Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29369 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29369 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso presentato da NOME NOME, nato a Agrigento il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di AVV_NOTAIO del 16/01/2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con declaratoria di cessata efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO del 3 gennaio 2024, limitatamente all’obbligo di presentazione.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa il 16/01/2024 (ore 14,38), il Tribunale di AVV_NOTAIO convalidava il provvedimento emesso in data 03/01/2024 (notificato il 15/01/2024 alle ore 13,00), con cui il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO aveva imposto a NOME NOME l’obbligo di comparizione presso la Questura di Agrigento per la durata di anni 5, trenta minuti prima dell’inizio di ogni partit calcio disputata dalla RAGIONE_SOCIALE..
Avverso l’ordinanza del RAGIONE_SOCIALE toscano il NOME ricorre per cassazione.
2.1. Con il primo motivo, la difesa lamenta l’eccessiva compressione del diritto di difesa.
Pur avendo depositato in data 17/01/2024 ore 11,06 una memoria difensiva a mezzo EMAIL, il GIP ha convalidato il provvedimento ben prima della scadenza delle 48 ore dalla notifica del DASPO e senza tenere in considerazione tale memoria.
2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al giudizio di pericolosit del proposto. Non avendo preso visione della memoria difensiva (in cui si contestava il giudizio di pericolosità, operato sula base di un precedente penale ostativo, senza tener conto che il 4 10.0iO· NOME non si reca allo stet-eyda anni), la motivazione del provvedimento in punto di pericolosità è chiaramente insufficiente.
2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione sulla durata della sanzione.
In data 27 maggio 2024 l’AVV_NOTAIO depositava, per il ricorrente, conclusioni scritte con cui insisteva per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in riferimento al primo motivo, con efficacia assorbente sulle restan doglianze.
Occorre richiamare preliminarmente il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007, COGNOME, Rv. 238537; Sez. 3, n. 86 del 19/11/2009, COGNOME, Rv. 246004; Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010, COGNOME, Rv. 247182; Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015, COGNOME, Rv. 267281; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, COGNOME, Rv. 266223), secondo cui il termine entro cui il destinatario del provvedimento del AVV_NOTAIO ha diritto d esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all’interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. può richieder al G.I.P. la relativa convalida, per cui la predetta convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO impositivo dell’obbligo di presentazione all’Autorità di polizia non può intervenire prima che s decorso il termine di 48 ore dalla sua notifica all’interessato, poiché l’inosservanza di t termine, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità AVV_NOTAIO
La convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia, non può, quindi, intervenire prima che sia decorso il termine di quaranto ore dalla sua notifica all’interessato e l’inosservanza di tale termine, non consentendo l’effett esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità AVV_NOTAIO.
Ciò posto, come già evidenziato nelle premesse in fatto, deve evidenziarsi che nel caso di specie il termine delle 48 ore non è stato rispettato.
Ed invero, il provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 03/01/2024 è stato notificato il 15/01/2024 alle ore 13,00.
La convalida è stata operata il 16/01/2024 alle ore 14,38.
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Il NOME ha depositato una memoria difensiva a mezzo PEC in data 17/01/2024 ore 11,06.
Dunque, avendo il NOME depositato memoria in momento successivo al deposito del provvedimento, ma precedente alla scadenza del termine delle 48 ore dalla notifica del DASPO, questa non è stata considerata dal GIP, con conseguente violazione del diritto al contraddittorio cartolare e quindi del diritto di difesa.
Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della predetta ordinanza, limitatamente all’obbligo di presentazione.
La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 03/01/2024, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO. Così deciso il 04/06/2024.