Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1658 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1658 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME COGNOME nato a Cosenza il 18/02/1964
avverso il decreto dell’11/03/2024 del Tribunale di Catanzaro;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento del provvedimento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con atto del proprio difensore, NOME COGNOME chiede alla Corte di cassazione di annullare il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’opposizione da lui proposta avverso quella dello stesso Tribunale del 10 gennaio 2024, che aveva respinto l’istanza di declaratoria d’inefficacia del sequestro di prevenzione disposto nei suoi confronti, avanzata sul presupposto dell’intervenuto decorso del termine di durata della misura previsto dall’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.
Il Tribunale ha stabilito la durata complessiva del termine computandovi:
la sospensione conseguente al rinvio del procedimento dall’udienza del 20 febbraio a quella del 19 giugno 2023, in quanto disposto su concorde richiesta del Pubblico ministero e del difensore;
la sospensione conseguente al rinvio del procedimento dall’udienza del 4 luglio a quella del 20 novembre 2023, in quanto disposto su richiesta del difensore;
la proroga di sei mesi disposta all’udienza del 20 novembre, a norma dell’art. 24, comma 2, cit..
Il ricorrente ritiene che il provvedimento impugnato violi tale disposizione di legge, rilevando che:
la sospensione dal 20 febbraio al 19 giugno 2023 non dev’essere computata, in quanto il rinvio dell’udienza è stato disposto su richiesta del Pubblico ministero per controdedurre su alcune produzioni difensive ed al difensore è stato solamente concesso un termine per eventuali difese conseguenti, peraltro fissato in trenta giorni e non per tutta la durata del rinvio;
II) la sospensione dal 4 luglio al 20 novembre non può essere tenuta in considerazione per l’intero ma solo per sessanta giorni, essendo stata disposta per legittimo impedimento del difensore limitato al solo 4 luglio e dovendo trovare applicazione la regola dell’art. 159, primo comma, n. 3), cod. pen., che limita in tale misura la durata della sospensione;
III) la proroga per sei mesi risulta illegittima, in quanto deliberata soltanto all’udienza finale del 20 novembre 2023, quando perciò non doveva più compiersi alcun’attività procedimentale che potesse giustificarla, non prevedendo invece la legge la possibilità che essa venga disposta per la stesura della motivazione.
Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l’annullamento dell’ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita di essere accolto, perché fondato.
Le circostanze di fatto con esso dedotte non sono controverse, trovandosene riscontro nel provvedimento impugnato, ed altrettanto dicasi per la disciplina normativa di riferimento.
A norma dell’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, il sequestro di prevenzione perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto di confisca entro un anno e sei mesi dall’immissione dell’amministratore giudiziario nel possesso dei
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beni; detto termine può essere prorogato per sei mesi, nel caso di indagini complesse o di compendi patrimoniali rilevanti; nel computo di questi termini, si deve tener conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare previste dal codice di rito.
Quest’ultimo, per quanto qui d’interesse, all’art. 304, comma 1, lett. a), dispone che la sospensione operi, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell’imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta degli stessi non motivata da esigenze di acquisizione della prova o da concessione di termini per la difesa.
Così delimitato il tema della decisione, dirimente si presenta la circostanza per cui la prima sospensione del procedimento (20 febbraio – 19 giugno 2023) è stata disposta su richiesta del Pubblico ministero e non del proposto.
Vero è che anche il difensore di quest’ultimo ha contestualmente ottenuto un termine per eventuali difese, fissato nella misura di trenta giorni. Ma, anche volendosi escludere che si trattasse stricto sensu di un termine per la difesa o funzionale ad acquisizioni probatorie, esso era pur sempre intermedio rispetto alla data della nuova udienza, e quindi inferiore a quello assegnato al Pubblico ministero nonché totalmente ricompreso in questo: in pendenza del quale, pertanto, il procedimento comunque non sarebbe potuto proseguire per una ragione non imputabile al proposto, su cui, di conseguenza, non possono ricadere le conseguenze pregiudizievoli dei tempi del giudizio.
Escluso, dunque, dal computo il relativo periodo di sospensione, ne consegue che il termine di durata del sequestro, pari ad un anno e sei mesi dal 6 dicembre 2021, è spirato il 6 giugno 2023: in data antecedente, cioè, a quella fissata per la prosecuzione del giudizio (19 giugno 2023, poi ulteriormente slittata al successivo 4 luglio e, ancora, al 20 novembre seguente).
A prescindere, dunque, dalla pari durata rispetto a quella della sospensione del processo (come ritenuto dal Tribunale), oppure dalla limitazione ai sessanta giorni successivi alla cessazione dell’impedimento (come deduce il ricorso, in applicazione della disciplina espressamente prevista, tuttavia, solo per la sospensione dei termini di prescrizione), la sospensione del termine di durata del sequestro è stata disposta quando lo stesso era già decorso, non potendo perciò essere computata.
Ed analoghe considerazioni, a maggior ragione, valgono per la successiva proroga, non potendosi evidentemente estendere un termine già scaduto (Sez. 5, n. 41430 del 05/03/2018, COGNOME, Rv. 275226)
Il provvedimento impugnato dev’essere, dunque, annullato senza rinvio e, per l’effetto, dev’essere dichiarata l’inefficacia del sequestro, con conseguente restituzione all’avente diritto dei beni interessati dalla misura.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dichiara l’inefficacia del sequestro, disponendo la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto. Manda alla cancelleria ai sensi dell’art. 626, cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2024.