza della motivazione, con riguardo all’esclusione dell’applicabilità della circostanza attenuante prevista dal suddetto art. 62, n. 4), cod. pen.
Preliminarmente, si deve rilevare la tardività del ricorso, in considerazione del carattere assorbente di tale rilievo rispetto alle questioni che sono state dedotte con lo stesso ricorso.
A tale riguardo, si deve anzitutto rammentare che la Corte di cassazione ha chiarito – affermando un principio che il Collegio, condividendolo, intende ribadire – che, in tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato tratta con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l’imputato appellante non si può considerare “giudicato in assenza”, in quanto, in tale caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un’udienza alla quale abbia diritto di partecipare, con la conseguenza che, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell’aumento di quindici giorni del termine per l’impugnazione previsto dall’art. 585, comma 1 -bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499-01).
Rammentato e ribadito tale principio, tornando al caso di specie, si deve rilevare che: a) come risulta dal verbale dell’udienza del 09/11/2023, il giudizio di appello è stato trattato con procedimento camerale e non era stata presentata tempestiva richiesta di partecipare all’udienza, con la conseguenza che il ricorrente, come si è detto, non può beneficiare dell’aumento di quindici giorni del termine per l’impugnazione previsto dal comma 1 -bis dell’art. 585 cod. proc. pen.; b) la sentenza impugnata è stata redatta con motivazione contestuale (come risulta dalla sua epigrafe) all’esito dell’udienza camerale non partecipata; c) pertanto, il ricorso per cassazione doveva essere proposto entro i successivi quindici giorni, cioè entro il 24/11/2023; d) come risulta dall’annotazione che è stata apposta dalla cancelleria in calce alla sentenza impugnata, lo stesso ricorso è stato proposto dal RAGIONE_SOCIALE solo il 07/12/2023, quando il suddetto termine del 24/11/2023 era ormai scaduto.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento de somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/06/2024.